Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23072 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8650-2012 proposto da:

P.M.G., (c.f. (OMISSIS)), P.A. (c.f.

(OMISSIS)), P.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso l’avvocato

MARIA STURDA’ (STUDIO SALONIA), rappresentati e difesi dagli

avvocati GIUSEPPE FINA, VINCENZO DEL PRETE, rispettivamente giusta

procura speciale per Notaio dott. A.M. di LECCE – Rep. n.

(OMISSIS) e procura speciale per Notaio B.A. di BRESCIA –

Rep. n. (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PORTO CESAREO, P.L., P.F.,

PE.AN., P.C., PE.AD.;

– intimati –

sul ricorso 9624-2012 proposto da:

COMUNE DI PORTO CESAREO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso ALFREDO

PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO QUINTO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P. (c.f. (OMISSIS)), P.M.G. (c.f.

(OMISSIS)), P.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso l’avvocato

MARIA STURDA’ (STUDIO SALONIA), rappresentati e difesi dagli

avvocati GIUSEPPE FINA, VINCENZO DEL PRETE, rispettivamente giusta

procura speciale per Notaio B.A. di BRESCIA – Rep. n.

(OMISSIS) e procura speciale per Notaio dott. A.M. di

LECCE – Rep. n. (OMISSIS);

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 21

(SC. C-INT. 2), presso l’avvocato GAETANO CARLETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLO MARCUCCIO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.F., PE.AN., P.C., PE.AD.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 151/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il ricorrente COMUNE, l’Avvocato FRANCESCA FEGATELLI, con

delega, che si riporta agli atti e chiede l’accoglimento del

ricorso;

udito, per il controricorrente PERRONE LUIGI, l’Avvocato MARCUCCIO

che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso: per il rigetto del ricorso n.

8650/12; per l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso n.

9624/12.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il custode giudiziario dei beni relitti da P.P. convenne in giudizio avanti al Tribunale di Lecce il Comune di Porto Cesareo per sentirlo condannare al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima di un fondo compreso nell’asse ereditario, oltre che alla sua restituzione o al risarcimento per la perdita della proprietà. Con sentenza non definitiva in data 5.2.2002, resa nei confronti degli eredi F., C., Ad., An., F. e P.L., ai quali era stato attribuito il bene occupato, il Tribunale adito ritenne perfezionata l’occupazione acquisitiva per una parte del fondo, condannò il Comune a restituire l’altra parte, ed a risarcire i danni per il mancato reddito, fino alla data della perdita della proprietà per la prima porzione e fino al rilascio per l’altra. Con sentenza del 31.1.2005, il Tribunale in conformità delle statuizioni della sentenza non definitiva quantificò il dovuto in favore di ciascuno dei coeredi.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza non definitiva del 5.3.2009 ritenne che tutta l’area occupata era divenuta di proprietà comunale per effetto dell’accessione invertita, accertò che la fattispecie acquisitiva estintiva si era perfezionata alla data del 25.5.1994 e determinò l’indennità di occupazione legittima, L. n. 865 del 1971, ex art. 20 in ragione dell’indennità virtuale di espropriazione che provvide a ripartire fra i coeredi. Con sentenza definitiva del 10.2.2011, la Corte liquidò il dovuto in ragione del valore venale e tenuto conto della natura non edificatoria del fondo, che consentiva la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative.

Per la cassazione della sentenza non definitiva, rispetto alla quale le parti hanno fatto espressa riserva d’impugnazione, e di quella definitiva, hanno rispettivamente proposto separati ricorsi, con atto notificato il 27 e 28 marzo 2012, M.G., A. e P.P., eredi di P.F., con quattro mezzi, e, con atto spedito a mezzo del servizio postale il 4 aprile 2012, il Comune di Porto Cesareo con un articolato motivo, resistito con controricorso da P.L. e dai ricorrenti principali. P.F., An., C. ed Ad. non hanno svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. dei ricorsi, assumendo l’autonomo ricorso del Comune, proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo, natura di ricorso incidentale. Occorre, ancora, premettere che, pur avendo deciso sulla domanda indennitaria, a carattere autonomo rispetto a quella risarcitoria, la sentenza d’appello del 5.3.2009 deve considerarsi non definitiva, e dunque proponibile il gravarne differito dei ricorrenti principali riferito a detta statuizione, in applicazione del principio “formalistico”, condivisibile per la sua assoluta chiarezza, secondo cui in ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerarsi non definitiva la sentenza con la quale il giudice, proprio come nella specie, pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ex art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda (o alle domande) decise, rinviandone la relativa liquidazione all’ulteriore corso del giudizio (cfr. Cass. n. 19836 del 2014; SU 9441 del 2011; n. 711 del 1999).

