Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23067 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS) (coniugi), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO 11, presso lo Studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI,

rappresentati e difesi dagli avvocati MASSA GIANFRANCO, COLUCCELLO

ADA CAROLINA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.A. (OMISSIS), C.C.

(OMISSIS), C.M. (OMISSIS), C.

G.A. (OMISSIS), P.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato CRASTOLLA GUIDO BRUNO,

che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.S.A.M.;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 128/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

25.11.09, depositata l’8/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

FATTO e DIRITTO

Rilevato che il Consigliere relatore dott. G.A. Bursese con la sottoscritta ordinanza ha depositato la relazione ex art. 380 bis che qui si trascrive:

1 – Con citazione notif. in data 21.2.1990 P.M. ed B.A. convenivano innanzi al pretore di Lecce, sez. distaccata di Alessano, P.D. e D.S.M. deducendo che questi ultimi detenevano illegittimamente la particella 390 del fl. 21, del fondo di essi ricorrenti sito in (OMISSIS), per cui chiedevano la loro condanna all’immediato rilascio della stesso, con il favore delle spese di lite. I convenuti si costituivano in giudizio instando per il rigetto della domanda attrice e spiegavano domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuta usucapione in favore de P.D. della stessa particella 390, nonchè per la condanna degli attori all’immediato rilascio della diversa particella n. 411 dai medesimi detenuta senza titolo. A seguito della predetta riconvenzionale anche gli attori formulavano a loro volta in riconvenzione altra domanda di accertamento e declaratoria d’intervenuta loro usucapione di tale particella 411. Successivamente interveniva in causa A. C. che aveva acquistato dal convenuto P.D. la particella 390. A seguito del decesso del predetto C.A. la causa veniva interrotta e poi riassunta nei confronti dei suoi eredi che, costituitisi in giudizio, si riportavano alle conclusioni già rassegnate dal loro dante causa. Il Tribunale d Lecce – sez. stralcio – esperita l’istruttoria della causa a mezzo CTU ed escussione di testi – con sentenza n. 1831/05 rigettava la domanda attrice ed in accoglimento della riconvenzionale dei convenuti, dichiarava usucapita da P.D. la proprietà della particella 390.

Avverso la sentenza proponevano appello P.M. e B. A., deducendo di aver allegato la prova de possesso ultraventennale della particella in questione. Si costituivano gli appellati opponendosi all’impugnazione e formulando appello incidentale.

L’adita Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 128/10 depos. in data 8.3.2010, rigettava l’appello principale ed in accoglimento di quello incidentale condannava i coniugi P.M. e A. B. al pagamento delle spese del doppio grado. La corte distrettuale riteneva sulla base delle emergenze istruttorie che questi ultimi, qualificata come revindica l’azione da loro proposta, non avevano provato la proprietà della particella in questione, nè il possesso ultraventennale della stessa (che peraltro era interclusa), che invece i convenuti avevano dimostrato di possedere da tempo immemorabile e quindi di averla usucapita.

Avverso la predetta decisione, ricorrono per cassazione M. P. e B.A. sulla base di 2 motivi; resistono gli intimati con controricorso.

2 – con il 1 motivo gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1140, 1158, 1165 c.c. in relazione al fatto che i giudici di merito avevano ritenuto non provato il diritto di proprietà di essi ricorrenti della particella 390 e ciò in contrasto con la nota di trascrizione dell’atto di compravendita per notaio Zuppelli del 14.11.90 relativo all’acquisto della particella da D. S., madre del P.; nè P.D. aveva fornito la prova della possesso ultraventennale della particella stessa.

Con il 2 motivo gli esponenti denunziano “la violazione e falsa interpretazione dei risultati istruttori del processo di merito in riferimento all’art. 2721 c.c. e segg.”.

3 – Le predette doglianze – congiuntamente esaminate stante la loro stretta connessione – in realtà si soffermano soltanto su questioni di fatto, tendenti ad una rivalutazione del merito, come tali insindacabili in questo giudizio di legittimità; invero la ricorrente postula un apprezzamento dei fatti e delle prove invocando una revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, il quale in realtà ha esaminato in modo diffuso, con coerente logica argomentativa, tutte le circostanze evidenziate dall’esponente.

Il Secondo la giurisprudenza di questa S.C. “esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

4) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare l’infondatezza del ricorso.

Il COLLEGIO, tanto premesso, osserva:

la relazione sopra riportata può essere condivisa, atteso che nessuna apprezzabile argomentazione in senso contrario è portata dalla memoria prodotta dai ricorrenti ex art. 378 c.p.c. E’ opportuno qui aggiungere che non appare nè chiara nè decisiva la circostanza relativa ai procedimenti possessori intercorsi tra le pari, di cui alla irritualmente prodotta sentenza di questa Corte n. 3027/11 depos. il 7.2.11; in secondo luogo il giudice a quo ha proceduto ad un esame accurato delle dichiarazioni di tutti i testi escussi, valutandone l’attendibilità anche alla luce delle altre emergenze istruttorie, tra cui l’espletata CTU; ha preso poi in esame anche l’stanza di acquisizione di un rilievo aerofotogrammetrico del 1980 escludendone la rilevanza. I ricorrenti poi venendo meno al principio di autosufficienza criticano la mancata ammissione o la valutazione di mezzi istruttori (rinnovazione della CTU) senza precisarne nel dettaglio i contenuti in modo da far comprendere l’asserito vulnus nella motivazione della Corte distrettuale (Cass. Sez. 6 – n. 17915 del 30/07/2010; Cass. n. 5886 del 14/04/2003; Cass. n. 15808 del 12/06/2008).

il ricorso dev’essere dunque rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA