Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23065 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/11/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 11/11/2016), n.23065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.D.A.M. e R.M.A., elettivamente

domiciliati in Roma, alla via XX Settembre n. 1, presso il prof.

avv. VINCENZO DONATIVI, dal quale, unitamente all’avv. ANTONIO

SCOZZARELLA del foro di Orvieto, è rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT S.P.A., rappresentata da F.D., in virtù di

procura speciale per notaio N.A. dell'(OMISSIS),

elettivamente domiciliata in Roma, alla via M. Prestinari n. 15,

presso l’avv. ANTONIO FUSILLO, unitamente all’avv. EUGENIO

BALDINELLI del foro di Perugia, dal quale è rappresentata e difesa

in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– copntroricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 356/10,

pubblicata il 30 agosto 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

marzo 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Baldinelli per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L.D.A. e R.M.A. convennero in giudizio la Banca dell’Umbria 1462 S.p.a., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 15 settembre 2003, con cui il Tribunale di Orvieto aveva intimato loro il pagamento della somma di Euro 4.106,37, oltre interessi, a titolo di restituzione di un finanziamento a rimborso rateale dell’importo di Euro 10.329,13, revocato per decadenza dal beneficio del termine.

A sostegno della domanda, esposero che la revoca del finanziamento era stata disposta nonostante la presenza di fondi sui conti correnti sui quali venivano addebitate le rate. negarono l’esistenza dei protesti addotti dalla Banca a giustificazione della revoca, la morosità e la sussistenza di un dissesto economico, e contestarono di aver ricevuto una formale richiesta di pagamento. Chiesero pertanto l’accertamento dell’illegittimità della revoca del finanziamento, dell’invalidità parziale dei contratti di conto corrente, della nullità delle clausole che prevedevano tassi d’interesse superiori ai limiti previsti dalla L. 7 marzo 1996, n. 108 e di tutte le clausole vessatorie ed abusive, della mora credendi della Banca e del credito della stessa, depurato degl’interessi non dovuti, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 31 agosto 2005, il Tribunale di Orvieto rigettò l’opposizione.

2. – L’impugnazione proposta dagli opponenti nei confronti dell’Unicredito Gestione Crediti S.p.a., in qualità di procuratrice dell’Unicredit Banca S.p.a. (cessionaria del ramo d’azienda dell’Unicredito Italiano S.p.a., succeduta alla Banca dell’Umbria a seguito di fusione per incorporazione), è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Perugia con sentenza del 30 agosto 2010.

A fondamento della decisione, la Corte ha confermato innanzitutto l’inammissibilità della produzione di un documento riepilogativo dei rapporti di dare ed avere tra le parti, depositato in primo grado unitamente alla comparsa conclusionale, in quanto volta ad introdurre tardivamente nel giudizio un documento che avrebbe dovuto essere prodotto secondo le ordinarie scansioni procedimentali, a dimostrazione di operazioni asseritamente avvenute e rimaste indimostrate. Ha ritenuto poi legittimo il rifiuto da parte della Banca dell’offerta banco judicis formulata dagli appellanti, in quanto avente natura transattiva rispetto alle posizioni delle parti, in considerazione dell’importo dell’offerta e di quello riconosciuto con il decreto ingiuntivo.

Precisato inoltre che il giudizio riguardava esclusivamente il residuo debito relativo al rapporto di mutuo per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, ha ritenuto irrilevanti, in quanto concernenti rapporti giuridici diversi, le censure sollevate dagli appellanti in ordine alle vicende dei conti correnti che avrebbero dovuto consentire il pagamento delle rate di mutuo rimaste insolute, osservando che le stesse costituivano oggetto di un altro giudizio, di cui il giudice di primo grado aveva insindacabilmente escluso la riunione a quello in esame, ed aggiungendo che i conti correnti costituivano soltanto lo strumento attraverso il quale doveva aver luogo il rimborso rateale del finanziamento. Accertato che il relativo contratto prevedeva il pagamento delle rate alla scadenza senza necessità di preavviso e la decadenza dal beneficio del termine in caso di sopravvenuta insolvenza dei mutuatari, nonchè la risoluzione di diritto in caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola rata ed il diritto della Banca di esigere l’immediato rimborso del credito per capitale ed interessi, ha ritenuto provato l’inadempimento degli opponenti: premesso infatti che il versamento delle rate doveva aver luogo mediante addebito periodico sui conti correnti, ha rilevato che gli attori non avevano dimostrato che alla scadenza delle singole rate esistessero sul conto le somme necessarie per poter procedere all’addebito. Ha osservato al riguardo che, anche in caso di mancata trasmissione degli estratti conto da parte della Banca, gli appellanti avrebbero potuto farne richiesta, avanzando solo in caso d’ingiustificato rifiuto istanza di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., proponibile soltanto quando la prova non possa essere acquisita aliunde e l’iniziativa non presenti natura esplorativa. Ha aggiunto che gli opponenti non avevano contestato l’incapienza dei conti, ma si erano limitati ad imputarla agli addebiti illegittimamente effettuati dalla Banca per capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e giorni valuta, e, rilevato che la Banca aveva diritto di ritenere risolto il contratto anche in caso di mancato pagamento di una sola rata, ha ritenuto superflua ogni valutazione in ordine all’importanza dell’inadempimento, con il conseguente assorbimento delle censure riguardanti l’esistenza dei protesti.

