Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23065 del 18/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/08/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 18/08/2021), n.23065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6944-2018 proposto da:

S.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURO CIMINO;

– ricorrente –

contro

CALZ. F. DI F.D., TOMAIFICIO PR DI R.M., e

P.A., F.D., F.M., F.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 346/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/08/2017 R.G.N. 643/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso depositato il 18.9.13, S.C. conveniva in giudizio F.D., titolare dell’omonimo Calzaturificio F., la Società di fatto Tomaificio PR di R.M. e P.A., nonché F.D., M. e R. quali ulteriori soci occulti, chiedendone la condanna in solido al pagamento di Euro 158.172,04, a titolo di maggiorazioni da lavoro straordinario, indennità per maneggio di denaro (e relativa incidenza sulle mensilità supplementari e ferie), mensilità non retribuite da maggio ad agosto 2013, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva del mancato preavviso (da dimissioni rassegnate per giusta causa) nonché a titolo di risarcimento dei danni da perdita del posto di lavoro e da omessa contribuzione previdenziale. A sostegno di tali rivendicazioni la ricorrente esponeva che, in costanza del rapporto di lavoro – iniziato nel 1990, alle dipendenze di F.D., titolare del Calzaturificio F. con la qualifica di impiegata di concetto – nell’anno 2000 il F. aveva esternalizzato il reparto tomaificio creando a tal fine il Tomaificio PR; questo, a sua volta, aveva lavorato negli anni soltanto per il Calzaturificio F. (mono-committente); in realtà – stando alla prospettazione di parte ricorrente – le due ditte, ancorché formalmente distinte, operavano tuttavia come unica società di fatto in cui operavano quali amministratori e gestori non soltanto i rispettivi titolari ( F.D. per il calzaturificio, R.M. e P.A. per il Tomaificio PR), ma anche F.D., F.R. e F.M., ciascuno esercitando il potere di supremazia gerarchica nei confronti dei dipendenti.

In sostanza la ricorrente, nel sostenere di aver lavorato, a partire dal 2000, anche per il Tomaificio PR, rivendicava il mancato pagamento sia delle maggiorazioni da lavoro straordinario (prestato per almeno 7 ore a settimana nel corso degli ultimi dieci anni di lavoro) sia della indennità di maneggio di danaro.

La ricorrente, premesso di essere caduta per ragioni familiari in grave depressione nei primi mesi del 2013, esponeva che, per di più, in conseguenza di denuncia penale per appropriazione indebita nei suoi confronti presentata dalle due ditte (nonché della parallela istanza di sequestro conservativo formulata al giudice civile) per l’ingiustizia di tali iniziative vessatorie, aveva rassegnato il 28 agosto 2013 le dimissioni senza preavviso, per giusta causa, essendo impossibile la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro..

La ricorrente rivendicava il mancato pagamento delle ultime quattro mensilità (da maggio ad agosto) di retribuzione; del t.f.r.; dell’indennità di maneggio danaro e della indennità sostitutiva del mancato preavviso (pretesa in conseguenza della giusta causa delle dimissioni).

Resistevano i convenuti, eccependo peraltro la prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente.

Con separato ricorso, depositato il 23.6.14, F.D., quale titolare dell’omonimo calzaturificio, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 157/14 emesso per un importo pari ad Euro 9.614,00 (oltre accessori) a titolo di retribuzione per i mesi da maggio ad agosto 2013, tredicesima mensilità e t.f.r., deducendone l’inesigibilità stante il sequestro conservativo disposto con provvedimento monocratico del 16.9.13 confermato, a seguito di reclamo, con ordinanza collegiale del 3.1.14.

4. Con la sentenza n. 235/16 il Tribunale di Fermo, nelle cause riunite, in parziale accoglimento del ricorso proposto nella causa portante, ha condannato F.D. quale titolare dell’omonimo calzaturificio al pagamento a favore della ricorrente della somma di Euro 9.662,50 per mensilità da maggio ad agosto 2013 e t.f.r., oltre interessi e rivalutazione; nella causa riunita, in accoglimento dell’opposizione proposta da F.D., ha revocato il decreto ingiuntivo n. 157/14 emesso in data 30 maggio 2014 a favore di S.C., stante la nullità del provvedimento monitorio, per dichiarata continenza nella causa portante nonché dichiarato abuso del processo; ha condannato S.C. al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti; ha condannato infine S.C. al pagamento a favore di F.D. della somma di Euro 1.000,00 a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

4.1. il Tribunale ha, viceversa, rigettato in massima parte la domanda proposta da S.C. nei confronti del datore di lavoro F.D., negli aspetti concernenti le richieste differenze retributive per poco meno di Euro 150.000, a titolo di maggiorazioni da lavoro straordinario, indennità per maneggio di danaro (e conseguente incidenza sulle mensilità supplementari e sulla indennità di ferie non fruite) nonché per il risarcimento dei danni da perdita del posto di lavoro e da omessa contribuzione previdenziale.

