Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23076 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2020, (ud. 11/06/2019, dep. 22/10/2020), n.23076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2299-2015 proposto da:

PROJET FRO BUILDING SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALTULINI GIOVANNI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BERGAMO 2 in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4638/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto il

rigetto.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Milano-Brescia, ha respinto l’appello di Project For Building spa avverso la sentenza della Commissione Tributaria; Provinciale che aveva, a sua volta, respinto ii ricorso contestualmente proposto dalla società il 23.3.2009 avverso la cartella di pagamento notificatale il 26.1.2009 e l’avviso di accertamento presupposto, con il q gal era stata recuperata a tassazione l’IVA detratta su operazioni ritenute esenti ed erano state irrogate relative sanzioni.

La CTR, premesso che là cartella non era stata impugnata per vizi ropr,, na affermato che il ricorso contro l’atto impositivo a tardivo; ha al riguardo rilevato che la nullità della notifica dell’avviso (derivante dall’omessa spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento di cui al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater), era stata sanata dal presentazione da parte di Project For Building, il 17 ottobre 2008, di un’istanza di accertamento con adesione, respinta dall’Ufficio, e che dunque il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nel termine di sessanta giorni da tale data, in cui era certo che l’atto avesse raggiunto lo scopo al quale era destinato, o, al più tardi, volendo tener conto del periodo di sospensione di 98 giorni previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, entro il termine, scadente il 16 marzo 2009, di 150 giorni della medesima data.

La contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato sette motivi (l’ultimo dei quali articolato in sub-motivi, e illustrato da memoria, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo Projet For Building lamenta che il ricorso sia stato ritenuto intempestivo, nonostante l’accertata nullità della notifica dell’atto impositivo.

Assume che il termine 150 giorni a sua disposizione per l’impugnazione dell’avviso decorreva dalla data del 3.11.2008, in cui le ei-a stato comunicato il rigetto dell’istanza di adesione, e che dunque tale termine non era ancora decorso alla data del 23 marzo del 2009, di proposizione del ricorso introduttivo. Rileva, altresì, che, stante la nullità della notifica dell’avviso, l’impugnazione dell’atto avvenuta contestualmente a quella della cartella, ovvero del primo provvedimento utile successivo, doveva in porli caso ritenersi tempestiva.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che, poichè la pretesa tributaria era palesemente illegittima, l’avviso avrebbe dovuto essere annullato anche in caso di tardività dell’impugnazione, tanto più che l’istanza per adesione era stata rigettata sulla base dell’errato presupposto che fosse stata presentata fuori termine, senza essere esaminata ne merito.

Con i motivi successivi la contribuente lamenta il vizio di omessa pronuncia/omessa motivazione della sentenza sulle eccezioni, sollevate in primo grado e riproposte in appello, di nullità dell’avviso per carente motivazione, di decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, di prescrizione del diritto al recupero dell’imposta, di del processo verbale di constatazione e dell’accertamento, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, nonchè su tutti i motivi di gravame concernenti il merito della pretesa tributaria.

I primi due motivi dei ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Va preliminarmente rilevato che, secondo quanto accertato dalla CIR. e non specificamente contestato dalla ricorrente, si versa in fattispecie di mera nullità e non già di insesistenza, della notifica dell’avviso di accertamento.

Il giudice d’appello ha pertanto correttamente rilevato che la nullità in questione era stata sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, dal raggiungimento dello scopo dell’atto, attestato dalla presentazione, in data 17 ottobre 2008, dell’istanza di adesione.

A partire da tale data, secondo quanto espressamente previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3 e art. 12, comma 2, decorrevz3 dunque il periodo di 90 giorni di sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo (termine anch’esso decorrente dalla medesima data, in cu risultava provato il buon fine della notifica). Ne consegue che, pur calcolando interamente il periodo di sospensione, ii ricorso contro l’avviso avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre il 16 marzo 2009.

Nella specie, per, avvenuta comunicazione il 3 novembre 2011 del rigetto dell’istanza di adesione, lungi dall’integrare, secondo quanto sostiene la ricorrente, il diverso dies a quo dal quale calcolare il complessivo termine di 150 giorni, aveva determinato il venir meno del periodo di sospensione, la quale opera, all’evidenza, a condizione che l’Ufficio non emetta un provvedimento definitivo anteriormente al decorso dei 90 giorni: il termine ordinario d 60 giorni per impugnare l’avviso andava dunque calcolato dalla predetta data e scadeva il 2 gennaio del 2009.

Va da ultimo rilevato che ii provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione, ove fondato su un errato presupposto di fatto, avrebbe potuto essere autonomamente impugnato dalla ricorrente, ma non poteva comportare la rimessione in termini della stessa ai fini della proposizione del ricorso contro l’avviso.

Poichè l’accertata decadenza di Project For Building dal diritto ad impugnare l’atto presupposto precludeva al giudice del merito l’esame delle ragioni, di rito e di merito, addotte a fondamento della sua impugnazione, vanno dichiarati inammissibili i motivi successivi al secondo, con i quali a ricorrente lamenta che la CTR non si sia pronunciata suine questioni in essi dedotte.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta ii ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente all’ulteriore importo a titolo di c.u..

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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