Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23075 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16381-2018 proposto da:

SPES ENGINEERING SRL, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato ANTHONY

EMANUELE BARBAGALLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

CARDI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7409/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla controricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Enel Distribuzione S.p.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Roma l’aveva condannata al pagamento in favore della Spes Engineering S.r.l. della somma di Euro 939.092,69 quale corrispettivo del contratto di appalto avente ad oggetto la sostituzione e/o installazione dei contatori elettrici nel territorio di (OMISSIS).

L’opponente contestava la debenza delle somme ingiunte in quanto le fatture non permettevano di stabilire l’esattezza degli importi pretesi; inoltre lamentava la tardività delle riserve formulate dall’appaltatrice.

Nella resistenza dell’opposta, che sosteneva che la tardiva formulazione delle riserve fosse da imputare alla stessa committente, che aveva tardivamente comunicato le LCL (lettere contratto lavori) allegate ai SAL, necessarie al fine di procedere ad una verifica complessiva delle richieste di cambio dei contatori elettronici, il Tribunale adito accoglieva l’opposizione e revocava il decreto opposto.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7409 del 24 novembre 2017, ha rigettato l’appello della società appaltatrice, confermando la correttezza della valutazione del giudice di prime cure quanto alla tardiva formulazione delle riserve.

In tal senso osservava che in base al capitolato contrattuale (art. 20), la società opposta avrebbe dovuto formulare le riserve entro 15 giorni dall’evento che aveva determinato la riserva ovvero dalla comunicazione dell’Enel di cui allo stesso capitolato, art. 11.

Orbene, la committente aveva disconosciuto il criterio di contabilizzazione seguito dalla appellante con lettera del 31/1/2007. A fronte di tale circostanza la Spes sosteneva che non aveva potuto formulare le riserve per non avere ricevuto le LCL allegate ai SAL che però aveva ammesso le fossero state inviate unitamente alla lettera di contestazione del 31/1/2007. Dalla ricezione di tale missiva decorreva quindi il termine di 15 giorni per formulare le riserve, che invece erano state inoltrate all’Enel solo in data 21 marzo 2007, allorchè, pur essendo l’appaltatrice in possesso di tutti i documenti necessari, era ormai decorso il termine di decadenza per la formulazione delle riserve.

Infine, condannava l’appellante al rimborso delle spese di lite determinate sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Avverso tale sentenza la Spes Engineering S.r.l. propone ricorso sulla base di due motivi.

Enel Distribuzione S.p.A. resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, e precisamente quanto alle cause ed imputabilità del ritardo nella formulazione delle riserve.

Il motivo è inammissibile in quanto, ancorchè il ricorso sia rivolto avverso sentenza d’appello depositata in data successiva all’entrata in vigore della riforma del 2012, il motivo risulta formulato sulla scorta della rubrica della precedente previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nè la doglianza appare suscettibile di conversione alla luce della disposizione attualmente applicabile ratione temporis, non essendo adeguatamente contestata la ratio che ha portato all’accoglimento dell’opposizione da parte della società committente, apparendo del tutto generiche le lamentele in merito al ritardo nella consegna della documentazione necessaria per formulare le riserve, senza tenere in adeguata considerazione la circostanza che la Corte distrettuale ha appunto valutato tale situazione, differendo il termine decadenziale per la formulazione delle riserve alla data in cui risultava che effettivamente l’Enel avesse consegnato all’appaltatrice le lettere all’uopo necessarie.

Manca in ogni caso la precisa individuazione del fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina, requisito necessario per la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in base alla norma applicabile.

Quanto poi all’affermazione contenuta nella parte iniziale del motivo, secondo cui le riserve concernevano solo parte del credito azionato in via monitoria, sicchè sarebbe stato necessario motivare sulle ragioni per le quali la tardività delle riserve coinvolgeva l’intero credito, la censura si rivela del tutto generica e formulata in palese violazione del principio di specificità di cui all’art. 36 c.p.c., comma 1, n. 6, mancando la puntuale indicazione delle ragioni di credito vantate, della asserita dipendenza di solo parte di esse dal tema della tempestività delle riserve, non potendo soddisfare i requisiti imposti dalla legge il generico richiamo alla “documentazione versata in atti” (cfr. pag. 7, rigo 2).

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014, in quanto la Corte d’Appello avrebbe liquidato le spese di lite in favore della controparte sulla scorta dei criteri medi dettati dal suddetto DM, laddove, in ragione del valore della causa e dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, si sarebbe dovuta attenere ai valori minimi.

Il motivo è inammissibile.

Ed, invero, deve ritenersi che a seguito delle modifiche introdotte dapprima dal D.M. n. 140 del 2012 e poi sostanzialmente confermate dal D.M. n. 55 del 2014, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, sebbene non trovi fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 26608/2017; Cass. n. 29606/2017; Cass. n. 2386/2017).

Ne consegue che, poichè per effetto della disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, “di regola”, quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare “ulteriormente” il compenso in considerazione delle circostanze concrete, l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa solo allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass. n. 12537/2019).

La censura proposta, atteso che la liquidazione operata dal giudice di merito si è attestata tra i detti minimi e massimi, optando per i parametri medi, attinge quindi l’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insuscettibile di sindacato in questa sede, il che comporta l’inammissibilità del motivo.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrete al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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