Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2307 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2307 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 13594-2015 proposto da:
MARCHETTI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
PANDOLFI;

– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI
134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORITI°, che la
rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4491/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, emessa il 13/05/2014;

A-Peag

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 9 giugno 2014, la Corte d’Appello di

Roma, confermato l’accoglimento della domanda proposta da
Marina Marchetti nei confronti di Poste Italiane S.p.A. avente
ad oggetto la declaratoria di illegittimità del contratto a te mine
concluso tra le parti ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 e
successivi accordi integrativi, condannava la Società al
pagamento in favore dell’appellata di una indennità risarcitoria ex
art. 32, comma 5,1. n. 183/2010 quantificata in 5 mensilità;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto infondata l’eccezione sollevata dalla Società circa
l’intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Marchetti,
affidando l’impugnazione a

motivi, poi illustrati con memoria,

cui resiste, con controricorso la Società;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

CONSIDERATO

che con i motivi di ricorso la ricorrente denuncia la violazione
degli artt. 324 cod. proc. Civ., 2909 cod. civ. nonché degli artt.
e 13 della Convenzione Europea dei diritti fondamentali

Ric. 2015 n. 13594 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

Roma in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di

dell’Unione europea in relazione all’applicata novella di cui
all’art. 32 della 1. n. 183/2010; lamenta che la Corte d’appello
abbia provveduto a rideterminare l’importo del risarcimento a
suo tempo riconosciutole applicando il disposto dell’art. 32
quinto comma della legge n. 183 del 2010, mentre Poste non

gravame sulla quantificazione del danno patrimoniale;
– che gli esposti motivi non sono fondati atteso che in tema di
risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di
lavoro a tempo determinato, lo ” ius superveniens” di cui all’art.
32, commi 5, 6 e 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si
applica anche in sede di giudizio di rinvio, sempreché sulla
questione risarcitoria non sia intervenuto il giudicato interno
(Cass. 12/11/2014 n. 24129);

che, infatti, questa Corte di Cassazione a Sezioni Unite
nell’arresto 27/10/2016 n. 21691 ha chiarito che ove sia stato
proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza
concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di
lavoro, non è configurabile giudicato in ordine al capo
concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un
nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al
combinato disposto degli artt. 329, comma 2, e 336, comma 1,
c.p.c., l’impugnazione nei confronti della parte principale della
decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla
parte da essa dipendente;

che, nel caso in esame, discutendosi ancora in sede di appello
proposto dalla Società della legittimità del termine apposto al
contratto de quo, la questione delle conseguenze dell’

Ric. 2015 n. 13594 sez. ML – ud. 05-12-2017
-3-

aveva formulato neppure in via subordinata alcun motivo di

(eventuale) illegittimità non era stata accertata in modo
definitivo, esulando dalle premesse logico-giuridiche della
decisione, sicché la Corte territoriale doveva rivalutare anche tali
conseguenze, in applicazione della normativa sopravvenuta;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso

l’orientamento accolto consolidatosi successivamente alla
proposizione del ricorso

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre
2017
Il Presidente

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DEPOSITATO IN CANGCLLEIMA
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Roma,

3 O GEN. 2011

va rigettato, con compensazione delle spese per essersi

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