Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23069 del 17/09/2019
Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6141-2017 proposto da:
IMMOBILIARE PALON SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE
18, presso lo STUDIO GREZ & ASSOCIATI SRL, rappresentato e
difeso dall’avvocato FILIPPO DA PASSANO giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUCA DE PAOLI giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1066/2016 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 10/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/06/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato OLIVA CATERINA, per delega verbale
dell’Avvocato DA PASSANO che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PAFUNDI che si riporta agli
atti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Immobiliare Palon s.p.a. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della CTR della Liguria in data 11.4.2016, che confermava la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dal Comune di Genova a titolo di maggiore ICI per l’anno 2009, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo l’accertamento.
Il Comune di Genova resisteva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il G.T. ha ritenuto che in pendenza di impugnazione delle rendite vige il principio del solve et repete e non invece il principio della sospensione pregiudiziale”, parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata laddove la CTR, a fronte di un giudizio pendente di impugnazione delle rendite, non aveva sospeso il giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza o del procedimento in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Omessa pronuncia”, parte ricorrente deduceva che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sui temi dedotti in giudizio afferenti a: 1) inagibilità/agibilità fabbricati siti in (OMISSIS) con conseguente diritto alla riduzione del 50% dell’imposta; 2) illegittimità dell’aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, come da delibera comunale; 3) nullità dell’atto irrogativo delle sanzioni per illegittimità delle medesime e, comunque, per la sussistenza delle obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10.
Il primo motivo è infondato.
A prescindere dal riconoscimento anche nel rito tributario della sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., (vedi a riguardo Cass., Sez. 5, n. 21765/2017; Cass., Sez. 6-5, n. 421/2014), va tuttavia rilevato che, come eccepito dal Comune di Genova, nella memoria ex art. 378 c.p.c., sulla questione pregiudicante della definitività della rendita catastale si è formato un giudicato esterno. Ed invero, come si ricava dalla sentenza emessa dalla Sez. 5, n. 14910/2016, che si è pronunciata sulla medesima questione in un giudizio tra le stesse parti, riguardante un avviso di accertamento emesso in relazione ai medesimi immobili sia pure per l’annualità 2004, la S.C. ha escluso ogni vincolo di pregiudizialità del giudizio sulla debenza dell’ICI con l’accertamento di rendita, perchè quest’ultima doveva ritenersi già coperta da giudicato della CT 1 grado Genova n. 260/1982 su accertamento Ici 2002 per i medesimi immobili di (OMISSIS). Sul punto la S.C. statuisce invero che “Alla luce di tale correlazione, emerge come il problema della mancata notificazione (in regime previgente l’anno 2000) e della mancata definitività del nuovo classamento catastale da A3 (risalente al 26.7.79) ad A2 debba ritenersi superato dalla definitività con la quale quest’ultimo classamento è stato invece acclarato – su istanza della medesima società contribuente, ed anche nei confronti dell’agenzia del territorio – dalla commissione tributaria di primo grado di Genova (sent. sez. 9 dell’11 maggio 1982 n. 260, su ricorsi nn. rg da 7142/1 a 7142/81). Con conseguente formazione, sul punto, di un giudicato esterno tra le parti; suscettibile di rilievo d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Pertanto, pur avendo la CTR effettivamente omesso di pronunciarsi sull’istanza di sospensione, tuttavia non ne sussistevano i presupposti essendosi formato un giudicato esterno sulla definitività delle rendite catastali.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Ed invero, la sentenza non si è pronunciata sul secondo, terzo, quinto e parte del quarto motivo di appello ovvero sulle questioni inerenti a: 1) inagibilità/inabitabilità di alcuni appartamenti, con conseguente diritto alla riduzione 50%; 2) illegittimità aliquota 9 x 1000 sugli alloggi non locati 3) illegittimità sanzioni; 4) applicabilità di minore aliquota su talune unità immobiliari.
Ciò ha determinato l’effettiva violazione dell’art. 112 c.p.c..
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata per un nuovo esame alla CTR della Liguria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019