2. Col primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e vizio di motivazione, per avere la Corte d’Appello liquidato l’ammontare dell’indennità di occupazione in ragione del criterio dei VAM dichiarato incostituzionale con sentenza n. 181 del 2011, dovendo, quindi, trovare applicazione il criterio dell’indennizzo pari agli interessi legali annui sul valore venale del bene.

3. Col secondo motivo, si deduce la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, art. 34 NTA e vizio di motivazione. La determinazione dell’indennità di occupazione, affermano i ricorrenti, è comunque erronea, perchè riferita alle aree agricole, e non tiene conto della natura edificatoria del terreno.

4. Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 757, 720 e 2043 c.c. e art. 112 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha attribuito i frutti spettanti alla comunione ereditaria solo con la sentenza non definitiva e limitatamente alle somme dovute a titolo d’indennità di occupazione ritenute dovute fino alla data di pubblicazione della sentenza di divisione, che, tuttavia, è divenuta definitiva in epoca successiva al 9.5.1994, data della sua pronuncia, sicchè la perdita della proprietà, intervenuta il 25.5.1994, si è verificata in danno della comunione ereditaria con conseguente autonomo diritto di ciascuno dei comunisti al risarcimento del danno pro quota.

5. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223 e 1226 c.c., per avere la Corte territoriale disconosciuto il diritto alla rivalutazione monetaria sulle “somme dovute a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione temporanea”.

6. Col proposto ricorso incidentale, il Comune deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, in relazione ai criteri di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, non essendo stato provato ex adverso come pure dedotto dal CTP geom. D’Andria, che i terreni occupati, per la loro situazione urbanistica vincolistica e fisica fossero suscettibili di alcuna destinazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria. La Corte territoriale, prosegue il ricorrente incidentale, si era limitata condividere le valutazioni del CTU che non si era fatto carico di rispondere alle osservazioni tecniche, si era basato su compravendite inidonee a fungere da validi parametri di comparazioni, e non aveva tenuto conto di ulteriori atti di compravendita esibiti da esso Comune.

7. I primi due motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente per comodità espositive; il primo va accolto ed il secondo rigettato. Occorre rilevare che, per effetto dell’invocata sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, emessa a completamento del processo di conformazione del diritto interno ai principi posti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il sistema indennitario e risarcitorio è, ormai, svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata incostituzionale con sentenze n. 348 e 349 del 2007) e dei parametri tabellari, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, comma 4, e alla L. n. 865 del 1971, art. 16, commi 5 e 6, e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene. Il serio ristoro che l’art. 42 Cost., comma 3 riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d’interesse generale, si identifica, dunque, con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, id est col valore venale del bene, posto che la dichiarazione d’incostituzionalità dei menzionati criteri ha fatto rivivere il criterio base di indennizzo, posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttivo (Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013; n. 17906 del 2014), ed ora sancito dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90.

8. Tanto non comporta che sia venuta meno la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, che è imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio – anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici – sicchè l’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito va effettuata in ragione del criterio dell’edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37.

9. A differenza di quanto affermano i ricorrenti col secondo motivo, l’edificabilità legale nella specie va, quindi, esclusa, in considerazione della destinazione urbanistica del fondo accertata nella sentenza, ricadente in zona E (agricola) ed in zona F (area destinata ad opere di interesse pubblico/collettivo), destinazione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 6783 del 2011), preclude, in base alla normativa urbanistica 1942 e succ., ai proprietari di terreni ubicati in dette zone di realizzare manufatti di edilizia privata. 10.

Va ancora precisato che, all’interno della categoria suoli inedificabili, rivestono valore a fini indennitari e proprio onde rapportare l’indennizzo al valore effettivo del suolo ablato, secondo quanto si è esposto al 7, le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dagli strumenti vigenti sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

11. Escluso, pertanto, che possa trovare applicazione, a fini indennitari il criterio dei VAM, ed affermato che la determinazione del valore venale del suolo non legalmente edificabile, deve tener conto di dette possibilità intermedie, va rilevato che la giurisprudenza delle Sezioni Unite è fermissima nell’enunciare il principio secondo cui l’indennità di occupazione di immobili finalizzata alla espropriazione per pubblica utilità deve essere determinata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al tasso degli interessi legali, dell’indennità dovuta per l’espropriazione stessa, da determinarsi virtualmente, essendosi la fattispecie definita (ormai irrevocabilmente) tramite c.d. occupazione acquisitiva. La scelta di tale saggio non ha carattere obbligato, restando devoluta al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale tuttavia, ove ritenga di dovervi fare ricorso, in mancanza di elementi comprovanti un maggiore pregiudizio, non è tenuto a motivare ulteriormente la propria decisione, trattandosi di un criterio fondato sulle caratteristiche oggettive dell’immobile ed idoneo a fungere, in via presuntiva, da parametro pienamente reintegrativo del pregiudizio subìto dal proprietario (cfr. Cass., Sez. 1,28 gennaio 2011, n. 2100; 5 settembre 2008, n. 22395; 16 maggio 2006, n. 11477).

