Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23071 del 11/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 11/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17612-2011 proposto da:

COMUNE DI ACQUEDOLCI, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 2, presso

l’avvocato FEDERICO RUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BENEDETTO MANASSERI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CISA COSTRUZIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 505/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il parziale accoglimento del

secondo motivo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. In data 19 gennaio 2000, veniva notificato al Comune di Acquedolci il decreto ingiuntivo n. 14/2000, emesso dal Tribunale di S. Agata Militello con il quale veniva ingiunto all’ente il pagamento della somma di Lire 126.968.521 a favore della CISA Costruzioni s.p.a., a titolo di interessi D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt. 35 e 36 per il ritardato pagamento della rata di saldo relativa alla revisione prezzi, con riferimento ai lavori di costruzione della strada intercomunale Acquedolci – San Fratello, oggetto del contratto di appalto del 19 febbraio 1988. L’opposizione proposta dall’intimato avverso il provvedimento monitorio veniva rigettata dal Tribunale di Patti, con sentenza n. 74/2003.

2. Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Acquedolci, che veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 505/2010, depositata il 6/10/2010, con la quale il giudice del gravame pur confermando la decisione di primo grado quanto alla debenza degli interessi all’impresa appaltatrice, quantificati in 65.573,77, disponeva, tuttavia, la compensazione parziale tra quanto dovuto all’impresa a titolo di interessi e quando spettante in restituzione all’amministrazione per l’erronea corresponsione di somme a titolo di premio di incentivazione, pari ad Euro 58.256,34.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso il Comune di Acquedolci nei confronti della CISA Costruzioni s.p.a., affidato a quattro motivi.

4. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Acquedolci denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36 e art. 115 c.p.c., nonchè l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, ìn relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto – peraltro con motivazione del tutto incongrua ed inadeguata – che fossero dovuti dal Comune, committente dei lavori di cui al contratto di appalto del 19 febbraio 1988, gli interessi sulla rata di saldo, ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 36 non fosse stato in alcun modo comprovato, da parte dell’impresa appaltatrice, che il ritardo nell’emissione del titolo di pagamento della rata di saldo fosse imputabile all’amministrazione comunale.

2. La doglianza è fondata.

2.1. Ed invero, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e 36 del capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962,n. 1063, quando il certificato di pagamento non sia stato emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi altro motivo attribuibile all’amministrazione, e cioè per una specifica responsabilità della stessa. Per converso, il diritto agli interessi non può essere riconosciuto qualora non risulti che il ritardo nel pagamento sia in dipendenza causale con un inadempimento dell’appalante, come nel caso in cui il ritardo sia dovuto all’inadempimento di un soggetto estraneo all’amministrazione (cfr. Cass. 4729/1983; 4088/1988; 11725/2003).

2.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha affermato di avere sostenuto “sin dall’atto di opposizione la mancanza di responsabilità nel ritardo dell’accredito delle somme da parte della Regione”. E tale affermazione trova un preciso riscontro nella sentenza di appello (p. 5), avendo la Corte di merito accertato in fatto che il ritardo nel pagamento della rata di saldo era imputabile ad un ente, l’Assessorato Regionale, del tutto estraneo alla stazione appaltante (Comune di Acquedolci). Nondimeno il giudice di seconde cure ha ritenuto di riconoscere gli interessi in questione, in assenza di una responsabilità propria e specifica della stazione appaltante.

2.3. Ma vi è di più. Dall’esame degli atti del presente giudizio si evince, invero, che la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto concerne gli interessi D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt. 35 e 36 per il ritardato pagamento della rata di saldo relativa alla revisione prezzi del contratto di appalto stipulato tra le parti. Ebbene, da tale specifica causale del credito azionato dalla ditta appaltatrice derivano rilevanti conseguenze in ordina alla stessa configurabilità, nella specie, di una mora dell’amministrazione appaltante, tale da giustificare la corresponsione degli interessi richiesti dall’impresa appaltatrice.

2.3.1. Ed invero, va osservato che, con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, la posizione dell’appaltatore – che è di norma tutelabile davanti al giudice amministrativo, configurandosi come interesse legittimo – acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, solo quando la revisione stessa sia stata resa convenzionalmente obbligatoria, al verificarsi di determinate condizioni, in forza di esplicita clausola contrattuale stipulata prima dell’entrata in vigore della L. n. 37 del 1973, che ha vietato siffatte pattuizioni. In mancanza, il riconoscimento della revisione prezzi da parte della stazione appaltante assume natura concessoria, sicchè un diritto soggettivo dell’appaltatore alla revisione dei prezzi può reputarsi sussistente solo quando l’amministrazione abbia già adottato un espresso provvedimento attributivo ed insorga controversia limitatamente all’ammontare del relativo importo, o sui criteri e parametri di liquidazione, ovvero quando l’appaltante abbia tenuto un comportamento tale da comportare implicito riconoscimento del diritto alla revisione (cfr. Cass. S.U. 4388/1994; 11180/1995; 6034/2002; Cass. 6100/1997). E tuttavia, questa Corte ha altresì precisato che sia l’espresso provvedimento attributivo, sia il comportamento implicito inequivocabilmente diretto a riconoscere tale diritto, che sia preceduto dal positivo esercizio del potere discrezionale in ordine alla concessione della revisione, devono provenire dall’organo deliberativo competente, da individuarsi esclusivamente nel Consiglio Comunale (Cass. S.U. 15474/2015), con l’ulteriore – importante – precisazione che il riconoscimento implicito non può essere desunto dall’adempimento di un obbligo di legge da parte della stazione appaltante, quale il pagamento di acconti sulla revisione prezzi imposto dalla L. n. 1 del 1978, art. 14 e della L. n. 741 del 1981, art. 3 (cfr. Cass. S.U. 4463/2009).

