Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23074 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.03/10/2017),  n. 23074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22790/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.A., D.S.M., T.L.,

C.C., SC.AM.GI., A.M.C.,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato CARLOTTA PERSICO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 431/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/09/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca contro la sentenza del Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta da Sc.Am.Gi. e da altri ricorrenti, assunti tutti alle dipendenze del Ministero con contratti a tempo determinato e per svariati anni, aveva condannato il Ministero a pagare alla parte ricorrente le differenze retributive conseguenti all’accertamento del diritto alla progressione stipendiale attribuita al personale di ruolo sulla base del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, come sancito dall’art. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo;

la parte intimata ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

il MIUR ha depositato rinuncia al ricorso non notificata alla controparte;

il collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 c.p.c. (rinuncia notificata alla parte costituita o comunicata agli avvocati della stessa e prova della sua avvenuta ricezione), non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi di tale norma;

invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che esso sia notificato alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. da ultimo, Cass. 5/7/2017, n. 13408, ed ivi ulteriori richiami, tra cui Cass. Sez. U., 18/2/2010, n. 3876); il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua di tale rilevata mancanza di interesse della parte ricorrente;

la novità e la complessità della questione affrontata in ricorso, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;

non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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