Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2307 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2307 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 11980-2012 proposto da:
TREVI FINANCE SPA, e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, quale
mandataria di UNICREDIT SPA, a sua volta mandataria della TREVI FINANCE SPA, in persona del
Quadro Direttivo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 177, presso
lo studio dell’avvocato RANCHINO MICHELE, che la rappresenta e difende giusta procura per atto
Notaio Maurizio Marino di Verona del 7/06/2011, rep. n. 68538 allegata in atti;

– ricorrenti contro
FALLIMENTO BIOS INFORMATICA DI CASCIANELLI GIUSEPPE E C. SAS, FALLIMENTO
DI CASCIANELLI GIUSEPPE;

intimati

avverso la sentenza n. 1297/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 19/01/2011, depositata il
2a/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO.

-13

Data pubblicazione: 03/02/2014

Il motivo, nella sua prima parte, appare manifestamente fondato.
Va, in proposito, innanzitutto escluso che la procura conferita da un soggetto ad
altro soggetto, affinché lo rappresenti in giudizio, rientri nella nozione di mezzo di
prova in senso stretto cui deve intendersi riferito l’art. 345 c.p.c.
Le questioni riguardanti il difetto di rappresentanza o di autorizzazione delle parti
sono infatti regolate dal primo e secondo comma dell’art. 182 c.p.c. , che (nel testo
anteriormente vigente, applicabile rettone temporis al caso di specie) stabilivano,
rispettivamente, che il giudice istruttore, verificata d’ufficio la regolarità della
costituzione delle parti, dovesse invitarle a mettere in regola gli atti o i documenti che
riconosce difettosi e che, rilevato un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione, potesse assegnare loro un termine per regolarizzare la costituzione.
Va ancora precisato che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di
questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 9217/010, seguita da Cass. 20052/010,), la
locuzione verbale “può” contenuta nel vecchio testo dell’art. 182 comma 2 c.p.c.
(disposizione ignorata dai giudici del merito) va interpretata, anche alla luce della
modifiche apportate dall’art. 46, comma 2, I. n. 69/2009, nel senso che il giudice
“deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e che,
indipendentemente dalle cause del predetto difetto, la regolarizzazione ha effetti “ex
tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Non appare, infine, superfluo aggiungere che — quand’anche si dovesse accedere
alla tesi della corte territoriale, secondo cui la procura conferita dal mandante al
mandatario per rappresentarlo in giudizio va considerata documento di prova
soggetto al regime di cui all’art. 345 comma 3 c.p.c. — nel caso di specie ricorrevano
i presupposti per ritenere il documento in questione indispensabile ai fini della
decisione della causa, posto che solo attraverso la produzione della procura
l’appellante avrebbe potuto ottenere la riforma della decisione assunta in rito dal
primo giudice in base al rilievo, compiuto d’ufficio ed in dispregio dell’art. 183 40
comma c.p.c., della mancanza di prova del suo potere di rappresentanza
processuale.

E’ stata depositata la seguente relazione:
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28.3.011, ha respinto l’appello
proposto da Capitalia s.p.a. (nuova denominazione di Banca di Roma s.p.a.) contro
la sentenza del tribunale capitolino che, pronunciando sull’opposizione ex art. 98 I.
fall. avanzata da Banca di Roma s.p.a. — nella sua qualità di procuratrice di Trevi
Finance s.p.a. — avverso lo stato passivo del Fallimento della Bios Informatica s.a.s.
di Cascianelli Paolo & C., aveva d’ufficio rilevato la mancanza di prova della
legittimazione attiva dell’opponente, per l’omessa produzione della procura.
La corte territoriale ha rilevato che, effettivamente, Banca di Roma non aveva
prodotto nel giudizio di primo grado i documenti che provavano la sua qualità di
mandataria alle liti di Trevi Finance e che la produzione di detti documenti le era
preclusa in grado d’appello, ai sensi dell’art. 345 comma 3 c.p.c., dovendosene
escludere l’indispensabilità ai fini della decisione.
La sentenza è stata impugnata da Unicredit Credit Mangement Bank s.p.a., quale
mandataria di UniCredit s.p.a. (succeduta a Capitalia s.p.a. a seguito di fusione per
incorporazione), a sua volta mandataria di Trevi Finance s.p.a., con ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente deduce vizio di
motivazione della sentenza impugnata e violazione dell’art. 345 comma 3 c.p.c., sia
perché la norma non sarebbe applicabile alle prove documentali, sia perché, in ogni
caso, la procura — prodotta in grado d’appello- doveva ritenersi documento
indispensabile per la decisione; nella seconda parte del motivo Unicredit lamenta,
inoltre, la mancata ammissione del credito insinuato, che non era stato contestato
dal Fallimento, rimasto contumace in entrambi i gradi di merito.
********

Il collegio ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla corte d’appello di Roma, in dive sa composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 10 dicembre 2013.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento, per la parte in esame, del
motivo con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa
alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nella sua seconda parte il motivo andrebbe invece dichiarato inammissibile, in
quanto attinente ad una questione di merito che dovrà, eventualmente, essere
esaminata dal giudice del rinvio.

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