Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23075 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26988-2016 proposto da:

COMUNE FIORENZUOLA D’ARCA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAETANO CAMPOLO;

– ricorrente –

contro

L.C., L.F., L.A., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA D.A. AZUNI 9, presso lo studio dell’avvocato

PAOLO DE CAMELIS, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONINO CELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1144/2016 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la C.T.R. di Bologna, con sentenza 1144/06/16, respingeva l’impugnazione proposta, avverso la sentenza della CTP di Piacenza 26/2011, dal Comune di Fiorenzuola d’Arda, nei confronti di L.F., L.C., L.A., che avevano impugnato avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009;

– avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte il Comune di Fiorenzuola d’Arda, eccependo:

– violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b);

– violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

– gli intimati L.F., L.C., L.A. si costituivano con controricorso; depositavano altresì memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il motivi possono essere trattati congiuntamente e devono ritenersi

fondati. La CTP di Piacenza ha accolto i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento ICI con cui i ricorrenti avevano eccepito errata e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), che dispone che, per area fabbricabile si intende quella inserita negli strumenti urbanistici generali o in base alle possibilità effettive di edificazione. Nella specie le aree erano inserite in PRG nella zone F e G, classificate come edificabili. Le aree in esame, secondo i contribuenti, erano però inserite nel piano regolatore come zone pubbliche di uso pubblico per la realizzazione di scuole dell’obbligo e superiori, quindi aree utilizzabili dal Comune di Fiorenzuola d’Arda, quale unico soggetto legittimato ad intervenire. Il valore venale di un’area era quella in comune commercio, connesso all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso, agli oneri per renderla edificabile. Nella specie si trattava di aree sulle quali poteva intervenire solo la P.A. con procedura espropriativa e, quindi, da ritenersi assolutamente inedificabili dai proprietari. La scadenza del vincolo espropriativo avrebbe, semmai, fatto rivivere l’originaria destinazione a verde agricolo del terreno oggetto di accertamento ICI, che comunque non avrebbe potuto considerarsi edificabile neppure sotto tale profilo.

In sede di gravame, la CTR di Bologna premetteva che il punto decisivo da accertare era costituito dall’individuazione del vincolo a cui erano sottoposti i terreni in oggetto. Prendendo spunto dalla relazione resa dal CTU – incaricato dalla Corte d’Appello di Bologna nel procedimento espropriativo intercorso tra le parti – la CTR rilevava che l’indennità di esproprio, determinata in Euro 585.000,00, era stata fissata in Euro 292.678,40 in relazione al valore del terreno, mentre la rimanenza pari ad Euro 292.231,60 era stata correlata alla reiterazione del vincolo per effetto del quale i terreni erano da ritenersi assolutamente inedificabili dai proprietari. Tale situazione non consentiva l’applicazione dell’ICI.

Con il proposto ricorso, il Comune precisava che l’area in esame non presentava vincoli di inedificabilità, nè assoluta nè relativa, e non vi erano dubbi in merito all’edificabilità anche da parte di privati. L’edificabilità di un’area non veniva esclusa da vincoli o destinazioni urbanistiche, che non incidevano sulla potenzialità edificatoria, ma unicamente sulla determinazione del valore di mercato o meglio sulla valutazione della base imponibile.

In ordine alla qualità di area edificabile di un terreno ai fini ICI, in base allo strumento urbanistico generale sebbene sottoposto a vincolo sopravvenuto di inedificabilità, si è pronunciata questa Corte a Sezioni Unite con sentenza 30/11/2006 n. 25506: “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.”

In ordine ai vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionano l’edificabilità del suolo e la loro incidenza sulla natura edificabile dell’area, nel solco della predetta sentenza delle SSUU, questa Corte (Cass. 14763/2015) ha avuto modo di precisare che “la specifica destinazione dell’area e la sua inclusione nel Piano regolatore generale come “zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico” incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, di cui dovrà tenersi conto parametrandolo alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non esclude il carattere oggettivo di area edificabile secondo lo strumento urbanistico generale e l’appartenenza alla predetta categoria in base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2. Infatti posto che l’edificabilità di un’area dipende dalla sua inclusione come tale nel PRG, condizione necessaria e sufficiente per la sua assoggettabilità all’ICI, i vincoli di inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva, devono tenersi distinti dai vincoli di destinazione (…) che non fanno venir meno la originaria natura edificabile dell’area secondo il Piano Regolatore Generale” (in fattispecie di vincolo ferroviario, ma sulla base di un principio di ordine generale).

Pertanto, se è vero che l’area in questione, ai fini urbanistici ed espropriativi, non sarebbe considerata edificabile, perchè insuscettibile di edificazione ad iniziativa privata (Cass. n. 19193/2016; n. 5247/2016), è vero pure che diversa è la nozione di edificabilità ai fini fiscali (in base alla citata sentenza delle SSUU. n. 25506/2006), con la conseguenza che il vincolo di destinazione pubblicistica e di interesse generale non esclude l’edificabilità, ma incide sul quantum della base imponibile.

Da ultimo, nello stesso senso, (Cass. n. 17764/18; Cass. 10669/18) si è ribadito che in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile.

Da quanto sopra si deduce che non può condividersi l’affermazione dei giudici di merito relativa alla “assoluta inedificabilità dei terreni da parte dei loro proprietari”, dovendosi viceversa ritenere che il suddetto vincolo non sottragga le aree, su cui insistono, al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incida soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile. Posta in tali termini la questione, affermata la edificabilità dell’area, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR di Bologna, perchè proceda e quantificare il (seppur ridotto) valore venale del bene D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5. Nel giudizio di rinvio la CTR provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR EMILIA ROMAGNA, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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