3. Avverso la predetta sentenza il L.D. e la R. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria, l’Unicredit S.p.a., in qualità di avente causa dell’Unicredit Banca e dell’Unicredit Banca di Roma S.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – In via pregiudiziale, va confermata la legittimazione dell’Unicredit S.p.a. a resistere al ricorso, notificato all’Unicredito Gestione Crediti S.p.a. in qualità di parte costituita nel giudizio d’appello, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza, fatta valere dai ricorrenti, che la società intimata si sia nel frattempo trasformata nella DoBank S.p.a.

Premesso infatti che, come risulta dall’intestazione della sentenza impugnata, nel giudizio d’appello l’Unicredito Gestione Crediti si è costituita non già in proprio, ma nella qualità di procuratrice dell’Unicredit Banca S.p.a., cessionaria del ramo di azienda dell’Unicredito Italiano S.p.a., a sua volta succeduta alla Banca della Umbria 1462 a seguito di fusione per incorporazione, si rileva che, all’atto della costituzione nella presente fase, la società controricorrente ha prodotto copia degli atti per notaio M.G. del (OMISSIS), con cui ha incorporato l’Unicredit Banca ed ha ceduto all’Unicredit Banca di Roma il ramo di azienda comprendente il credito controverso, nonchè copia dell’atto per notaio G. del (OMISSIS), con cui ha incorporato l’Unicredit Banca di Roma. Per effetto di tale serie di atti, la cui produzione deve ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., l’Unicredit riunisce in sè stessa la qualità di successore a titolo universale nel rapporto controverso, in veste di società incorporante dell’Unicredit Banca, e quella di successore a titolo particolare, in veste di società incorporante dell’Unicredit Banca di Roma, a sua volta cessionaria del ramo di azienda dell’Unicredit Banca: essa risulta pertanto legittimata a resistere all’impugnazione, ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 110 e 111 c.p.c., in virtù della quale la successione a titolo particolare per atto tra vivi non impedisce la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte originaria, o del suo successore universale nel caso in cui la stessa sia venuta meno per morte o per altra causa, ma il successore a titolo particolare può intervenirvi, ed è autonomamente legittimato anche ad impugnare la sentenza emessa nei confronti del dante causa o del suo successore universale.

Nessun rilievo può assumere, al riguardo, la circostanza, fatta valere dalla difesa dei ricorrenti, che l’Unicredito Gestione Crediti abbia mutato la propria denominazione in DoBank S.p.a. ovvero sia stata incorporata da quest’ultima, trattandosi di vicende ininfluenti sullo svolgimento della presente fase processuale, in quanto, oltre ad essersi verificate in epoca posteriore all’instaurazione del contraddittorio, hanno riguardato un soggetto che ha partecipato al precedente grado di giudizio esclusivamente in qualità di rappresentante dell’Unicredit Banca, ovverosia nella posizione di parte in senso meramente formale, e che nella medesima veste è stato destinatario della notificazione del ricorso, con la conseguenza che nei suoi confronti non risulta neppure applicabile l’art. 331 c.p.c..

2. Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè l’erronea, contraddittoria e carente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nel pronunciare in ordine alla sussistenza e legittimità della pretesa azionata, la Corte di merito ha omesso di verificare se la Banca avesse adempiuto l’onere probatorio ad essa incombente. Premesso che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di un semplice saldaconto, affermano che l’avvenuta produzione di un conteggio alternativo da parte di essi ricorrenti comportava l’insufficienza degli estratti conto acquisiti, in quanto, risultando gli stessi comprensivi d’interessi ed altri compensi percepiti dalla Banca, occorreva accertare la legittimità dei relativi addebiti, al fine di evitare che la richiesta di un saldo onnicomprensivo celasse l’applicazione d’interessi usurari e della capitalizzazione trimestrale, contrastante con norme imperative. Nel ritenere sufficiente la produzione degli estratti conto e superflua l’acquisizione della documentazione richiesta, la sentenza impugnata non ha considerato che, ove il conto fosse stato depurato degli addebiti illegittimamente effettuati, il saldo sarebbe risultato attivo, con la conseguente possibilità di procedere all’addebito delle rate del finanziamento alle relative scadenze. La Corte di merito ha inoltre omesso di rilevare che le rate del finanziamento dovevano essere addebitate su due conti correnti, uno dei quali destinato anche all’accredito dello stipendio della R., con la conseguenza che, risultando certa la disponibilità dei fondi necessari per il pagamento, la Banca aveva dovuto fare ricorso, ai fini della revoca del finanziamento, alla segnalazione di un protesto inesistente.

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ininfluenti, ai fini della decisione, a) il protesto di un assegno, che aveva impedito ad essi ricorrenti di procurarsi la somma necessaria per l’estinzione del debito, b) la mancata prova della morosità, soltanto ipotizzata, c) la nullità della clausola risolutiva, avente carattere vessatorio, e à la tolleranza dimostrata dalla Banca nei confronti dei ritardi nei pagamenti. Sostengono che, a fronte del rifiuto della Banca di esibire l’intera documentazione riguardante i conti, occorreva procedere alla verifica dell’andamento del rapporto, anche ai fini della valutazione dell’importanza dell’inadempimento, avendo essi ricorrenti dimostrato l’insussistenza di rate insolute e formulato un’offerta banco judicis pari al capitale residuo. Affermano infatti che la Corte di merito non ha tenuto conto del conteggio dei movimenti di dare ed avere da loro fornito, dal quale risultavano l’avvenuto pagamento di venticinque rate, in luogo delle ventitrè scadute, e la disponibilità dei fondi necessari per il pagamento delle ulteriori rate, con la conseguente illegittimità del recesso dal finanziamento, contrario al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, in quanto configurabile come atto di ritorsione della Banca per altre vicende.

4. – Le censure sono in parte infondate, in parte inammissibili.

Ai fini della valutazione in ordine all’efficacia probatoria della documentazione prodotta a sostegno della pretesa avanzata nel procedimento monitorio, la sentenza impugnata ha infatti rilevato che quest’ultima non aveva ad oggetto il pagamento della somma dovuta a titolo di saldo debitore dei conti correnti intestati agli opponenti. ma la restituzione del residuo debito derivante dal finanziamento concesso agli stessi, ed ha ritenuto pertanto sufficiente la produzione del contratto di finanziamento stipulato tra le parti, il quale prevedeva tra l’altro l’addebito delle relative rate su uno dei conti correnti, risultando sostanzialmente pacifico tra le parti che alla data di scadenza delle singole rate non vi erano sul predetto conto somme sufficienti ad assicurarne il pagamento. Tale conclusione costituisce puntuale applicazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova enunciato da questa Corte in tema di inadempimento delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento è tenuto a provare esclusivamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass., Sez. 3, 20 gennaio 2015, n. 826; Cass., Sez. 1, 15 luglio 2011, n. 15659). E’ pur vero che, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, i ricorrenti non si erano limitati ad affermare l’arbitrarietà della revoca del finanziamento, in relazione alla disponibilità sul conto dei fondi necessari per il pagamento delle rate, ma avevano specificamente eccepito che l’insufficienza del saldo era dovuta all’addebito d’interessi non dovuti, in quanto aventi carattere usurario, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento di tale circostanza, nonchè la determinazione della somma da loro effettivamente dovuta, depurata dei predetti interessi, e la condanna della Banca al risarcimento dei danni per l’inopinato recesso dal contratto di finanziamento: ma proprio perchè rivolta ad ottenere l’esclusione dell’inadempimento degli opponenti, la relativa prova doveva considerarsi a carico di questi ultimi, ai quali incombeva anche la dimostrazione della contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dalla Banca, ai fini dell’accoglimento della pretesa risarcitoria.

