Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23068 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10524-2019 R.G. proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 43,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CATAVELLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FEDERICA NICOLINI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

SIENA, depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del

ricorso per regolamento in epigrafe, cassi l’ordinanza impugnata e

disponga la prosecuzione del giudizio di regresso azionato dinanzi

al Tribunale di Siena dalla Banca MPS nei confronti di

M.G..

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Il giudizio trae origine dall’applicazione a M.G., in qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Monte dei Paschi di Siena, unitamente ad altri dirigenti del medesimo istituto, della sanzione amministrativa da parte della Banca d’Italia per una serie di irregolarità commesse nell’ambito dell’attività di vigilanza, con riguardo all’operazione di aumento di capitale denominata (OMISSIS).

1.1.Il Monte dei Paschi, ai sensi del Testo Unico Bancario, art. 145, comma 10, provvide al pagamento delle sanzioni ed esercitò l’azione di regresso nei confronti dei soggetti sanzionati.

1.2. Il Tribunale di Siena, adito in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale delle Imprese di Firenze, con ordinanza del 16-23 febbraio 2016 sospese l’azione di regresso per la pendenza dei giudizi di opposizione avviati dagli autori materiali della violazione.

1.3. L’opposizione proposta da M.G. fu rigettata definito dalla Corte d’appello di Roma.

1.4.Cessata la causa di sospensione, il Monte dei Paschi di Siena formulò istanza per la prosecuzione del giudizio, previa separazione della posizione del M. dagli altri soggetti sanzionati, nei confronti dei quali il procedimento di opposizione era ancora pendente.

1.5. Con l’ordinanza impugnata, resa in data 20.2.2019, il Tribunale di Siena dispose la sospensione del giudizio sino alla definizione delle altre posizioni ancora sub iudice.

1.6. Il Tribunale, pur in presenza di un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., ha ravvisato l’unicità del titolo di responsabilità dei soggetti sanzionati per la medesima operazione finanziaria, e, previa separazione della causa nei confronti del M., ne ha disposto la sospensione fino alla definizione di tutte le altre opposizioni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza il Monte dei Paschi di Siena sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso il M..

2.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2 e dell’art. 295 c.p.c., in quanto una volta definita la posizione del M., con il rigetto dell’opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nei suoi confronti, sarebbe venuta meno la ragione della sospensione del giudizio di regresso. Nessun rilievo avrebbe la pendenza del giudizio di opposizione alla sanzione proposta dagli altri dirigenti del Monte dei Paschi di Siena, in quanto si tratterebbe di un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, come ritenuto dallo stesso Tribunale nell’ordinanza impugnata, tanto da dichiarare estinto il giudizio nei confronti di un altro compartecipe per intervenuta transazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 c.p.c., per motivazione contraddittoria nella parte in cui il Tribunale ha equiparato il titolo di responsabilità- il provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia – con le sanzioni irrogate agli autori della violazione, che sarebbero distinte ed autonomamente valutabili, integrando la fattispecie di cause scindibili. Pur muovendo dall’affermazione circa la sussistenza di un litisconsorzio facoltativo, il Tribunale avrebbe erroneamente disposto la sospensione del giudizio e separato le cause, nonostante nessun rilievo potessero assumere rispetto alla posizione del M. le decisioni relative ai giudizi di opposizione pendenti nei confronti degli altri dirigenti della Banca.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. La reiterata sospensione del giudizio di regresso è stata disposta dal Tribunale sia sulla base del rapporto di pregiudizialità, previsto dall’art. 295 c.p.c., sia sulla base di ragioni di opportunità, previste dall’art. 337 c.p.c., comma 2.

3.2. La sospensione necessaria del processo, infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, presuppone non soltanto che tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità giuridica, nel senso che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno di essi rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto dell’altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell’ottica di una sollecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell’art. 111 Cost., prevale sull’opposta esigenza di evitare un contrasto tra giudicati. (Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 22/11/2006, Rv. 593238)

3.3. In particolare, è stato osservato che qualora si tratti di questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorre la previsione dell’art. 336 c.p.c., comma 2, sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (Cass. Civ. Sez I, n. 12999 del 15/05/2019).

3.4. La sospensione del giudizio di regresso proposto dalla Banca, dopo il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate ai suoi dirigenti dalla Banca d’Italia, in attesa della definizione delle opposizioni dai medesimi proposte, trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di evitare che il giudizio di opposizione possa condurre ad una riduzione o ad un’esclusione della responsabilità del singolo, in tal modo incidendo sul diritto di rivalsa.

3.5. Questa Corte, infatti, rigettando il ricorso della banca avverso il primo provvedimento di sospensione, quando era ancora pendente il giudizio di opposizione proposto da ricorrente, ha stabilito il principio di diritto, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative in materia bancaria, il giudizio di opposizione avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni proposto dal responsabile, che potrebbe condurre ad escluderle o a ridurle, è in rapporto di pregiudizialità con il giudizio di rivalsa proposto dall’ente che ha provveduto al pagamento nei confronti del responsabile medesimo, previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 9, con la conseguente legittimità della sospensione quanto meno facoltativa del secondo in attesa della definizione del primo (Cass.23783/2017).

3.6. Una volta però che la determinazione del se e del quanto della sanzione irrogata a carico del M. aveva acquistato carattere di definitività, viene meno la ragione che aveva determinato la sospensione del giudizio di rivalsa.

3.7. Non vi è pregiudizialità in senso logico e giuridico rispetto ai giudizi di opposizione proposti dagli altri amministratori, perchè si tratta di rapporti indipendenti, tra i quali può instaurarsi un litisconsorzio meramente facoltativo.

3.8. Come osservato dal Procuratore Generale, il carattere personale della responsabilità da illecito amministrativo esclude che l’esito dei giudizi di opposizione coltivati da terzi co-responsabili possa travolgere il giudicato che si è formato in ordine alla responsabilità di uno. La sanzione irrogata a carico del M. dalla Banca riguarda la sua condotta come Presidente del consiglio di amministrazione, qualità che non è rivestita dagli altri soggetti chiamati in regresso, i quali rispondono ciascuno a titolo proprio verso l’autorità amministrativa.

3.9. Non ricorrono nemmeno le condizioni per disporre la sospensione facoltativa, ex art. 337 c.p.c..

3.10. Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si desume dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado (Cassazione civile sez. VI, 03/11/2017, n. 26251; Cassazione civile sez. VI, 24/07/2015, n. 15603).

3.11. Nel caso di specie, per le ragioni esposte, tale rapporto di dipendenza non sussiste nè in relazione alla posizione del M., nè nei confronti degli altri soggetti che hanno proposto opposizione, in relazione ai quali, peraltro, nulla dice l’ordinanza impugnata in relazione allo stato dei giudizi nei loro confronti.

4. Il ricorso va pertanto accolto, l’ordinanza impugnata va cassata e va disposta la prosecuzione del giudizio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Siena.

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio, anche per le spese del giudizio di legittimità, presso il Tribunale di Siena innanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Corte di cassazione, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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