Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23071 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1575-2015 proposto da:

VILLA ROSA SRL, in persona dell’Amm.re e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RAFFAELE CAVERNI 16,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIANSANTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANNI IERARDI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore,

TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE PROVINCE 114,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA D’AMICO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ELVIRA DI MEZZO giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3383/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato IERARDI che si riporta agli atti;

udito per i controricorrenti l’Avvocato DI MEZZO che si riporta al

controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.r.l VILLA ROSA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3383/28/14 depositata in data 20.5.2014 con la quale la CTR del Lazio aveva respinto il suo appello proposto avverso la decisione con la quale la CTP di Roma aveva, a sua volta, respinto il ricorso riguardante l’ingiunzione fiscale n. (OMISSIS) del 6.12.2010 relativa all’ICI dell’anno 2002 notificata dal comune di GUIDONIA MONTECELIO.

Il ricorso è affidato a tre motivi:

1 = omesso esame del decisivo contenuto del ricorso proposto avanti la CTP in realtà correlato a tutte le questioni poi dibattute nel giudizio di appello (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5);

2 = violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 3, e dell’art. 148 c.p.c., comma 1, (art. 360 c.p.c., n. 3);

3 = violazione e falsa applicazione del divieto della doppia imposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 67, comma 1, e del TURD.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 27, (art. 360 c.p.c., n. 3);

Il COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha prodotto memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ fondato e, pertanto, va accolto il terzo motivo riguardante la violazione del divieto di doppia imposizione.

Secondo la ricorrente, infatti, la CTR, avendo dato atto che lo stesso Comune aveva prodotto in giudizio la sentenza n. 198/9/4 relativa alla cartella ICI 2002, avrebbe dovuto provvedere all’annullamento dell’ingiunzione fiscale in quanto mera duplicazione, e non a dichiarare inammissibile l’appello.

Orbene, il Comune controricorrente dà per scontato che non si trattasse di doppia imposizione per l’anno 2002 ma di una stessa procedura esattoriale che vedeva l’ingiunzione fiscale dare seguito al mancato pagamento della cartella (oggetto della stessa sentenza 198/9/13 dedotta nel ricorso per cassazione n. 23283/2014).

Tale circostanza, peraltro, di natura fattuale, non può essere affermata nella presente sede di legittimità, ma avrebbe dovuto essere verificata dalla CTR la quale, inopinatamente, ha dichiarato inammissibile l’appello con il quale la contribuente, tra le altre questioni, faceva valere la duplicazione.

Il primo e secondo motivo – riguardanti, rispettivamente, il primo omesso esame del fatto che il ricorso introduttivo conteneva varie censure (carenza di motivazione dell’ingiunzione fiscale, mancata notificazione dell’avviso di accertamento prodromico) e il secondo violazione della L. n. 890 del 1982, per mancata apposizione di relata di notifica sull’avviso di accertamento prodromico all’ingiunzione – vanno considerati assorbiti.

Va disposta, pertanto, in relazione all’accoglimento del terzo motivo, la cassazione della sentenza impugnata e il conseguente rinvio dinnanzi alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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