Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2307 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 21/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20547/2014 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO

VARO 133, presso lo studio dell’avvocato ANGELO GIULIANI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona dei curatori,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MATTEO SPATARO e ALESSANDRO DELLA CHA’,

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il provvedimento n. 39/09 del TRIBUNALE di MONZA, emesso

l’8/01/2014 e depositato il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito l’Avvocato Giuseppe Valvo, per il controricorrente e ricorrente

incidentale, che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione:

“Premesso: Il Tribunale di Monza, nel decreto dep. il 18 febbraio 2014, ha respinto il reclamo proposto da A.R., Ca.Pa., C.D. e P.M., avverso l’esclusione dal riparto del credito degli stessi precedentemente ammesso al passivo, rilevando: che i reclamanti, con verbale di conciliazione del 27/11/09 avanti al Giudice del lavoro, avevano dichiarato di rinunciare “incondizionatamente ai diritti ed all’azione fatti valere con il ricorso introduttivo del giudizio nei confronti di MSD Italia s.r.l. e ad ogni qualsivoglia altro diritto nei confronti della medesima società” e di “di non avere più nulla a pretendere in relazione al rapporto di lavoro intercorso e per la sua risoluzione, per ogni e qualsiasi titolo “, confermando “tutte le rinunce formulate nel verbale” di conciliazione in sede sindacale e “l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro con MSD Italia srl”; che la controversia promossa dai lavoratori aveva ad oggetto l’accertamento dell’invalidità del consenso prestato alla risoluzione dei rispettivi rapporti di lavoro, da cui il diritto ad essere considerati come dipendenti di MSD Italia ed alle retribuzioni dalla data di assunzione in (OMISSIS) e sino al ripristino del rapporto; che in particolare, era stato affermato il necessario collegamento tra le dimissioni dei ricorrenti da MSD, la contestuale assunzione da (OMISSIS) ed il verbale di conciliazione; che la transazione aveva riguardato tutti i crediti maturati dai lavoratori, prima e dopo il passaggio ad (OMISSIS), indipendentemente dalla interruzione o meno del rapporto di lavoro per il mutamento della titolarità dell’azienda; che legittimamente il Fallimento aveva dichiarato di esercitare il diritto ex art. 1304 c.c., così beneficiando degli effetti della transazione conclusa con il coobligato.

Il Tribunale, che in parte motiva ha disposto la compensazione delle spese, ha reso in dispositivo le seguenti statuizioni: “condanna i reclamanti a rimborsare al Fallimento le spese di lite che liquida in complessivi Euro 1500,00 oltre Iva e contributo cpa; spese di lite compensate”.

Ricorre il solo C.D., sulla base di un unico motivo. Si difende il Fallimento con controricorso ed avanza ricorso incidentale condizionato basato su due motivi.

Rileva quanto segue.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1304 e 2112 c.c.; deduce di avere dapprima risolto il suo rapporto di lavoro con MSD l’8/4/2008 e poi instaurato nuovo rapporto con la (OMISSIS), non è stato quindi interessato dalla cessione d’aziendale la domanda giudiziale proposta aveva un oggetto completamente diverso dalla retrocessione contemplata dall’art. 2112 c.c..

Aggiunge di avere peraltro impugnato la transazione con MSD chiedendo il risarcimento dei danni per le false assicurazioni ricevute sulla solidità della (OMISSIS), il cui fallimento non era prevedibile a detta data, e la riattivazione del rapporto di lavoro; che la richiesta risarcitoria non può essere ritenuta come forma di retrocessione; che la conciliazione della seconda controversia ha precluso al giudice del lavoro di valutare la prevedibilità del danno futuro e nulla ha a che vedere con le somme richieste al Fallimento, che hanno natura retributiva e previdenziale.

Sostiene in subordine che il datore di lavoro cessionario resta l’unico obbligato per la quota del trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto dopo il trasferimento aziendale, da cui l’esclusione del vincolo di solidarietà ex art. 1304 c.c..

Il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto, atteso che, risultando il decreto impugnato notificato al Fallimento il 10 giugno 2014, come provato dal Fallimento con l’all. B, il ricorso per cassazione risulta portato alla notifica l’11/8/2014 (v. stampigliatura dell’Ufficiale giudiziario apposta al ricorso) e quindi l’ultimo giorno utile, cadendo di sabato il 9 agosto.

Il ricorso è sostanzialmente inammissibile per non confrontarsi con la specifica motivazione addotta dal Tribunale.

Il Giudice del merito ha deciso il reclamo avendo riguardo alle chiare indicazioni del verbale di conciliazione ed al contenuto proprio della domanda fatta valere nel ricorso ex art. 414 c.p.c., atti dei quali ha riportato ampi stralci, ed ha concluso nel senso di ritenere che la conciliazione aveva posto definitivamente termine al contenzioso in atti che avrebbe potuto portare, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro si fosse o meno interrotto con il mutamento soggettivo del datore di lavoro, a ritenere MSD “direttamente responsabile anche di tutte le obbligazioni maturate a favore del lavoratore nel periodo in cui è stato in carico alla cessionaria (OMISSIS), rimaste inadempiute, comprese le competenze di fine rapporto”.

Ha ritenuto pertanto esercitato legittimamente dal Fallimento il diritto ex art. 1304 c.c..

Di contro a dette argomentazioni, il ricorrente si limita a ribadire di non essere transitato dalla cedente alla cessionaria, ma di avere risolto il rapporto con la prima per poi passare alla seconda, contesta del tutto genericamente la chiara e argomentata valutazione di fatto del Tribunale sulla portata della domanda oggetto della successiva conciliazione sostenendo che la sua richiesta non poteva ritenersi “come forma di retrocessione perchè ha natura e fondamento giuridico completamente diverso rispetto alla fattispecie contemplata nell’art. 2112 c.c.”.

Infine, anche il rilievo avanzato in subordine, relativamente al trattamento di fine rapporto, è slegato dalla motivata statuizione del Tribunale sull’effettiva portata contenutistica della transazione, riguardante l’intero oggetto della controversia, e quindi tutti i crediti maturati, prima e dopo il passaggio ad (OMISSIS).”

In esito all’odierna udienza, il Collegio condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione e resta assorbito il ricorso incidentale condizionato del Fallimento; le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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