Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23072 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4512-2019 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GRAZIA DI SCALA;

– ricorrente –

contro

GRIFAUTO SNC DI G. & B. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PANTALONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5345/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

che il Tribunale di Napoli, allora Sezione Distaccata di Ischia, rigettata l’eccezione decadenza e prescrizione della convenuta Grifauto s.n.c. di G. e B. & C., accolta la domanda di O.F., condannò la prima a risarcire il danno e a rimborsare il prezzo pagato dall’attore per l’acquisto di un’autovettura usata, risultata affetta da vizi occulti;

che la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, accolta l’impugnazione della società venditrice, rigettò la domanda, sul presupposto che il diritto dell’acquirente si fosse prescritto;

che avverso la statuizione d’appello ricorre O.F. illustrando due censure e che la controparte resiste con controricorso; ritenuto che il ricorrente con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1495,2697,2934 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè difetto assoluto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, muovendo le seguenti critiche:

– l’autovettura era stata consegnata all’acquirente solo in data 17/3/2000, come constava dalla deposizione del teste D.M.S. e la citazione, notificata il 22/2/2001 era sopravvenuta entro l’anno e, per contro, la data del 18/2/2000, presa a base dalla sentenza, riguardava solo l’immatricolazione del mezzo, che era rimasto nella disponibilità della venditrice fino al successivo mese di marzo;

– la Corte di Napoli aveva violato il principio dell’onere della prova, spettando alla convenuta, che aveva eccepito la prescrizione, provarne il compimento;

– la Corte distrettuale, violando l’art. 115 c.p.c., non aveva rilevato “la carena probatoria della eccezione sollevata dalla convenuta”, operando “una valutazione inadeguata degli elementi probatori offerti dalle parti”;

– la sentenza era priva di motivazione poichè “non viene esplicitato in maniera alcuna quali sarebbero gli elementi di convincimento che hanno portato il giudicante a ritenere provata una asserita eccezione di prescrizione (…), a fronte di una precisa contestazione relativa alla divergenza della consegna del bene e della stipula del contratto”.

Diritto

CONSIDERATO

che il motivo è inammissibile, valendo quanto segue:

a) in primo luogo deve escludersi violazione della regola probatoria, siccome enunciata in ricorso, invero, la sentenza d’appello, ha tratto il convincimento che fosse decorso il termine prescrizionale sulla base della ricostruzione fattuale, di esclusivo dominio del giudice del merito; l’evocazione della regola, assunta come violata, perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, necessario che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente; diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento di merito del giudice, il quale ha ricostruito la fattispecie concreta difformemente dalle aspettative del ricorrente, di talchè la prospettata violazione non può ipotizzarsi (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019, 30728/018);

b) la doglianza investe, poi, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 115, c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), apprezzamento che, per contro, la Corte locale ha effettuato (a pag. 7 la Corte locale evidenzia che dal documento depositato dalla Grifauto doveva trarsi il convincimento dell’avvenuta consegna del mezzo alla data del 18 febbraio, avendo l’acquirente espressamente esonerato la veditrice dalla responsabilità per la circolazione veicolo, assunzione di responsabilità che nona avrebbe avuto senso ove l’autovettura non gli fosse stata effettivamente consegnata quel giorno); peraltro, prove, che non riportate, restano inconoscibili per il Giudice di legittimità;

c) quanto al preteso difetto assoluto di motivazione deve rilevarsi che si è già avuto modo di chiarire che affinchè sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum”(Sez. 3, n. 20112, 18/9/2009, Rv. 609353) o, assegnando alla nozione di pseudo-motivazione la massima estensione consentita, allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6, n. 9105, 7/4/2017, Rv. 643793); per contro la decisione impugnata ha individuato in forma intellegibile, pur nella stringatezza dell’enunciato, le fondamenta del proprio opinamento, precisando che:

– l’ O. non aveva preso posizione a riguardo dei documenti prodotti dalla Grifauto (in particolare quello sopra ripreso) dai quali si ricavava che l’autovettura era stata consegnata il 18 febbraio;

– erano rimasti indimostrati gli asseriti riconoscimenti del vizio da parte della venditrice e gli asseriti atti interruttivi della prescrizione da parte del compratore, da quest’ultimo enunciati nella memoria ex art. 183 c.p.c.;

– la consegna doveva reputarsi essere avvenuta il 18 febbraio in base al ragionamento qui riportato sub lett. b);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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