Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23077 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 11/11/2016), n.23077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11113/2014 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRONTONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO LICCARDO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.G., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE FEROLA

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

DE.VI.SI., S.E. (OMISSIS), D.A.

(OMISSIS), ST.EL. (OMISSIS), C.E. (OMISSIS),

D.S.A. (OMISSIS), CA.VI. (OMISSIS),

SA.AN. S., D.V.L. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3696/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Premesso che il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Con sentenza pubblicata il 29.5.2012 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da De.Vi.Si., C.V., C.E., D.V.G., D.V.L., D.S.A.M., D.A., Sa.An., S.E. ed Si.El. nei confronti di M.R. (oggetto della lite, la comproprietà di un garage sito in (OMISSIS)).

1.1. – Contro tale sentenza M.R. proponeva appello, che la Corte distrettuale di Napoli dichiarava inammissibile con sentenza n. 3696/13, pubblicata il 23.10.2013. Riteneva la Corte territoriale che la notificazione dell’atto d’appello non era valsa ad instaurare il contraddittorio in quanto effettuata senza esito presso il precedente studio dell’avv. D.V.G. (ad un tempo, parte e difensore in primo grado: n.d.r.), unico procuratore costituito per tutti gli attori poi appellati, il quale nelle more del processo aveva trasferito altrove il proprio recapito professionale. L’ubicazione del nuovo studio di detto avvocato, osservava la Corte partenopea, risultava indicato con chiarezza nella richiesta di notifica della sentenza di primo grado, eseguita nei confronti della M. personalmente. Ai di là di tale rilievo, proseguiva, sarebbe stato onere dell’appellante verificare anteriormente alla notifica dell’impugnazione il domicilio del procuratore attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell’albo professionale d’appartenenza. Dal certificato rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli si evinceva che il nuovo indirizzo professionale dell’avv. D.V.G. era stato annotato sin dall’8.6.2010 ed era, quindi, agevolmente conoscibile da epoca precedente al tentativo di notifica (in data 15.10.2012) dell’atto d’appello. Pertanto, l’esito negativo del procedimento notificatorio era imputabile alla parte appellante, che aveva omesso di verificare le risultanze dell’albo professionale. Di conseguenza, detto procedimento non poteva essere riattivato mediante l’istanza di rinnovazione della notifica presentata dalla M. il 26.11.2012, quando una nuova notifica non avrebbe consentito di rispettare il termine minimo di comparizione; nè poteva trovare applicazione, concludeva la Corte d’appello, l’art. 291 c.p.c., comma 1, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità della notificazione previste dall’art. 160 c.p.c..

2. – La cassazione di tale sentenza è chiesta da M.R. in base a tre motivi.

2.1. – Resiste con controricorso D.V.G..

2.2. – De.Vi.Si., C.V., C.E., D.V.L., D.S.A.M., D.A.M., Sa.An., S.E. ed si.em. sono rimasti intimati.

3. – Preliminarmente va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per la mancata sua notificazione alle controparti. Sostiene il controricorrente che la notifica del ricorso, effettuata presso lo studio dell’avv. D.V.G. quale difensore domiciliatario di tutte le parti appellate, è inesistente poichè queste ultime nel giudizio d’appello non si erano costituite; nè, prosegue, la notifica allo stesso avv. D.V.G. quale procuratore può valere come notifica a lui personalmente quale parte.

3.1. – L’eccezione è infondata.

Sebbene sia esatto che in appello nessuna delle parti appellate si sia costituita, il che avrebbe imposto alla ricorrente di notificare il ricorso per cassazione alle parti personalmente, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., u.c. (salvo diversa dichiarazione o elezione di domicilio all’atto della notifica della sentenza impugnata: v. Cass. nn. 4398/98 e 6810/02 e 2431/02), va osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell’art. 479 c.p.c. (Cass. nn. 13536/11 e 15176/00; conforme su fattispecie analoga, n. 3541/72).

Principio, quest’ultimo, agevolmente estensibile alla notifica (non della sentenza, ma) del ricorso per cassazione.

La valida notificazione del ricorso ad almeno una delle parti impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre (cfr. Cass. S.U. n. 14124/10), riservando all’esito la decisione sul ricorso.

4. – Pertanto, si propone la trattazione camerale del ricorso con emissione d’ordinanza interlocutoria nei sensi di cui sopra”;

considerato che la Corte condivide la relazione, riguardo alla quale nessuna delle parti ha depositato memoria;

che, pertanto, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti.

PQM

La Corte dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti di De.Vi.Si., C.V., C.E., D.V.L., D.S.A.M., D.A., Sa.An., S.E. ed Si.El., nel termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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