Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23065 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13333/2016 R.G. proposto da:

B.C., rapp.ta e difesa dall’avv. Michele D’Ippolito,

presso il cui studio elett.te domicilia in Roma, alla via R. Bonghi

n. 32/d, come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Manziana, in persona del Sindaco p.t., elett.te domiciliato

in Manziana, al C.so Vittorio Emanuele n. 67 presso lo studio

dell’avv. Paola Patta;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6191/37/15 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 24/11/2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

giugno 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano;

udito per la ricorrente l’avv. D’Ippolito Michele che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

Zeno Immacolata che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 6191/37/15, depositata in data 24 novembre 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 14271/32/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con compensazione delle spese di lite.

2. Il giudice di appello rilevava che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso riguardante l’ICI per gli anni dal 2004 (seconda rata) al 2008, presentata in relazione ad un terreno, sito nel Comune di Manziana, di cui si deduceva la natura agricola, e si contestava il valore venale attribuito.

3. La CTR, a conferma della decisione di primo grado, rigettava il gravame, rilevando che il terreno aveva acquisito natura edificabile in quanto utilizzabile a tale scopo sulla base del Piano Regolatore Generale applicabile; riteneva poi corretto il criterio di calcolo adottato dal Comune determinato sulla base del valore venale e non di quello catastale.

4. Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC in data 19 maggio 2016, affidato a due motivi, nonchè memoria ex art. 378 c.p.c.; il Comune impositore non ha resistito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme in materia di ICI, omessa e contraddittoria motivazione su punti fondamentali della controversia e travisamento dei fatti, per non aver tenuto conto della effettiva destinazione agricola del terreno e quindi della mera potenzialità edificatoria virtuale, e per non averne determinato il congruo valore venale, fissato, invece, dal Comune in modo astratto senza considerare l’effettivo uso del bene;

2. con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e della L. n. 241 del 1990, nonchè carenza e incongruità della motivazione, lamentando che la decisione impugnata non aveva posto a carico dell’Ufficio l’onere di provare il maggiore valore attribuito al terreno.

3. Il primo motivo risulta in parte infondato e in parte inammissibile.

3.1 Il motivo è infondato nella parte in cui si contesta la natura edificabile del terreno invocando la sua effettiva destinazione ad uso agricolo.

Costituisce infatti principio ormai consolidato affermato da questa Corte che “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, per l’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto altresì conto che il D.Lgs. n. 504 del 1992, detto art. 2, comma 1, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria” (vedi da ultimo Cass. n. 9202 del 2019; n. 27426 del 2018; n. 4952 del 2018, nonchè Cass. n. 12308 del 2017, n. 16485 del 2016 e n. 15558 del 2009).

E’ stato anche precisato che data la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2006, rispetto alla previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), tale nozione, così ulteriormente specificata, è destinata ad operare anche per il passato, ed è quindi certamente utilizzabile per determinare la base imponibile relativa ad annualità antecedenti alla sua adozione.

3.2 Nella specie, sia nella sentenza di primo grado (la cui parte motiva è riportata nella sentenza di appello), ove si richiama la variante al PRG approvata con la Del. n. 857 del 2004, che nella sentenza impugnata (seppure con l’erronea indicazione per la Del. dell’anno 2007 in luogo di 2004), si dà per accertato che il terreno oggetto di imposizione è stato qualificato edificabile dagli strumenti urbanistici applicabili per le annualità in questione.

Su tale punto, del resto, agevolmente contestabile in fatto, la ricorrente non ha mai formulato alcun motivo specifico di impugnazione, limitandosi a contestare il principio della rilevanza della mera potenzialità edificatoria.

La sentenza impugnata, che ha ritenuto corretta l’applicazione da parte del Comune impositore del criterio di calcolo del valore venale del bene in applicazione di tale principio, non merita pertanto sotto tale profilo alcuna censura.

4. Il motivo è poi inammissibile, nella parte in cui si contesta in fatto il giudizio di congruità di tale valore, per un duplice ordine di ragioni.

4.1 Il motivo difetta innanzitutto di specificità; in forza del principio dell’autosufficienza del ricorso (cfr. art. 366 c.p.c.) l’atto di impugnazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, e che il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n. 17198/2016; n. 14182/2016; n. 14784/2015).

4.2 In difformità con il principio di autosufficienza del ricorso, la contribuente ha ricostruito i criteri di calcolo dalla stessa applicati per addivenire al calcolo dell’imposta che riteneva dovuta (reddito domenicale x mq), ma non ha riportato analogamente il prospetto di calcolo secondo i criteri applicati dal Comune ai fini della determinazione del valore venale contestato, sulla cui base era stata versata la presunta maggiore imposta di cui si chiedeva il rimborso, rendendo così impossibile ogni verifica della sua congruità.

4.3 In secondo luogo il motivo è inammissibile dovendo trovare applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012, sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. ” (Vedi Sez Un n. 8053 del 2014 e tra le tante conformi Cass. n. 21257 del 2014; n. 23828 del 2015; n. 23940 del 2017; n. 24035 del 2018).

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce dunque nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

4.4 Ebbene nel ricorso non è stato indicato alcun fatto storico omesso, che avrebbe potuto se valutato modificare il giudizio di congruità del valore, risolvendosi il motivo in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, non potendo all’uopo ritenersi sufficiente, per i motivi di diritto innanzi enunciati, nè il semplice riferimento all’assenza di costruzioni nè quello della mancanza di provvedimenti attuativi a fini edificatori.

5. Il secondo motivo risulta poi infondato.

5.1 La sentenza gravata ha fatto corretta applicazione delle regole probatorie di cui all’art. 2697 c.c. ponendo a fondamento della legittimità della pretesa impositiva la natura edificabile del terreno, come risultante dagli strumenti urbanistici.

In presenza di un’istanza di rimborso incombeva invece sulla contribuente l’onere di fornire la prova contraria del diverso valore venale del terreno, ricavandolo in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.

7. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

7.1. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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