Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2307 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 31/01/2020), n.2307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13580-2018 proposto da:

I.W.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA COSTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO GURRADO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 564/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – I.W.M., cittadino senegalese, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 30 ottobre 2017 con cui la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso ordinanza con cui il locale Tribunale aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. Non svolge difese l’amministrazione intimata.

3. A fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. – L’unico motivo di ricorso denuncia violazione del codice dell’amministrazione digitale, art. 20, comma 1 bis, e art. 21 e del D.P.R. 13 novembre 2014, n. 78954, art. 3, in relazione all’art. 702 quater c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non essersi avveduta che “il provvedimento redatto in formato. elettronico dal giudice e da questi sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.M. 21 febbraio 2014, art. 15 presenta delle evidenti anomalie… almeno una delle firme, quella del giudice di prime cure, non è valida e la pagina 14, ossia quella contenente il dispositivo dell’ordinana impugnata, risulta modificata”.

RITENUTO CHE:

5. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma

semplificata.

6. – Il ricorso è inammissibile.

A fronte dell’incontrovertibile evidenza posta a fondamento della decisione della corte territoriale, la quale ha osservato che l’ordinanza impugnata era stata depositata il 1 agosto 2016 e notificata per esteso al difensore dell’appellante per via telematica il successivo 2 agosto 2016, mentre l’appello era stato proposto soltanto il 30 ottobre 2016, oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c., l’odierno ricorrente replica che detta ordinanza recherebbe una firma del giudice che “non è valida”.

E, tuttavia, non è dato comprendere perchè mai la firma sarebbe invalida e, cioè, in che cosa essa mancherebbe di conformità rispetto alla previsione legale. Lo stesso dicasi per una non meglio identificata modificazione della pagina 14 dell’ordinanza, che peraltro è composta di quattro pagine, sicchè non riesce assolutamente a comprendersi di che cosa il ricorrente intenda discorrere.

Ciò esime dall’osservare che a fondamento della dedotta invalidità della sottoscrizione del giudice, il ricorrente ha depositato uno “screenshot dell’ordinanza allegato al presente ricorso”, produzione, questa, inammissibile giacchè non attinente nè alla nullità della sentenza impugnata, nè all’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. zki sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 girate/; dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 31 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA