Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23065 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19172-2019 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VENTURA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI FRAIA;

– ricorrente-

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1701/2018 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

depositata il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Castrovillari, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, a seguito di espletamento di nuova consulenza tecnica, ha dichiarato il diritto di P.T. alla prestazione di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, a decorrere dal marzo 2018; in punto di spese, ha compensato le stesse, tenuto conto del riconoscimento del diritto (recte: del requisito sanitario) da data successiva agli accertamenti della commissione sanitaria e contestuale alla proposizione del ricorso giudiziale;

avverso la decisione ha proposto ricorso P.T. con un unico motivo;

l’INPS ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 152 disp. att. c.p.c., per avere la Corte territoriale compensato le spese di lite piuttosto che liquidarle, in ragione della effettiva decorrenza della prestazione, in base alla soccombenza; a tale riguardo ha richiamato il precedente di questa Corte n. 24956 del 2017;

il motivo è infondato;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione – parziale o totale – delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – non soltanto l’ipotesi di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurimis: Cass. n. 21684 del 2013; Cass. n. 22381 del 2009);

come già evidenziato in precedenti arresti di questa sesta sezione (ex multis, Cass. n. 26565 del 2016; Cass. n. 31783 del 2018; in motivazione, Cass. n. 6412 del 2020), a quest’ultima situazione è riconducibile la fattispecie di causa, in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva rispetto alla domanda della parte privata;

risulta, dunque, integrata quella situazione di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione – parziale o totale delle spese di lite;

la valutazione, poi, dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (v., tra le altre, Cass. n. 24502 del 2017) insindacabile in questa sede di legittimità. Il controllo della Suprema Corte è, infatti, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (ex plurimis, Cass. 24502 cit.);

non pertinente è, invece, il richiamo al precedente di questa Corte contenuto in ricorso; Cass. n. 24956 del 2017 si è occupata di una diversa questione ovvero quella relativa alla determinazione del valore della causa, in caso di accertamento del requisito sanitario per un periodo circoscritto;

consegue il rigetto del ricorso;

non si fa luogo a pronuncia sulle spese, avendo la parte ricorrente reso la autodichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La corte rigetta il ricorso:

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA