Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23070 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3924-2019 proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa LUIGI CROCE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa ANDREA CONFORTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1122/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione avanzata da D.S.A. nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di (OMISSIS) e avverso la sentenza del primo grado, la quale aveva disatteso l’opposizione proposta dalla D.S. contro talune ordinanze-ingiunzione emesse dall’AUSL di (OMISSIS) per violazione della disciplina regolante il trasporto di animali e posta a tutela del benessere degli stessi;

ritenuto che avverso la decisione d’appello ricorre D.S.A. sulla base di due motivi e che l’intimata resiste con controricorso e che la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia il difetto di legittimazione dell’AUSL di (OMISSIS), assumendo che la legge non attribuisce alle Regioni un tal potere in materia di controllo del benessere animale, che non può intendersi ricompresa in quella sanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la censura è infondata, dovendosi condividere il corretto ragionamento della Corte di Bologna;

– Il D.Lgs. 25 luglio 2007, n. 151, art. 12, comma 3, “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate” afferma che “Le Regioni e le Province autonome sono l’Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni (…)”;

– Della L.R. Emilia Romagna 28 aprile 1984, n. 21, l’art. 5, comma 3, siccome sostituito nella L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, dall’art. 51, poi L.R. 23 luglio 2010, n. 7, art. 27, modificato comma 1 e aggiunto comma 4 bis, dispone che “Per le violazioni in materia sanitaria, nonchè relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all’Azienda USL(…)”;

– l’insieme delle norme comunitarie disciplinanti il settore, indirizzano univocamente, come evidenziato dalla sentenza impugnata, per la complessiva assimilazione della materia “benessere animale” a quella più ampia della tutela della salute pubblica, involgente, quindi, i controlli in materia di alimenti, mangimi e benessere degli animali, dal momento della produzione a quello della trasformazione e fino al trasporto – e qui trattavasi di bovini – (si vedano i regolamenti CE n. 882/04 e 853/04), nello stesso senso, ed esplicitamente il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, art. 2, il quale dando attuazione alla Dir. 2004/41/CE individua le autorità competenti per assicurare l’applicazione della normativa comunitari in materia il Ministero della Salute, le Regioni e le aziende AUSL;

– nell’esercizio del riparto previsto dall’art. 117 Cost., la Regione Emilia Romagna ha, come sopra riportato, attribuito competenza alle aziende USL;

ritenuto che con il secondo motivo la D.S. lamenta la violazione degli artt. 91,92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, esponendo che, senza che sul punto fosse stato proposto appello dalla controparte, la Corte di Bologna, aveva riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva disposto la compensazione delle spese, ponendo a carico dell’appellante anche quelle di primo grado;

considerato che il motivo è fondato, dovendosi ribadire il principio di diritto assai di recente affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 27606, 29/10/2019, Rv. 655640), secondo il quale in tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione;

che, pertanto, in accoglimento di quest’ultimo motivo la sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio, e tenuto conto della peculiarità del fatto e della complessità della ricostruzione normativa, confermata la compensazione disposta in primo grado, vanno compensate anche le spese d’appello e del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e decidendo nel merito conferma la compensazione delle spese disposte in primo grado e compensa quelle d’appello e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA