Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23071 del 18/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/08/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 18/08/2021), n.23071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7679-2015 proposto da:

UNIVERSITA’ DEL SALENTO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

e contro

C.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 750/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/03/2014 R.G.N. 791/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176,

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’ Appello di Lecce, adita con appello principale dall’Università del Salento e con impugnazione incidentale da C.M.G., ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che:

a) aveva dichiarato l’unitarietà del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, con decorrenza dal 1 settembre 1993, inizialmente sulla base di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28;

b) aveva accertato il diritto della C. a percepire, nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale e quindi a decorrere dal 14 luglio 1997, il trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in relazione all’impegno orario indicato nei contratti individuali di lavoro;

c) aveva condannato l’Università al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva.

2. La Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha premesso che in corso di causa l’Ateneo aveva dato esecuzione alla statuizione di condanna generica e, nel quantificare le somme spettanti alla C., aveva detratto dall’importo complessivo la quota parte dei contributi gravante sul lavoratore per complessivi Euro 13.090,92.

3. Il giudice d’appello ha escluso la legittimità della trattenuta ed ha rilevato che ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 23 la quota grava sul datore nei casi in cui il pagamento della contribuzione non sia tempestivo.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Università del Salento sulla base di un unico motivo al quale non ha opposto difese C.M.G., rimasta intimata. L’INPS ha solo depositato procura ed il Procuratore Generale ha concluso, D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8 bis, convertito in L. n. 176 del 2020, per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, evidenzia che l’obbligo per il datore di versare all’Inps anche la quota che grava sul lavoratore sorge solo in caso di pagamento parziale o di ritardato pagamento, non ravvisabile nella fattispecie perché l’Università aveva regolarizzato la posizione contributiva ottemperando tempestivamente alla sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al maggior trattamento del ricercatore a tempo definito. Prima della formazione del titolo giudiziale l’Ateneo aveva eseguito i versamenti “nella misura corrispondente allo status del dipendente in quel determinato periodo di riferimento”.

2. Il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all’ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore.

Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante” (cfr. Cass. n. 18897/2019; Cass. n. 25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011).

E’ stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015). L’inadempimento, infatti, sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l’intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l’obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta.

Dai richiamati principi di diritto, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, non si è discostata la Corte territoriale e, pertanto, deve essere rigettato il ricorso, in quanto fondato su argomenti già disattesi dalle pronunce sopra richiamate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 c.p.c..

3. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché V.R. è rimasta intimata e l’INPS, che ha solo depositato la procura, non ha svolto attività difensiva. Si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato D.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

 

 

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