4.2. Il Tribunale ha, infine, rigettato la domanda di condanna in solido proposta nei confronti dei restanti resistenti, ritenuti estranei al rapporto di lavoro intercorso soltanto con F.D. quale titolare dell’omonimo Calzaturificio.

Avverso tale sentenza proponeva appello la S.; resistevano gli originari convenuti.

Con sentenza depositata il 18.8.17, la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello, eliminava la condanna al pagamento in favore di F.D. ex art. 96 c.p.c., comma 3, condannava il medesimo F.D. al pagamento delle spese di primo grado (Euro 1.500,00) confermando nel resto la sentenza impugnata; condannava sempre il F.D. al pagamento delle spese del gravame, oltre accessori di legge.

Condannava la S. a rimborsare alle restanti parti ( F.D., M. e R. e Tomaificio P.R. le spese del gravame, oltre accessori di legge.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la S., affidato a quattro motivi; le restanti parti sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente denunciave falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c. perché la sentenza impugnata ha revocato il d.i. n. 157/14 per essere stata accertata la stessa domanda nel giudizio risalente al quale il processo di opposizione è stato riunito in quanto causa preventivamente proposta e comunqueicontrasto con l’art. 39 c.p.c. che nega testualmente il carattere di continenza (o litispendenza) quando le cause pendono davanti allo stesso (nel caso di specie: Tribunale di Fermo).

Il motivo difetta innanzitutto di interesse essendo pacifico che il giudice ha riconosciuto in sede di cognizione piena il credito di cui al citato decreto ingiuntivo; avendo peraltro il giudice di primo grado riunite le cause e modificato, sia pure in minima parte, il credito, ha correttamente revocato il decreto monitorio.

2. Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 24 Cost. avendo la sentenza impugnata rigettato la sua domanda di risarcimento del danno per licenziamento ingiurioso ed indennità di mancato preavviso sul presupposto che della situazione di emarginazione conseguente alle denunce penali ed il sequestro avrebbe dovuto dar prova la ricorrente.

Il motivo è infondato.

Sebbene la S. tenti di imputare alla Corte di aver onerato la ricorrente di un fatto negativo, nella specie i giudici di appello hanno semplicemente e correttamente ritenuto che dei danni in questione la prova doveva essere fornita dalla ricorrente, compresa evidentemente la prova della sussistenza di una giusta causa di dimissioni.

3.-Con terzo motivo la S. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2126 c.c., per avere la Corte dorica, nel rigettare la domanda di compensi per maneggio denaro, omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè l’esame della querela di parte datoriale e della domanda di sequestro che sostanzialmente ammetteva la mansione di maneggio denaro.

Il motivo pur formalmente qualificato come violazione di norme di diritto, impinge in realtà inammissibilmente (ex art. 360, comma 1, n. 5 novellato c.p.c.) nel fatto, ed in particolare sullo svolgimento, da parte della lavoratrice, di mansioni comportanti il maneggio denaro con diritto alla relativa indennità. La Corte di merito ciò ha motivatamente escluso, anche alla luce della disciplina collettiva (secondo cui l’indennità spetta al lavoratore addetto stabilmente al maneggio denaro e cassa), evidenziando in particolare che gli sporadici incarichi ricevuti di prelevare del denaro in banca per conto della proprietà non integravano la fattispecie negoziale collettiva unica fonte del diritto reclamato.

4.-Con quarto motivo la S. denuncia ancora la violazione degli artt. 2697,2126 e 2447 c.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente negato la legittimazione passiva a tutti i convenuti diversi dal Calzaturificio di F.D. ed inoltre l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè l’esame della querela di parte datoriale e della domanda di sequestro che sostanzialmente confermava la mansione di maneggio denaro a vantaggio di tutti i convenuti, oltre all’esistenza di una società di fatto tra di essi.

Anche tale motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza del ricorso (non essendo chiarito il contenuto degli atti giudiziari de quibus) sia perché, ancora una volta, la ricorrente censura in sostanza l’apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito che ha motivatamente escluso, sulla base dell’istruttoria svolta, l’esistenza di una società di fatto tra i vari convenuti o di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto, risultando così infondata anche la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c.

5.-Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla per le spese, essendo i controricorrenti rimasti intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

 

 

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