Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23076 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4831-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTESANTO

52, presso lo studio dell’avvocato GIOACCHINO BIFULCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 196/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI.

Fatto.

Fatto

CONSIDERATO

che:

con sentenza n. 196/2013 la CTR Napoli respingeva l’appello proposto da Equitalia Sud avverso la sentenza della CTP di Napoli con cui era stato accolto il ricorso presentato da M.P. in ordine a diverse cartelle di pagamento relative alla tassa rifiuti per la mancata prova della notifiche delle cartelle.

Osservava il Giudice del gravame che l’agente di riscossione non aveva prodotto in giudizio i titoli sottostanti alle proprie pretese tributarie.

Riteneva infatti che non si potesse riconoscere alcuna valenza probatoria ai soli estratti ruoli che, quale mera registrazione informativa dei dati, non consentono di svolgere alcuna indagine in merito alla legittimità delle cartelle e delle relative notificazioni.

Sottolineava poi che il concessionario si era limitato a depositare in giudizio unicamente copia autentiche di relate di notifiche senza tuttavia documentare quali atti fossero stati notificati.

Riteneva prive di pregio le deduzioni dell’appellante in ordine all’inammissibilità del ricorso che si doveva considerare rivolto non già avverso gli estratti ruolo ma avverso le cartelle non notificate.

Equitalia Sud propone ricorso avverso tale sentenza basato su un unico articolato motivo.

Nessuno si costituisce per M.P..

Diritto.

Diritto

RITENUTO

Che:

con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione della L. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 100 c.p.c., sulla carenza di interesse ad agire.

Sostiene in particolare che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario che aveva ad oggetto gli estratti ruolo rilasciati da Equitalia Sud su richiesta del contribuente stesso e come tale inidoneo ad incidere autonomamente sulla sua sfera giuridica.

Il motivo è infondato.

Va premesso che, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704/2015, l'”estratto di ruolo” è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perchè trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia perchè trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.), non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass. ordinanza n. 22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013; Cass. 2018 n. 27779).

Con la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite e con varie pronunce successive (Cass. 11439/2016; Cass. 20611/2016) è stato tuttavia anche evidenziato che le cose stanno diversamente laddove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati.

In tale caso sussiste evidentemente l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo non ostandovi “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. n. 19704/2015);

Resta poi fermo che la impugnazione dell’estratto di ruolo è soggetta al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, essendo ininfluente la facoltatività dell’impugnazione dell’estratto (per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli);

Secondo la ricostruzione riportata nello stesso ricorso per cassazione (cfr. pag. 2) l’impugnazione ha avuto ad oggetto, con gli estratti dei ruoli, le cartelle che il contribuente assume non le siano state mai notificate e tale ricostruzione è condivisa anche dal Giudice di appello il quale sottolinea a pag. 1 che il tema della controversia attiene alle cartelle di pagamento la cui mancata produzione non aveva consentito alla CTR una verifica sulla loro legittimità.

La sentenza, nel considerare prive di pregio le deduzioni dell’appellante in merito all’inammissibilità del ricorso sottolinea che lo stesso deve ritenersi rivolto (non avverso gli estratti di ruolo, ma) avverso le cartelle non notificate (a detta del ricorrente) rilevando l’interesse ad agire contro le medesime ancorchè non notificate.

Tali passaggi motivazionali non sono stati scalfiti dalla ricorrente la quale ha incentrato l’unico motivo di ricorso sulla pretesa inammissibilità dell’originaria azione del contribuente in quanto relativa ad un atto inidoneo ad incidere nella sfera giuridica del debitore senza cogliere l’effettiva ratio decidendi dell’impugnata decisione.

Il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da Equitalia Sud nei confronti di M.P.; nulla per le spese.

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione tributaria, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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