4.1. – Nel rigettare l’istanza di acquisizione della documentazione relativa al conto corrente, la sentenza impugnata non ne ha d’altronde escluso la rilevanza, ma l’ha correttamente ritenuta preclusa ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, in quanto avanzata soltanto in appello, confermando anche l’inammissibilità del documento riepilogativo dei movimenti di dare ed avere prodotto dagli opponenti in primo grado, in quanto depositato unitamente alla comparsa conclusionale, e rilevando quindi soltanto ad abundantiam l’assenza agli atti di qualsiasi prova delle operazioni indicate nel documento, nonchè la mancata dimostrazione del preventivo inoltro alla Banca di una richiesta di rilascio degli estratti conto da parte degli opponenti. E’ noto peraltro che il diniego da parte del giudice di merito dell’ordine di esibizione ai fini dell’acquisizione di documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in sede di legittimità, poichè, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non possa essere acquisita aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative (ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio), la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, e non richiede neppure un’espressa motivazione, in quanto il mancato esercizio di tale potere non è censurabile neppure per difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. 6, 25 ottobre 2013, n. 24188; 16 novembre 2010, n. 23120; Cass., Sez. 2, 29 ottobre 2010, n. 22196).

4.2. – Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, dato atto dell’intervenuta dimostrazione che sul conto non vi erano fondi sufficienti per il pagamento delle rate del finanziamento, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’operatività della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 8 del contratto, dichiarandolo conseguentemente risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

L’intervenuta applicazione della predetta clausola, impedendo di ricollegare lo scioglimento del rapporto contrattuale all’esercizio del diritto di recesso da parte della Banca, consente di escludere la pertinenza delle censure riflettenti l’arbitrarietà del comportamento di quest’ultima, la cui configurabilità come atto di ritorsione motivato da vicende inerenti ad altri rapporti intercorsi tra le parti non può assumere alcun rilievo ai fini dell’operatività della clausola risolutiva. Ininfluente deve quindi considerarsi anche la produzione in giudizio della sentenza n. 2546/14, emessa l novembre 2014 e depositata nella presente fase unitamente alla memoria di cui all’art. 378 c.p.c., con cui il Tribunale di Perugia ha accolto l’opposizione proposta dal L.D. e da altro soggetto, in qualità di fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo n. 371/03, rigettando la pretesa avanzata dalla Banca dell’Umbria nel procedimento monitorio, avente ad oggetto il pagamento del saldo debitore di due conti correnti intestati ad una società cooperativa non meglio identificata.

4.3. – Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la clausola risolutiva non ha carattere vessatorio, non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie previste dall’art. 1341 c.c., comma 2, neanche in relazione all’aggravamento della condizione di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte contrattuale, ai sensi dell’art. 1453 c.c., per l’ipotesi dell’inadempimento della controparte, e la relativa clausola non fa che rafforzarla, risolvendosi in una anticipata valutazione dell’importanza di un determinato inadempimento (cfr. Cass., Sez. 3, 28 giugno 2010, n. 15365; 3 agosto 2005, n. 16253). Essa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento della controparte, dispensandola dall’onere di provarne l’importanza (cfr. Cass. Sez. 1, 1 agosto 2007, n. 16993; Cass., Sez. 3, 5 gennaio 2005, n. 167; Cass., Sez. 2, 11 luglio 2003, n. 10935), e la sua operatività non può essere esclusa in virtù della tolleranza manifestata dal creditore, trattandosi di un comportamento di per sè inidoneo a determinare una modificazione della disciplina contrattuale ed insufficiente anche ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersi della clausola, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, abbia manifestato l’intenzione di avvalersene in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento (cfr. Cass., Sez. 2 31 ottobre 2013, n. 24564; Cass., Sez. 3, 15 luglio 2005, n. 15026). Nella specie, d’altronde, non è stato neppure specificato il comportamento da cui avrebbe dovuto essere desunta la volontà della Banca di rinunciare ad avvalersi della clausola risolutiva o comunque di non far valere la scadenza dei termini fissati per il pagamento delle rate del finanziamento, nè sono stati indicati la fase processuale e l’atto in cui tale comportamento sarebbe stato dedotto, con la conseguenza che la relativa questione, non esaminata nella sentenza impugnata ed implicante un’indagine di fatto in ordine all’effettiva configurabilità della tolleranza, non può trovare ingresso in questa sede (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 1, 18 ottobre 2013, n. 23675; 1 marzo 2007, n. 4843; Cass., Sez. 6, 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., Sez. 11, 29 maggio 2007, n. 12506). L’applicazione della clausola risolutiva, rendendo superflua qualsiasi valutazione in ordine allo stato d’insolvenza dell’obbligato, richiesta dall’art. 1186 c.c. esclusivamente ai fini della decadenza dal beneficio del termine, consente infine di escludere la pertinenza delle critiche mosse alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non necessaria una verifica in ordine all’effettiva levata di protesti nei confronti degli opponenti per il mancato pagamento di assegni bancari.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna L.D.A.M. e R.M.A. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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