Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23074 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 33941/2019

sollevato dal Tribunale di Avellino con ordinanza n. R.G. 1233/2019,

depositata il 7/11/2019, nel procedimento vertente tra:

M.D. da una parte, L.S. dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CELESTE ALBERTO che, visto

l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, ritenga fondata l’istanza di regolamento di competenza

d’ufficio, e dichiari competente il Giudice di Pace di Avellino, con

le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– L.S. convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, M.D. per sentirla condannare alla recisione di un albero di noce insistente a distanza non legale dal confinante giardino di sua proprietà; M.D. si costituì per resistere alla domanda e propose eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di mantenere l’albero di noce distanza inferiore a quella legale;

– il Giudice di pace, sul presupposto che la convenuta avesse proposto domanda riconvenzionale e che essa fosse di competenza del Tribunale, separò la domanda principale da quella riconvenzionale, rimettendo le parti innanzi al giudice competente per materia;

– riassunto il giudizio da parte dell’attrice, il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 19.11.2019, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.

Diritto

RITENUTO

che:

– l’istanza è fondata;

– dall’esame della comparsa di costituzione innanzi al Giudice di Pace risulta che M.D. non aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di tenere l’albero a distanza inferiore a quella legale ma eccezione riconvenzionale di usucapione, al solo fine di paralizzare la domanda dell’attrice;

– l’eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause, ai sensi dell’art. 36 c.p.c.;

– proprio il precedente richiamato dal Giudice di pace (Cassazione civile sez. il 25/11/2010, n. 23937) afferma che lo spostamento della competenza al Tribunale avviene qualora venga proposta domanda riconvenzionale eccedente la competenza, per valore o per materia, del primo giudice mentre la proposizione dell’eccezione riconvenzionale esclude la translatio iudicii;

– ha quindi errato il giudice di pace a separare le domande e rimettere le parti innanzi al Tribunale in quanto la convenuta aveva proposto un’eccezione riconvenzionale di usucapione della servitù di mantenere l’albero a distanza inferiore a quella legale;

– il regolamento di competenza deve, pertanto, essere accolto e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Avellino, innanzi al quale vanno rimesse le parti, previa riassunzione nel termine di sessanta giorni.

– non deve provvedersi sulle spese di giudizio trattando di regolamento di competenza richiesto d’ufficio (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1167).

P.Q.M.

accoglie il regolamento di competenza; dichiara la competenza del Giudice di Pace di Avellino dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione nel termine di sessanta giorni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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