12. Il ricorso incidentale -relativo alla determinazione del risarcimento, pari, anch’esso, al valore venale del bene – che va ora esaminato, per comodità espositive, presenta profili d’inammissibilità e d’infondatezza.

13. Anzitutto, nonostante sia stata formalmente dedotta la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 nonchè della disposizione in tema di ripartizione dell’onere della prova, risulta in concreto dedotto, solo, il vizio motivazionale, tenuto conto che il Comune imputa alla sentenza non già di aver utilizzato un criterio risarcitorio diverso da quello, corretto, del valore venale, e neppure di aver posto la prova a carico di parte diversa da quella che ne era onerata, ma, piuttosto di aver determinato, con motivazione insufficiente, un valore esorbitante in relazione a caratteristiche effettive del bene.

14. Ma, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente incidentale, l’impugnata sentenza dà, anzitutto, conto della destinazione urbanistica non edificatoria del suolo, e delle utilizzazioni intermedie consentite (cfr. pag. 15 della sentenza) “attrezzature sportive e ricreative, servizi ed impianti per il tempo libero (piscine coperte e scoperte, tennis, equitazione, sport nautici pesca, ecc)”, ed inoltre “costruzioni a servizio diretto dell’agricoltura”. La determinazione del valore venale è, poi giustificata, con argomentazioni del tutto congrue, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’immobile e ai prezzi di tre compravendite di suoli “assolutamente similari per destinazione urbanistica ed in qualche caso pressochè contigui all’immobile in parola”, essendo stati per contro ritenuti inattendibili, mediante rinvio alle considerazioni del CTU, i prezzi contenuti nei rogiti invocati dal Comune. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 28647 del 2013; n. 10222 del 2009; Cass. n. 3881 del 2006), la sentenza di merito che aderisca al parere del consulente è adeguatamente motivata: il richiamo a detto parere, anche per relationem, implica, infatti, una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente.

15. La circostanza secondo cui la Corte territoriale non avrebbe specificamente motivato in ordine alle osservazioni tecniche alla consulenza mosse dal ricorrente incidentale il 31.3.2010 non è idonea ad infirmare la decisione. Ed, infatti, gli atti di cui il ricorrente lamenta esser stata pretermessa la valutazione, così come la valenza di quelli utilizzati in comparazione (cfr. pag. 19 e segg. ricorso) erano già stati oggetto di specifico esame da parte del CTU -nominato dopo l’acquisizione di ben due consulenze e relativi chiarimenti- di talchè le notazioni critiche delle conclusioni dell’elaborato peritale, cui hanno aderito i giudici del merito, si risolvono nella prospettazione di un diverso, ed asseritamente più corretto criterio di estimo, e dunque in un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 10222 del 2009; n. 23530 del 2013).

16. Il quarto motivo del ricorso principale va rigettato.

17. Nonostante l’adozione di un analogo parametro di riferimento (valore venale del bene) le indennità di espropriazione e di occupazione, da una parte, ed risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima, dall’altra, conservano la loro ontologica differenza, in quanto ricollegabili la prima ad un’attività legittima dell’Amministrazione, fondata sull’art. 42 Cost. e art. 832 c.c., e la seconda ad una condotta illecita dell’occupante, sanzionata dall’art. 2043 c.c., con la conseguenza che, a differenza dell’obbligazione risarcitoria, l’obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta, sicchè infondatamente si invocano gli accessori -rivalutazione ed interessi sulle somme annualmente rivalutate- propri dei debiti di valore.

18. Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile. In disparte che non è chiarito quale credito per “incrementi oggettivi del bene occupato” oltre a quello indennitario (unico spettante nell’ipotesi, qui ricorrente, di occupazione finalizzata all’espropriazione) si intenderebbe conseguire, si lamenta che il criterio di legge sarebbe stato applicato sull’indennità di occupazione sino alla sentenza di divisione (9.5.1994) e non anche fino al passaggio in giudicato della stessa, ma su ciò il motivo è totalmente carente di autosufficienza, non essendo dato comprendere in che misura la quota ereditaria spettante ai ricorrenti (8,333%), sia diversa in relazione “alla superficie dei beni singolarmente assegnati” dato che il bene stesso è stato acquisito alla mano pubblica il 25.5.1994, e che, peraltro, come riporta la sentenza definitiva, tra gli eredi P. è poi intervenuto in data 27.9.1995 un atto di divisione, su cui i ricorrenti tacciono.

19. I giudici del rinvio, che si designano nella Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, provvederanno, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri ed il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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