Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2307 del 26/01/2022

Cassazione civile sez. II, 26/01/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 26/01/2022), n.2307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 6118/2017 proposto da:

O.D.C.E., rappresentato e difeso dall’avv.

Giovanni Marino, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

O.D.C.M., rappresentata e difesa dall’avv.

Roberto Buonanno, come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, n. 4358/2016

depositata il 9.12.2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25.11.2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

viste le conclusioni del Pubblico Ministero. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Ceroni Francesca.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DEIRITTO

Rilevato che con sentenza 4358/2016 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da O.D.C.M. avverso la sentenza di primo grado (Tribunale di Napoli sez. dist. Pozzuoli n. 474/2009) ha condannato O.D.C.E. al risarcimento, in favore della prima, del danno per l’occupazione di beni, da liquidarsi in separata sede e al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio;

Rilevato che contro la predetta decisione O.D.C.E. ha proposto ricorso per cassazione a cui resiste con controricorso l’altra parte;

rilevato che è pervenuto atto di rinunzia al ricorso per conto di R., N. e O.D.C.G., nonché Z.C., tutti eredi del ricorrente nelle more deceduto;

rilevato che alla rinunzia, firmata anche dal difensore di O.D.C.M., è allegato atto di transazione stipulato in data 11.10.2021 davanti al notaio B.S. contenente tra l’altro l’autorizzazione della controricorrente al deposito dell’atto di rinunzia al presente giudizio (v. art. 3);

preso atto dell’adesione del Procuratore Generale (che ha fatto pervenire conclusioni conformi);

ritenuto pertanto sussistenti le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 c.p.c.);

rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se come nel caso in esame – vi è stata adesione alla rinunzia (v. art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022

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