Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23079 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 22/10/2020), n.23079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 25283-2C15 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29g/2014 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. BERNAZZANI PAOLO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Molise n. 298/03/2014, pronunciata in data 9.12.2014 e pubblicata il 16.12.2014, che ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso Irpef relativa all’anno 2003 formulata da I.G.. A fondamento di tale istanza veniva, in particolare, addotto dal contribuente che l’indennità di fine rapporto erogatagli dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, ai sensi del D.P.R. n. 211 del 1981, doveva ritenersi non imponibile ai fini delle imposte sui redditi, in quanto assimilabile alle indennità equipollenti di cui all’art. 17 TUIR, comma 1, essendo formata esclusivamente da contribuzioni dei dipendenti.

La CTR, con la decisione qui impugnata, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, interamente favorevole al contribuente, affermando che le indennità in esame non sono formate da contribuzioni dei dipendenti, onde non possono essere qualificate come totalmente esenti da imposta, ma godono comunque di un’imposizione agevolata ex art. 17 TUIR, comma 1, lett. a) (già 16) e art. 19 TUIR, (già 17), comma 2; inoltre, poichè tali norme ed i correlativi criteri di tassazione sono stati modificati dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con effetto dal 1.1.2001, la CTR ha stabilito che per le quote di trattamento di fine rapporto e le quote delle altre indennità e somme maturate a partire da tale data debba trovare applicazione la nuova disciplina, restando, invece, soggette alla normativa previgente le quote anteriormente maturate.

Ciò posto, la CTR, preso atto che dagli elementi a sua disposizione non era dato desumere quali criteri fossero stati adottati dall’Ufficio nel procedere al calcolo dell’imposta dovuta, ha disposto che lo stesso procedesse alla sua rideterminazione sulla base dei criteri enunciati nella parte motiva e provvedesse al rimborso delleeventuali somme trattenute in eccesso.

Il ricorso è affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR, laddove ha affermato che, in sede di liquidazione del’indennità di cui trattasi, l’Amministrazione non aveva applicato la diversa disciplina vigente ratione temporis in relazione ai due distinti periodi di tempo rilevanti, l’uno antecedente e l’altro successivo al 1.1.2001, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, non avendo il contribuente eccepito l’errata determinazione delle imposte dovute sulla base della successione normativa verificatasi nel corso del periodo considerato.

1.1. Il motivo è inammissibile sotto plurimi motivi.

Va rilevato, in primo luogo, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la denuncia della violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere fatta valere dinanzi alla Corte di cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, (cfr., ex multis, Sez. 6 – 3, n. 6835 del 16/03/2017 Rv. 643679 – 01; Sez. L, n. 13482 del 13/06/2014 Rv. 631454 01, con riferimento alla specifica ipotesi di deduzione del vizio di omessa pronuncia, riconducibile, al pari di quello di extra o ultrapetizione, sotto il paradigma della violazione dell’art. 112 c.p.c.).

Vero è, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268 – 01), che, se da un lato il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., cit., dall’altro non è necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Tuttavia,,le stesse Sezioni unite hanno precisato che, nel caso in cui il ricorrente lamenti la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte dell’impugnata sentenza (nel caso esaminato dalle Sez. U., sotto il profilo dell’omessa pronuncia, ma la ratio decidendi è estensibile anche all’ipotesi che qui occupa), è comunque indispensabile che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare – come è dato registrare nella specie – sulla violazione di legge.

1.2. In secondo luogo, l’inammissibilità del motivo discende dall’inosservanza del principio di autosufficienza, che trova applicazione anche con riferimento alla dedotta violazione di norme processuali (cfr. Sez. L, n. 25482 del 02/12/2014).

Invero, ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta il vizio di extra o ultrapetizione, per erronea individuazione del “chièsto” ex art. 112 c.p.c., affermandosi che nulla è stato dedotto dal contribuente nel giudizio di merito, è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione, trascriva o riporti specificamente nella parte di rilievo il contenuto essenziale delle domande ed eccezioni formulate nei precedenti gradi di giudizio, così da dimostrare la mancata attinenza della pronuncia del giudice (in questo caso, di appello) al thema decidendum, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure; e ciò indipendentemente dal potere di procedere all’esame diretto degli atti del merito.

La Corte, infatti, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, nè potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente gli atti processuali ed i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma, altresì, assicuri che il corrispondente motivo contenga, per il principio di autosufficienza ed a pena d’inammissibilità del motivo stesso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Sez. U, n. 20181 del 25/07/2019 Rv. 654876 01; Sez. 1, n. 2771 del 02/02/2017 Rv. 643715 – 01; v. anche Cass. SU n. 22726 del 03/11/2011; Sez. 3, n. 8569 del 09/04/2013).

