Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23069 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15487-2019 R.G. proposto da:

OLZA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO PICCINNO,

DAVIDE ATTILIO DE GIUSEPPE, GIOVANNI CERULLO;

– ricorrente –

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AURELIO SAFFI 95, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA TASSONI, che la rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di

LECCE depositato il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Dott. ZENO IMMACOLATA, che chiede il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda, proposta innanzi al Tribunale di Lecce, dalla Olza s.r.l. nei confronti della E-distribuzione per accertare l’inadempimento della convenuta agli ordini impartiti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con deliberazione del 6.7.2017 ed ottenere sentenza ex art. 2932 c.c., per il trasferimento coattivo, in proprio favore, della linea elettrica di connessione alla rete elettrica nazionale, oltre al pagamento dei maggiori oneri di costruzione della linea elettrica, quantificati in Euro 235.000,00.

– la E- Distribuzione s.p.a. si costituì e chiese la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., avendo impugnato innanzi al Tar di Milano la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 6.7.2017, pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio civile in cui era stata richiesta l’esecuzione in forma specifica della citata delibera;

– il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 5.4.2019, sospese il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., osservando che la domanda della Olza s.r.l. si fondava sulla delibera dell’AEE, che aveva accolto in toto le ragioni della società, ordinando alla medesima si sottoscrivere l’atto di cessione dell’impianto di connessione e di corrispondere il corrispettivo dovuto a titolo di rimborso;

– la decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo costituiva quindi questione pregiudiziale rispetto alla pronuncia di trasferimento coattivo della connessione;

– ha proposto regolamento di competenza la Olza s.r.l. sulla base di un unico motivo.

– ha resistito con controricorso la E-distribuzioni s.p.a.;

– il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Zeno Immacolata ha chiesto il rigetto del ricorso.

– in prossimità dell’adunanza camerale, la società controricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non sussisterebbe il rapporto di pregiudizialità tra il procedimento amministrativo, avente ad oggetto la legittimità della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed il giudizio civile, avente ad oggetto il trasferimento coattivo della linea elettrica di connessione. Osserva il ricorrente che mentre il giudizio innanzi al TAR verterebbe sulla tutela di interessi legittimi, la causa innanzi al Tribunale di Lecce avrebbe ad oggetto diritti soggettivi e sarebbe consentito al giudice civile disapplicare incidenter tantum l’atto amministrativo, ove ritenuto illegittimo. La sospensione del giudizio civile, in attesa del giudicato amministrativo, sarebbe lesiva del diritto costituzionalmente garantito alla ragionevole durata del processo;

– il motivo non è fondato;

– l’art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, esige un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni ed è finalizzata ad evitare un conflitto di giudicati; il collegamento con il giudizio civile, penale o amministrativo deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere (Cassazione civile sez. VI, 10/07/2017, n. 17021);

– la pregiudizialità di una controversia amministrativa può astrattamente sussistere solo quando quest’ultima verta su questioni di diritto soggettivo rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva, mentre, qualora davanti al giudice amministrativo sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, non può disporsi la sospensione del giudizio civile, ancorchè connesso con quello amministrativo, potendo il giudice ordinario disapplicare i provvedimenti a tutela dei diritti soggettivi influenzati dagli effetti dei detti provvedimenti (ex multis Cassazione civile sez. VI, 12/06/2012, n. 9558);

– nel caso di specie, la domanda ex art. 2932 c.c., si fonda sull’esecuzione della delibera del 6.7.2017, con la quale I’AEEG aveva accolto le ragioni della Olza s.r.l. della società, dettando le conseguenti disposizioni a carico della E- Distribuzioni s.r.l., ovvero ordinandole di sottoscrivere l’atto di cessione dell’impianto di connessione e di corrispondere il corrispettivo a titolo di rimborso dei maggiori costi sostenuti per la costruzione della linea;

– la domanda di esecuzione coattiva del trasferimento della connessione si fonda quindi sulla delibera dell’AEEG, impugnata innanzi al TAR, che si trova in rapporto di pregiudizialità posto che l’eventuale annullamento della delibera dell’AEGG implica il venir meno del presupposto che fonda la richiesta di esecuzione forzata della delibera stessa, all’origine delle domande di parte attrice che ha invocato a soddisfacimento di una propria posizione di diritto soggettivo l’adempimento dell’obbligo previsto nel provvedimento amministrativo;

– poichè, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti adottati dall’Autorità per l’Energia ed il Gas appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la valutazione della legittimità dell’atto amministrativo non può avvenire in via incidentale da parte del giudice ordinario;

– il diritto soggettivo trova fondamento nell’atto amministrativo, e, essendo la sua legittimità sub iudice, ricorrono i presupposti per la sospensione del giudizio civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;

– il ricorso per regolamento di competenza va pertanto rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità vanno regolate con la sentenza definitiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Spese al definitivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

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