Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23068 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA PASQUALE PAOLI 3, presso lo studio dell’avvocato

D’AMELIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato INTROINI PIER ANTONIO giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.M., R.A., R.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1072/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

25/09/07, depositata il 12/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere relatore Dott. G. A. Bursese con ordinanza del 13.7.2011 ha depositato la relazione ex art. 380 bis che qui si trascrive:

OSSERVA:

1 – ” T.A. ricorre per cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1072/2010 che pronunciando sulle impugnazioni proposte da B.M.M., R.A. e R.B. avverso la sentenza n. 7747/04 del tribunale di Milano, accoglieva l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria, promossa dal T. contro gli odierni intimati, con riferimento alla data di notifica della citazione al solo B., che era avvenuta dopo il quinquennio ex art. 2003 c.c., il ricorso si basa su 5 censure. Nessuno degli intimati ha svolto difese.

2 – Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2903 c.c. e dell’art. 2943 c.c., commi 1 e 4. A suo avviso la Corte di merito ha erroneamente ritenuto maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. avendo riferito l’atto interagivo della citazione non alla data (2 giugno 1999) di consegna della stessa per la notifica all’Ufficiale Giudiziario, ma alla data di ritiro dell’atto dall’Ufficio Postale (8.6.1999), dove esso era stato depositato in temporanea assenza del destinatario. Ritiene invece l’esponente: in conformità con l’opinione del giudice di 1 grado, che la prescrizione era stata interrotta ex art. 2943 c.c. dalla consegna della citazione all’Ufficiale Giudiziario, in data 2.6.99 dell’atto di citazione per la notificazione a mezzo posta. Decisivo sarebbe al riguardo l’orientamento giurisprudenziale che indica nella domanda giudiziale il solo possibile atto interruttivo della prescrizione dell’azione revocatoria”. “Con il 2 motivo si deduce che la citazione, consegnata per la notifica all’uff. giud. il 2 giugno 1999, in data 3 giugno 1999 era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario B.M., con il compimento delle formalità prescritte dalla L. 2 novembre 1982, n. 890, art. 8 per l’ipotesi di temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere l’atto;

infatti il piego era stato depositato nell’ufficio postale e – sempre in data 3.6.99 – era stato immesso avviso (avviso di giacenza) nella cassetta di corrispondenza dello stabile in indirizzo. L’atto quindi era entrato nella sfera di conoscibilità (legale) dell’atto del destinatario. Con il terzo motivo l’esponente deduce l’omessa motivazione del giudice sulla circostanza che il termine prescrizionale avrebbe dovuto decorrere dal 18.6.98 giorno in cui il B. era divenuto proprietario del bene. Era stata eccepita infatti l’impossibilità di far decorrere la prescrizione dell’azione revocatoria a carico del B., anzichè dalla data dell’unico atto al quale egli aveva partecipato (giugno 1998), dalla data precedente (giugno del 1994), quella dell’atto al quale avevano partecipato unicamente i R., ma non il B., il cui nome neppure figurava nell’atto stesso.

Con il 4 motivo (omessa motivazione), si sostiene che il dies a quo doveva decorrere dalla data di trascrizione dell’atto (22.6.94), giorno in cui dell’atto era stata data pubblicità ai terzi.

Con il 5 motivo (omessa motivazione), si rileva che la tempestiva interruzione della prescrizione nei confronti di R.B. e A., pacificamente ritenuta, avrebbe comunque avuto effetto interruttivo ex art. 1310 c.c. anche nei confronti del terzo B., obbligato solidalmente con gli altri due.

3) Appare fondata la censura n. 5, con conseguente assorbimento delle altre. Invero secondo la giurisprudenza di questa S.C. in un giudizio introdotto con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, per cui, la valida notifica del primo atto introduttivo (nella fattispecie a di R.B. e A.) deve ritenersi idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del litisconsorte necessario (il B.) (Cass. n. 11005 del 26/07/2002). Ne consegue che non ha pregio l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria avanzata dagli odierni intimati.

4) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare la fondatezza del ricorso”.

Il COLLEGIO tanto premesso;

osserva:

La relazione sopra riportata non è stata oggetto di contestazione;

ad essa ha aderito il P.G., mentre le conclusioni in essa contenute sono corrette e condivisibili; si ritiene pertanto di accogliere il 5 motivo del ricorso, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

P.Q.M.

accogliere il ricorso, accogliere il 5 motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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