Nella specie, l’inammissibilità del motivo formulato dall’Agenzia emerge in modo evidente, atteso che nel suo svolgimento la ricorrente omette del tutto di riprodurre il contenuto delle domande del contribuente.

1.3. Infine, per completezza di argomentazione, è da rilevare che l’individuazione dell’esatta disciplina giuridica applicabile in tema di modalità di tassazione dell’indennità in contestazione risulta per sua intrinseca natura compito ineludibile del giudice, oltre che immanente al thema decidendum come dedotto in giudizio, attraverso l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto all’istanza di rimborso fondata sull’affermata – da un lato – e contestata – dall’altro – non imponibilità della stessa.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 17 e 19 T.U.I.R., nonchè del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Il motivo risulta, del pari, inammissibile e, comunque, infondato in quanto le doglianze formulate non si confrontano nè possiedono attinenza allo specifico contenuto della motivazione della sentenza, di cui non colgono la ratio decidendi.

L’Ufficio ricorrente ritiene, invero erroneamente, che la stessa abbia affermato che l’indennità in parola sarebbe stata esente da imposizione in quanto formata esclusivamente dai contributi dei dipendenti (“i giudici di seconde cure ritenevano pregnante ai fini decisionali l’esistenza di un’esenzione dall’imposizione fiscale delle indennità di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze istituita con D.P.R. n. 211 del 1981”).

Di qui l’indicazione, da parte dell’Agenzia ricorrente, delle caratteristiche del Fondo di previdenza in esame e delle sue entrate, costituite (D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, ex art. 2) da proventi pubblici di varia natura, senza alcun tipo di contributo diretto da parte del personale dipendente.

2.2. In realtà, la CTR ha riconosciuto espressamente che l’indennità de qua non era formata da contribuzioni versate dai dipendenti e che, come tale, non poteva essere totalmente esentata da imposizione; ciò posto, la sentenza ha affermato un principio diverso, ossia che le indennità in esame rientravano fra i redditi assoggettati a tassazione separata ex art. 17 T.U.I.R. (già 16), comma 1, lett. a), ed ha, quindi, richiamato l’art. 19 T.U.I.R. (già 17), comma 2 ai fini della disciplina della determinazione della base imponibile e dell’individuazione dell’aliquota applicabile.

In tale prospettiva, i giudici di appello hanno ulteriormente evidenziato che la disciplina impositiva di cui all’art. 17 ratione temporis vigente (successivamente, art. 19) era stata modificata dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 (art. 11) e che, ai sensi del decreto legislativo, art. 12, comma 2, le nuove disposizioni dovevano applicarsi alle quote di trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, ed alle quote di altre indennità e somme maturate a decorrere dal 1 gennaio 2001, mentre per le quote maturate anteriormente a tale data avrebbe dovuto continuare ad applicarsi la previgente disciplina.

Ciò posto, considerato che il contribuente era stato collocato a riposo il 31.12.2002, la CTR ha stabilito che la liquidazione dell’indennità dovesse essere assoggettata alla disciplina impositiva sopra indicata secondo la delineata scansione temporale, e, preso atto che dagli elementi di cognizione acquisiti non era dato desumere quali criteri fossero stati adottati dall’Ufficio nel procedere al calcolo dell’imposta dovuta, ha disposto che lo stesso procedesse alla sua rideterminazione sulla base dei criteri enunciati nella parte motiva e provvedesse al rimborso delle eventuali somme trattenute in eccesso.

2.3. In tale prospettiva, la mancata corretta individuazione della ratio decidendi da parte del motivo di ricorso non esime, comunque, dal puntualizzare come la CTR abbia proceduto all’esame della questione controversa in maniera coerente rispetto al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, 12/06/2003, n. 9430; Sez. 5, 5/10/2016, n. 19859 Rv. 641258 – 01; Sez. 5, 31/01/2017, n. 2458; Sez. 6 – 5, n. 25396 del 25/10/2017 Rv. 646412 – 01 Sez. 5, n. 13800 del 22/05/2019 Rv. 654119 – 01), la quale ha chiarito – tenuto conto pure della composizione del fondo in questione, alimentato (D.P.R. n. 1034 del 1984, ex art. 2) dai proventi della vendita di beni confiscati, dalle sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite del gioco del lotto, oltre ad altre indennità perequative pensionabili, e dunque, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi legati all’attività d’istituto -che l’erogazione di detta indennità costituisce una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell’ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 del TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione separata.

3. In conclusione, il ricorso deve essere, nel suo complesso, rigettato.

Non vi è luogo a condanna alle spese atteso che il contribuente è rimasto intimato.

Poichè la parte ricorrente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Sez. 6 – L, n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA