Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2308 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9866-2019 proposto da:

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SAN GODENZO 15, presso lo studio

dell’avvocato IANNOTTA ENRICO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI

73, presso lo studio dell’avvocato RONDINELLI GRAZIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAGLIOTI FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 2075/2017 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,

depositato il 02/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione (dichiarato il 03/05/2010) proposta da Società Cattolica Assicurazione Soc. Coop. (incorporante Fata Assicurazioni Danni S.p.a.) per il credito da polizza fideiussoria in favore della società, escussa dall’Agenzia delle entrate in data 22/07/2010, insinuato al passivo “ai sensi dell’art. 101 L. Fall., u.c. ovvero art. 115 L. Fall., comma 2 ” in data 18/12/2014 (a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo l’11/10/2010), che il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile sul rilievo che “la mancata comunicazione dell’avviso ex art. 92 alla compagnia assicurativa non integrasse, di per sè, una causa non imputabile del ritardo ai sensi dell’art. 101 u.c..

1.1. Per quanto ancora rileva in questa sede, il tribunale, premesso che il mancato invio dell’avviso ex art. 92 L. Fall. a Fata Assicurazioni non era addebitabile “a omissione colposa del curatore”, poichè il nominativo non risultava nelle scritture della fallita, ha affermato che la domanda del “creditore il cui credito sia sorto dopo il fallimento ed il cui nominativo non risulti dai documenti contabili (…) anche se ultratardiva, deve essere proposta entro un termine congruo da quando l’istante è venuto a conoscenza del fallimento” – termine che “non è predeterminato ma rimesso alla valutazione del giudice di merito secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alle peculiarità del caso concreto” (Cass. 23975/2015) – altrimenti gravando sul creditore l’onere di dimostrare la non imputabilità del ritardo, mentre l’opponente non aveva “dedotto e dimostrato dati fattuali idonei a provare la non imputabilità del ritardo” ex art. 101 L. Fall., u.c..

2. Cattolica Assicurazione ha proposto ricorso per cassazione, corredato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 L. Fall., comma 4, e del principio, affermato da Cass. 16218/2015, per cui alla insinuazione dei crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento non dovrebbe applicarsi alcun termine decadenziale.

5. Il motivo, che non coglie nemmeno la ratio decidendi del decreto impugnato in tutta la sua portata, è comunque infondato.

6. Invero, la tesi giuridica da esso veicolata – che cioè i crediti sorti successivamente alla declaratoria di fallimento possano essere insinuati al passivo sine die, non essendo soggetti ad alcun termine di decadenza – pur trovando un addentellato in alcuni precedenti, risulta superata dal prevalente orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. 3872/2020, Cass. 18544/2019), in base al quale: i) “l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101 L. Fall., comma 1 e 4” (v. Cass. 16218/2015, 20310/2018, 1391/2019, 13461/2019, 18544/2019, 28799/2019); ii) “in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell’insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato (Cass. 16218 / 2015) l’opinione secondo cui, “costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi dell’art. 101 L. Fall., u.c.”; iii) “tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi – in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. – nel termine di i anno, espressivo dell’attuale sistema in materia”, decorrente “dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare” (Cass. 3872/2020), o “dalla maturazione del credito” (Cass. 18544/2019).

6.1. Alla luce di tali principi la decisione va confermata, trattandosi di domanda proposta solo in data 18/12/2014, a distanza di quattro anni e mezzo dall’insorgenza del credito “postfallimentare”, pacificamente individuata nella data del 22/07/2010, in cui è stata escussa dall’Agenzia delle entrate la polizza fideiussoria prestata in favore della società fallita, fermo restando che, per quanto accertato dal giudice di merito, il ricorrente non ha nemmeno allegato (anche in questa sede) le ragioni del ritardo, ai sensi dell’art. 101 L. Fall., u.c..

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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