Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23073 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6767-2016 proposto da:

CITTA’ DI MARIANO COMENSE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso

lo studio dell’avvocato CRISTIANO CASTROGIOVANNI, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

P.C. E E. SNC DI PO.CA. E C. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONA

MONTORFANO, TOMMASO LANDI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3837/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASTROGIOVANNI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VIANELLO che insiste nelle

conclusioni del controricorso e chiede il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La CITTA’ DI MARIANO COMENSE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3837/20154/depositata in data 15.9.2015, con la quale la CTR della Lombardia aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione con la quale la CTP di Como aveva accolto il ricorso proposto dalla P.C. E E. s.n.c, riguardante l’impugnativa di quattro distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni dal 2008 al 2011 con i quali erano state richieste maggiori imposte ICI sulla base di calcoli derivanti dal maggior valore degli immobili di sua proprietà.

Il ricorso è affidato a due motivi e, precisamente:

1 = art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità della sentenza per omessa pronunzia sul primo motivo di appello proposto; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.;

2 = art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di diritto: D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3.

La s.n.c. P.C. E E. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta omessa pronunzia sul motivo di appello con il quale aveva fatto valere l’omessa motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva riferito l’annullamento degli avvisi non solo all’immobile in categoria D, ma indistintamente anche a tutti gli altri immobili iscritti in diverse categorie e, comunque, sul motivo di appello con il quale aveva richiesto una decisione di conferma degli avvisi di accertamento relativi ad immobili diversi da quello in categoria D.

Il motivo è fondato.

La CTR, infatti, dà espressamente atto del motivo di appello proposto dai Comune circa l’insussistenza dei presupposti per l’annullamento degli avvisi relativi agli immobili di categoria diversa da D; e tuttavia conferma puramente e semplicemente la sentenza di primo grado senza dare conto di tale censura, specificamente formulata, e senza diversificare tra immobili in categoria D e in categorie diverse.

Perimenti fondato è il secondo motivo prospettato come violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, in quanto, in base alla sentenza SSUU n. 3160/11 nel caso di immobile in categoria D la nuova rendita si applica anche retroattivamente fino alla richiesta di accatastamento da parte dei contribuente.

Va richiamata, in proposito, la sentenza n. 4183/19 con la quale è stato riaffermato li principio secondo cui la disciplina di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, prevedente una applicazione ex nunc della rendita attribuita con deroga a tale principio e, pertanto, una applicazione ex tunc solo nei casi di inerzia del contribuente, si applica solo nei casi in cui sia il Comune a richiedere ai titolari dei diritti reali la presentazione di atti di aggiornamento per immobili non dichiarati in catasto.

Nel caso in esame non si verte nella ipotesi ora menzionata, in quanto è pacifico che l’attribuzione castale degli immobili di proprietà della società non è avvenuta su richiesta del Comune secondo la procedura disciplinata dal citato art. 1, comma 336, ma è il risultato di una iniziativa assunta dalla società stessa con il deposito, sin dal 1984 (come riferito dalla stessa controricorrente) presso il competente ufficio della documentazione di classamento dei beni.

Il ricorso va accolto e, di conseguenza cassata la sentenza impugnata con rinvio dinnanzi alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinnanzi alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per e spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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