Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23064 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 871-2017 proposto da:

COMUNE DI SIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 3, presso lo studio

dell’avvocato VITO SOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANIELLO CAPUANO, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

FACOMGAS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA AVERSA 55, presso lo studio

dell’avvocato CARMELO CURCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ETTORE DE ROSA, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5091/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 30/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE ROSA che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Facomgas s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento in rettifica Tarsu relativi all’anno 2011 emessi dal Comune di Siano in relazione ai locali adibiti a stabilimento industriale ed ai locali utilizzati per la vendita al dettaglio e quali studi ed uffici, deducendo la illegittimità del potere impositivo in capo al Comune, l’omessa e/o insufficiente motivazione nonchè, nel merito, che l’attività svolta (trattandosi di aree di lavorazione industriale) non incideva sulla produzione di rifiuti solidi urbani.

Con successiva comunicazione la società dichiarava di aver pagato quanto preteso per i locali adibiti ad uso ufficio, mentre confermava l’opposizione per gli avvisi relativi agli altri locali.

La CTP di Salerno, con sentenza in data 9.12.2014, dopo aver confermato il potere impositivo del Comune ed aver ritenuto infondata l’eccezione di carenza di motivazione degli avvisi, nel merito riteneva che la perizia tecnica non avesse alcuna valenza, poichè la contestazione non verteva sulla misurazione delle aree ma sulla denegata esenzione per mancanza del presupposto di produzione di rifiuti speciali D.Lgs. n. 507 del 1992, ex art. 62.

Proposto gravame da parte della contribuente, la CTR della Campania, con sentenza in data 30.5.2016, accoglieva l’appello ritenendo la nullità degli avvisi di accertamento per omessa allegazione della relazione dell’UTC dell’ente impositore e per la mancata indicazione negli stessi degli elementi indispensabili per la comprensione della pretesa. Aggiungeva inoltre che dalla documentazione prodotta le aree risultavano esenti dal tributo- in quanto certamente destinate all’attività industriale di miscelazione di gas butano e propano.

Avverso detta pronuncia il Comune di Siano proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva la controparte con controricorso.

Entrambe le parti depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 118 disp. att. c.p.c., violazione art. 360, comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla previsione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ultimo periodo “, parte ricorrente deduceva che la CTR non aveva valutato la circostanza dell’acquisita conoscenza da parte della contribuentet prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado/della relazione dell’ufficio tecnico del Comune di Siano come si desume dalla lettera di invito al contraddittorio del 22.11.2011, fatto decisivo che, ove considerato, avrebbe comportato una diversa decisione.

Con il secondo motivo di ricorso/ rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, art. 66, comma 5 e art. 70, non avendo mai la Framogas s.r.l. prodotto alcuna comunicazione e/o integrazione in materia Tarsu prima del 25.7.2013. Violazione art. 360, comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla previsione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, art. 66, comma 5 e art. 70, non avendo la Facomgas s.r.l. prodotto alcuna comunicazione e/o integrazione in materia Tarsu prima del 25.7.2013” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata non aveva esaminato il periodo di trasmissione della denuncia da parte della Facomgas s.r.l.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione alla previsione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, non avendo il giudice del gravame tenuto conto delle risultanze dell’accertamento ispettivo eseguito in data 23.6.2011. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’inapplicabilità della esenzione per produzione rifiuti speciali”, parte ricorrente deduceva che la CTR non aveva valutato le risultanze dell’accertamento ispettivo eseguito in data 23.6.2011 che avrebbe dovuto invece condurre ad escludere il diritto all’esenzione.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che “In tema di accertamento tributario “per relationem”, nella disciplina anteriore alla L. n. 212 del 2000, art. 7, la legittimità dell’avviso postula la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente dell’atto richiamato, purchè il suo contenuto serva ad integrare la motivazione dell’atto impositivo, con esclusione quindi dei casi in cui essa sia già sufficiente e il richiamo ad altri atti abbia pertanto solo valore narrativo o il contenuto di ulteriori atti sia già riportato nell’atto noto. Ai fini dell’annullamento il contribuente deve quindi provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l’atto impositivo o quelli cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare direttamente o indirettamente la motivazione del suddetto atto impositivo, e che quest’ultimo non la riporta, per cui non è comunque venuto a sua conoscenza”(Cass., Sez. 5, n. 2614 /2016).

Ed inoltre “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati; pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell’atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all’intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l’accertamento era stato indicato come definitivo anzichè provvisorio, non sussistendo un’effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell’intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (Cass., Sez. 6 – 5, n. 9778 /2017).

Pertanto, l’onere di allegazione all’avviso di accertamento dell’atto richiamato per relationem non vale per l’atto che sia già noto al contribuente.

Venendo al caso di specie, dagli atti riportati nel ricorso per cassazione, si ricava che la Facomgas s.r.l. era già a conoscenza(prima dell’introduzione del giudizio di primo grado, degli esiti del sopralluogo tecnico effettuato dall’UTC del Comune di Siano in data 23.6.2014 in quanto aveva ricevuto una lettera di invito al contraddittorio cui aveva fatto seguito una memoria tecnica datata 30.11.1i dalla stessa inviata al Comune di Siano, mostrando così di aver già in quell’occasione perfettamente percepito il fondamento della pretesa.

Ne deriva, pertanto, che le censure svolte a riguardo da parte ricorrente, sia sub specie di violazione di legge (L. n. 212 del 2000, art. 7) che di omesso esame di fatto decisivo (pregressa conoscenza dei presupposti della pretesa) sono fondate.

Il secondo motivo è parimenti fondato.

Ed invero la CTR nel ritenere che il Comune di Siano ha erroneamente sottoposto a tassazione tutte le aree, ha omesso di valutare la circostanza che la Facomgas s.r.l. aveva presentato la dichiarazione con specifica indicazione delle superfici industriali produttive di rifiuti speciali auto smaltiti, ma soltanto il 25 luglio 2013 e, dunque, a valere dall’annualità di imposta 2014 e non per il periodo antecedente, oggetto di accertamento da parte del Comune.

Fondato è anche il terzo motivo di ricorso.

Ed invero la CTR nell’affermare che il Comune ha erroneamente sottoposto a tassazione tutte le aree, ha omesso di valutare le risultanze del verbale dell’accertamento ispettivo datato 23.6.2011 ove il Comune aveva spontaneamente riconosciuto la riduzione del 50% dell’area scoperta.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame delle questioni indicate.

Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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