Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23071 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

NEW PLAST di MARIANO CAZZARI (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SANTA BERNADETTE 15, presso lo studio dell’avvocato

CRASTA BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MELIS STEFANO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 270/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI –

Sezione Distaccata di SASSARI del 16.4.2010, depositata il

28/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

FATTO e DIRITTO

Rilevato che il Consigliere relatore dott. G.A. Bursese con ordinanza dei 12.07. 2011 ha depositato la relazione ex art. 380 bis che qui si trascrive:

“1. La New Plast di Mariano Cazzari ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 270/20010 (depos. in data 28.4.2010) della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pronunciata nel procedimento n. 102/2007 RG, promosso in qualità di appellante da S.P. nei confronti della stessa New Plast di Mariano Cazzari. Il ricorso si fonda su 3 mezzi;

l’intimata non ha svolto difese.

3 – Si Osserva preliminarmente che il ricorso è inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, è totalmente privo della esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 ciò che rende tra l’altro pressochè inintelligibili anche le censure dedotte con il ricorso stesso avverso la sentenza impugnata. Nè la rilevata carenza potrebbe essere eliminata facendo riferimento alla sentenza appellata che pure è stata prodotta. Insegna infatti questa S.C. che …ai fini della sussistenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento de processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. n. 15808 del 12/06/2008).

La S.C. ha altresì puntualizzato che…la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente si limiti ad una brevissima ed insufficiente narrativa della vicenda processuale, integrandone il contenuto mediante “spillatura” al ricorso di copia della sentenza impugnata, in quanto lo scopo della disposizione consiste nel permettere l’immediata percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo, sia pure allegati al ricorso” (Cass. n. 4823 del 27/02/2009).

3) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’inammissibilità del ricorso.

Il COLLEGIO, tanto premesso, osserva:

la relazione sopra riportata può essere condivisa atteso che il rilevato difetto di autosufficienza evidenziato non può essere intergrato con la memoria successivamente prodotta ex art. 378 c.p.c. il ricorso dev’essere dunque rigettato; nulla per le spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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