2.3.2. E neppure la L. 21 dicembre 1974, n. 700 – che regola l’entità degli acconti da corrispondere a titolo di compenso revisionale, nonchè le modalità ed i tempi dei relativi versamenti, allo scopo di porre un rimedio temporaneo all’inflazione e di accelerare i lavori pubblici – ha introdotto modifiche alla precedente normativa circa il potere discrezionale dell’amministrazione committente di accordare o meno la revisione (salvo patto contrario, da ritenere valido fino all’entrata in vigore della L. 22 febbraio 1973, n. 37, che espressamente lo vieta). Ne discende, pertanto, che, anche dopo la predetta L. n. 700 del 1974, la posizione soggettiva dell’appaltatore ha natura e consistenza di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, fino a quando quel potere dell’amministrazione non venga positivamente esercitato con il riconoscimento, esplicito o implicito (che non può consistere nell’adozione di atti interni alla pubblica amministrazione), della revisione da parte dell’organo deliberativo dell’ente appaltante (Cass. S.U. 1996/2003).

2.3.3. Da tutte le considerazioni che precedono discende, dunque, che il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi, sia con riguardo al “quantum” della revisione, sia con riguardo alla responsabilità dell’amministrazione per interessi ed eventuale maggior danno sulla somma dovuta – ipotesi, questa, ricorrente nel caso di specie sorge soltanto dal momento del riconoscimento della revisione medesima da parte dell’amministrazione, per il tramite dell’organo dell’ente pubblico abilitato a manifestarne la volontà. Ne consegue che tale riconoscimento non può mai considerarsi pacifico tra le parti, e perciò non abbisognevole di prova, anche in mancanza di contestazione, atteso che non possono considerarsi pacifici tra le parti i fatti per i quali la legge richieda un atto scritto ad “substantiam” (o ad “probationem”) (cfr. Cass. 12178/2000). Ed, inoltre, attesa la discrezionalità dell’amministrazione in ordine al riconoscimento della revisione dei prezzi, è da reputarsi, altresì, altresì legittima la delibera del comune che, nel liquidare l’importo dovuto all’appaltatore a titolo di revisione prezzi, rinvii la quantificazione definitiva della somma alla contabilizzazione da parte dell’ente finanziatore, e che, quindi, condizioni il sorgere del diritto dell’appaltatore al compenso revisionale (Cass. 153/2003).

2.3.4. Tanto premesso, ed esaminando la fattispecie concreta alla luce dei principi suesposti, deve ritenersi che nè il necessario provvedimento concessorio, nè il riconoscimento implicito della revisione prezzi – peraltro, come dianzi detto, non ravvisabile nel pagamento di acconti dovuti per legge – siano ravvisabili nel caso di specie.

Fin dall’atto di opposizione, invero, il Comune di Acquedolci eccepiva che sul saldo revisionale non potevano essere riconosciuti gli interessi D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 36 mancando l’approvazione definitiva del compenso revisionale, con la definizione del relativo procedimento contabile, e che il credito dell’appaltatore per la revisione prezzi non poteva sorgere prima del provvedimento amministrativo di accertamento del relativo diritto (p. 2 del ricorso). Del resto dalla stessa sentenza di appello si evince che “il Comune (….) negava che sul saldo revisionale potevano maturare gli interessi moratori richiesti e liquidati nel decreto opposto, perchè prima del pagamento mancava l’approvazione dei prezzi e la definizione del procedimento di verifica contabile”. Se ne deve necessariamente inferire che, anche a prescindere dalla sussistenza di un ritardo imputabile alla stazione appaltante, non è configurabile in radice – nel caso concreto – alcuna mora dell’amministrazione in epoca antecedente al riconoscimento della revisione prezzi.

2.4. Il motivo va, pertanto, accolto.

3. Restano assorbiti il secondo e terzo motivo, concernenti la decorrenza degli interessi e la compensazione tra quanto dovuto all’impresa a tale titolo e quando spettante in restituzione all’amministrazione per l’erronea corresponsione di somme a titolo di premio di incentivazione, nonchè il quarto motivo, concernente il regolamento delle spese del giudizio di appello.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza di appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiara non dovuti dal Comune di Acquedolci gli interessi D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt. 35 e 36.

5. Le spese del presente grado del giudizio e di quelli di merito vanno poste a carico della società intimata nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuti dal Comune di Acquedolci gli interessi D.P.R. n. 1063 del 1962, ex artt. 35 e 36; condanna l’intimata alle spese sostenute dal ricorrente nel presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge; condanna l’intimata alle spese di merito, che liquida, per il primo grado, in Euro 3.800.000, e per il secondo grado in Euro 5.800,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA