Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23066 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20910/2013 R.G. proposto da:

Comune di Morlupo, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso

dall’avv. Roberto Zazza, come da procura in calce al ricorso, con

cui elett.te domicilia in Roma, al v.le Mazzini n. 73;

– ricorrente –

contro

Q.G.G., D.F.P., D.F.V., eredi di

D.F.A.A.A., elett.te domiciliati in Roma, al

V.le Mazzini n. 142 presso lo studio dell’avv. Francesco Petralla,

da cui sono rapp.ti e difesi, unitamente all’avv. Vincenzo Alberto

Pennisi, come da procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 666/1/16 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 9 febbraio 2016, notificata il 7

giugno 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

giugno 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano;

udito per il ricorrente l’avv. Fabrizio Magliaro per delega, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’avv. Pennisi Vincenzo che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott.ssa Immacolata Zeno che ha concluso per il rigetto

dell’eccezione preliminare di inammissibilità, il rigetto del primo

motivo e l’inammissibilità del secondo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 666/1/16, depositata in data 9 febbraio 2016, notificata il 7 giugno 2016, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Comune di Morlupo avverso la sentenza n. 1056/45/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite.

Il giudice di appello rilevava che:

a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento riguardante l’ICI per gli anni dal 2006 al 2009, richiesta in relazione ad aree edificabili site nel Comune di (OMISSIS), di cui il contribuente aveva contestato il valore venale attribuito pari a 70 Euro al metro cubo;

b) la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso rilevando che nella determinazione del valore il Comune non aveva distinto tra aree effettivamente edificabili e quelle solo potenzialmente edificabili.

Tanto premesso, la CTR, a conferma della decisione di primo grado, rigettava il gravame previa disapplicazione della delibera comunale che aveva fissato ai fini ICI un unico valore minimo per le aree edificabili dell’intero territorio comunale, senza alcuna distinzione per zone omogenee.

2. Avverso la sentenza di appello, il Comune impositore ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 9 settembre 2016, affidato a due motivi. I contribuenti hanno depositato controricorso; entrambe la parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 53 Cost., del TUAL, art. 149, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, nn. 1 e 2, e art. 59, n. 1, lett. g, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che il Comune aveva operato nei limiti dei suoi poteri impositivi individuando quale unico criterio per determinare la base imponibile ai fini ICI delle aree edificabili quello del valore di mercato minimo al metro cubo, pari ad Euro 70, e non quello del valore venale al mq.

2. con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 100 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, insistendo sulla congruità del valore attribuito dall’ente, circostanza su cui la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi, sussistendo in capo al contribuente l’onere di provare l’incongruità dello stesso.

3. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, non trovando applicazione nella specie il termine breve, bensì il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

La contribuente deduce di aver notificato la sentenza, che risulterebbe ricevuta il 7 giugno 2016, con conseguente tardività del ricorso consegnato per la notifica solo il 9 settembre 2016; dall’esame della relata di notifica, depositata nel fascicoletto, si evince tuttavia che la notifica è avvenuta presso la parte personalmente e non presso il procuratore regolarmente costituito nel giudizio di appello.

Come più volte affermato da questa Corte, “La notificazione della sentenza al domicilio reale del soccombente, anzichè al procuratore costituito, realizza una forma di notificazione diversa rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., che non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in quanto, in primo luogo, non risulta rappresentativa della volontà impugnatoria della parte notificante e, in secondo luogo, non integra il necessario veicolo di conoscenza in favore del soggetto professionalmente qualificato, il procuratore costituito, perchè possa valutare l’opportunità della proposizione dell’impugnazione. (Vedi Cass. n. Ordinanza n. 7197 del 13/03/2019; n. 16804 del 2015 e n. 12898 del 2011).

Applicato il termine lungo, il ricorso risulta dunque tempestivo.

4. Entrambi i motivi di ricorso vanno, tuttavia, ritenuti inammissibili, in quanto non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

4.1. Ai fini della determinazione del valore venale degli immobili ai fini ICI rileva il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, secondo cui “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

La potestà regolamentare attribuita agli enti locali in materia di tributi consente poi agli stessi di introdurre, nel sistema normativo, elementi specifici mutuati dalla realtà dei territori, al fine di meglio adattare la disciplina statale a quella locale; a tale scopo il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, ha riconosciuto ai comuni, in materia di ICI, la possibilità di regolamentare la gestione delle entrate tributarie, ad eccezione di ciò che attiene alla determinazione della fattispecie imponibile, alla identificazione dei soggetti passivi, ed alla fissazione dell’aliquota massima.

Il Comune può dunque regolare in modo autonomo le previsioni applicative dei propri tributi, dovendo esclusivamente operare nel rispetto dei limiti dettati dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 1, e segnatamente delle esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

4.2. Ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), con regolamento adottato ai sensi dello stesso decreto, art. 52, i Comuni possono “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”

La fissazione dei valori delle aree fabbricabili, ai sensi del cit. art. 59, ha dunque come effetto quello di una autolimitazione del potere di accertamento ICI, atteso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale.

Rimane tuttavia ferma la regola, stabilita dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, per cui il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento, il comune può ritenerlo congruo, in quanto concretamente corrispondente al valore di mercato, come può accertare un valore maggiore, ed in tal caso l’accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato.

4.3 L’art. 59, nel riconoscere al Comune il potere di regolamentare i presupposti dei propri tributi, predeterminando i valori venali per zone omogenee, non esclude tuttavia che l’ente possa fissare in sede di regolamento anche degli altri criteri sussidiari ed integrativi che abbiano la stessa finalità, e ciò in considerazione del fatto che i regolamenti comunali adottati in proposito, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 52, non hanno natura imperativa, ma sono solo assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro e non fonti di criteri legali tassativi ed inderogabili nè per l’amministrazione nè per il giudice. (cfr. sul punto Cass. n. 16702 e n. 9216 del 2007; Cass. n. 24504 del 2009; Cass. n. 15555 del 2010; Cass. n. 1661 del 2013; Cass. n. 5068 del 2015; Cass. n. 15312 del 2018).

Ne deriva che come già statuito da questa Corte “In tema di ICI, l’adozione della delibera, prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con la quale il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili se, da un lato, delimita il potere di accertamento dell’ente territoriale qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall’altro, non impedisce allo stesso, ove venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l’imposta dovuta” (Vedi Cass. n. 4605 del 2018).

4.4 Nella fattispecie, la CTR ha fondato il suo giudizio di illegittimità della Delib. di Giunta municipale 22 febbraio 2005, n. 18, presupposto degli avvisi impugnati, sul rilievo che nella stessa il Comune di Morlupo avrebbe utilizzato un unico criterio per l’intero territorio comunale, senza differenziarlo per zone omogenee, come invece previsto dal cit. art. 59, e richiesto con il riferimento alla zona territoriale di ubicazione dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.

Su tale unica ratio della decisione il Comune ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi ad insistere sulla legittimità del criterio adottato, riferito al valore di mercato a metro cubo e non a quello del valore venale a metro quadro o al prezzo di mercato di beni vicini, e sulle regole di ripartizione degli oneri probatori in tema di congruità del valore, elementi che non risultano oggetto di esame o di censura da parte della sentenza impugnata.

5. In assenza di una valida censura all’unica ragione posta a fondamento della decisione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6.1 Segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

6.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del Comune ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso;

condanna il Comune ricorrente a pagare ai contribuenti le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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