Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23077 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16772-2014 proposto da:

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE NEBBIA;

– ricorrente –

contro

GTM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. RAMUSIO 6, presso

lo studio dell’avvocato ALFONSO TINARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIANICOLA ZACCARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2013 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI.

Fatto

Ritenuto che:

Gruppo Tessile Molisano s.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento Tarsu emesso dal Comune di Montenero di Bisaccia relativo all’annualità di imposta 2005 per un ammontare complessivo di Euro 20.531,00 chiedendone l’annullamento o in subordine la dichiarazione di debenza del tributo nella misura del 40% della tariffa.

Lamentava in particolare che il servizio di raccolta fosse solo formalmente istituito mediante il posizionamento dei cassonetti del tutto inidonei allo scopo sicchè in mancanza del presupposto fattuale di applicazione della tassa l’avviso doveva considerarsi nullo.

Sotto altro profilo sosteneva che il Comune avrebbe dovuto procedere ad una riduzione del 60% per incapacità di contenimento dei cassonetti addetti alla raccolta e alla frequenza della raccolta in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Si costituiva il Comune di Montenero di Bisaccia contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 101 del 2013 la CTP di Campobasso rigettava il ricorso.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Gruppo Tessile Molisano s.r.l. chiedendo l’accoglimento delle domande formulate nel ricorso di primo grado.

Il Giudice di appello rilevava che la tassa rifiuti urbani è una tassa dovuta da tutti coloro che occupano o detengono locali e aree scoperte a qualsiasi titolo adibite in base alla previsione contenuta al D.L. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 ed alla L. n. 146 del 1994 sicchè la stessa doveva essere corrisposta anche dalla società appellante a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio. Riteneva tuttavia che nel caso in esame ricorressero le condizioni per la riduzione ai sensi dell’art59 del decreto 507/1993 del tributo nella misura del 60% avendo la società Linar s.r.l. documentato di aver provveduto autonomamente allo smaltimento di un quantitativo di rifiuti pari a KG 20.200 a mezzo di idonee attestazioni rilasciati da operatori autorizzati.

Il Comune di Montenero di Bisaccia propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza fondato su tre motivi cui resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 70 e 73 nonchè la falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59 e la violazione dello Statuto del Contribuente, art. 10.

Lamenta in particolare che la riduzione del tributo previsto dall’art. 59 è correlata a due condizioni vale a dire la denuncia da parte del contribuente della propria presenza e della superficie dell’area e l’incapacità del Comune ad assicurare il servizio in misura tale da consentire all’utente di fruire del servizio di raccolta.

Sostiene infatti che l’omissione di tale denuncia da parte della società contribuente avrebbe impedito al ricorrente di organizzare efficacemente il servizio di raccolta rifiuti sicchè la mancata erogazione dello stesso sarebbe imputabile alla società stessa.

Con un secondo motivo il Comune si duole dell’omessa pronuncia da parte del Giudice di appello in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, con ciò incorrendo nella lesione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c..

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo discusso fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è infondato.

Relativamente al primo motivo si osserva che l’art. 59 prevede che “Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2..”.

Come si evince dalla normativa di legge riportata, la riduzione non è condizionata ad un onere di preventiva denuncia ma spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente. Fermo restando che l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 1, rientra – in ogni caso – nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità).

In questo quadro appare corretta la decisione assunta dalla CTR laddove ha ritenuto in conformità al dato normativo di operare una riduzione del tributo in ragione del 60% alla luce della documentazione prodotta dalla contribuente attestante lo smaltimento di rifiuti in misura pari a KG 32.000,00.

Non pertinenti devono ritenersi i richiami a pronunce giurisprudenziali (Cass. n. 12084; n. 19459/03 e n. 9309/2003) riferite a fattispecie diverse da quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59.

Le cause di esenzioni ivi esaminate sono connesse a condizioni soggettive dell’utente, quali ad esempio lo svolgimento di una attività che determina la produzione dei rifiuti, l’inagibilità dell’immobile, le modalità di occupazione (temporanea o stagionale) da parte del contribuente.

In questi casi trattandosi di condizioni soggettive non conoscibili dall’ente la presentazione della denuncia è necessaria per poter fruire dell’esenzione. L’applicazione della riduzione di cui all’art. 59, comma 4, è invece connessa alla irregolare ed insufficiente modalità di svolgimento ed erogazione del servizio di raccolta.

Con riferimento al secondo profilo di censura va osservato che la violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre, per contro, quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

Al di fuori di tali ipotesi egli resta libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva di una data pretesa, essendo tenuto all’esatta applicazione della legge (Cass. 2019 n. 476, Cass. n. 11304/2018; Cass. n. 6945/2007; Cass. n. 18991/2003; Cass. n. 919/1999).

Il Giudice di appello era pertanto tenuto unicamente a pronunciarsi sulla legittimità e fondatezza della pretesa tributaria ma non anche a contraddire ad ogni argomentazione di parte introdotta in causa ben potendo le stesse essere implicitamente disattese in maniera implicita.

Non sussiste la lamentata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo stato omesso nessun fatto decisivo per il giudizio.

L’oggetto del contraddittorio è la rilevanza da attribuire all’omessa denuncia ai fini dell’applicazione della tassazione ridotta in relazione al quale il giudice di appello ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni a prescindere dall’assolvimento di un obbligo dichiarativo che come si è detto non è evincibile dal testo normativo.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese della fase di legittimità che si liquidano in complessive Euro 1500,00 oltre al 15% per spese generali e ad accessori di legge; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione tributaria, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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