Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23064 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/11/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 11/11/2016), n.23064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.P.S. GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., in persona del legale

rappresentante p.t. B.R., in qualità di procuratrice

della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in virtù di procura

per notaio V.G. del (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Boezio n. 6, presso

l’avv. MASSIMO LUCONI, unitamente all’avv. BRUNO PIETRO LOGOLUSO,

dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G. e N.R., elettivamente domiciliati in

Roma, alla piazza Borghese n. 3, presso l’avv. PATRIZIA CRUDETTI,

unitamente all’avv. GIUSEPPINA CHIARELLO, dalla quale sono

rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso le sentenze della Corte di Appello di Bari n. 1270/05,

pubblicata il 23 dicembre 2005, e n. 182/10, pubblicata il 18

febbraio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

marzo 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La (OMISSIS) S.r.l., già intestataria di un conto corrente presso il Monte dei Paschi di Siena, e G. e N.R., fideiussori della stessa, convennero in giudizio la Banca, per sentir dichiarare nullo o annullare l’atto pubblico per notaio L.V. del (OMISSIS), con cui, nell’ambito di una operazione di ripianamento dei debiti della società nei confronti di otto istituti di credito, si erano riconosciuti debitori nei confronti del MPS della somma complessiva di Lire 497.173.537, oltre accessori, concedendo ipoteca volontaria sui beni dei fideiussori.

Premesso che il debito riconosciuto traeva origine da un’apertura di credito in conto corrente, dedussero l’invalidità dell’atto ricognitivo, per effetto della nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale degl’interessi e rinviavano agli usi per la determinazione del tasso d’interesse, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza del credito della Banca e la determinazione del loro credito nei confronti della stessa, con la condanna della convenuta al pagamento della differenza, la dichiarazione d’inefficacia delle garanzie fideiussorie e l’ordine di cancellazione delle ipoteche.

Si costituì il MPS ed eccepì l’infondatezza della domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del debito riconosciuto.

1.1. – Con sentenza del 22 gennaio 2004, il Tribunale di Trani rigettò la domanda principale ed accolse quella riconvenzionale, condannando gli attori al pagamento della somma di Euro 180.526,81, al netto degli acconti già corrisposti, oltre interessi al prime rate ABI maggiorato di quattro punti, con capitalizzazione trimestrale.

2. – Sull’impugnazione proposta dai N., essendo stato nel frattempo dichiarato il fallimento della (OMISSIS), si costituì il Monte dei Paschi di Siena Gestione Crediti Banca S.p.a., in qualità di procuratore speciale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (già MPS), a sua volta procuratrice dell’Ulisse 2 S.p.a., cessionaria dei crediti della Banca MPS, proponendo appello incidentale.

2.1. – Con sentenza non definitiva del 23 dicembre 2005, la Corte d’Appello di Bari ha accolto l’appello principale, dichiarando la nullità dell’atto ricognitivo e delle fideiussioni, per invalidità delle clausole impugnate del contratto di apertura di credito, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale, dichiarando assorbito l’appello incidentale ed ordinando la cancellazione delle ipoteche.

A fondamento della decisione, la Corte ha escluso l’efficacia novativa dell’atto stipulato il (OMISSIS), ravvisandovi una transazione semplice che prevedeva una dilazione nel pagamento di debiti aventi la loro fonte nei precedenti rapporti, a fronte della concessione d’ipoteca volontaria sugl’immobili dei fideiussori: premesso infatti che l’atto richiamava la situazione debitoria della società e dei garanti, i quali ne avevano riconosciuto la veridicità e la conformità alle scritture contabili e si erano obbligati a restituire le somme dovute, oltre interessi con capitalizzazione trimestrale, ha ritenuto che la previsione di una dilazione di pagamento, di un nuovo tasso d’interessi, di un periodo di preammortamento, della risoluzione di diritto in caso d’inadempimento e della decadenza dal beneficio del termine, così come l’iscrizione d’ipoteca volontaria e la rinuncia ad eccepire l’invalidità delle fideiussioni, costituissero pattuizioni meramente aggiuntive, espressive di una volontà transattiva ma non incidenti in modo essenziale sulle preesistenti obbligazioni. Rilevato che l’atto non conteneva alcuna manifestazione della volontà di estinguere tali obbligazioni, ma quella di mantenerle ferme, unitamente alle clausole riguardanti gl’interessi, ne ha escluso la natura confessoria, osservando comunque che la relativa efficacia avrebbe riguardato esclusivamente l’esistenza dei rapporti obbligatori e delle relative clausole, e non anche i relativi effetti, rimessi alla valutazione del giudice.

Tanto premesso, e rilevato che il riconoscimento del debito e le obbligazioni aggiuntive traevano origine da un contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto il (OMISSIS), il quale prevedeva la capitalizzazione trimestrale degl’interessi, la commissione di massimo scoperto ed il rinvio agli usi per la determinazione del tasso d’interesse, la Corte ha ritenuto che, nonostante l’erroneo richiamo della citazione all’art. 1469-bis c.c., inapplicabile ratione temporis all’atto impugnato, gli attori avessero inteso ricollegarne l’invalidità all’illiceità delle predette clausole, delle quali avevano ripetutamente dedotto la nullità per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., ed ha pertanto escluso la genericità della domanda. Precisato che, ai sensi dell’art. 1972 c.c., comma 1, la transazione è nulla se abbia avuto ad oggetto patti illeciti, ha affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degl’interessi, in quanto riflettente non già un uso normativo, ma un uso negoziale, e quindi contrastante con l’art. 1283 cit.: ha ritenuto infatti inconferente, ai fini della configurabilità di un uso normativo, il richiamo ad atti, raccolte e circolari del settore bancario, osservando che gli stessi non erano idonei a conferire alla stipulazione della predetta clausola il valore di consuetudine giuridica, trattandosi di una pattuizione prevista esclusivamente a vantaggio della banca, contenuta in moduli e formulari unilateralmente predisposti dalla stessa e sottoposta alla specifica approvazione del cliente. Ha escluso la possibilità di desumere la validità della clausola dagli artt. 1823, 1825 e 1831 c.c., non richiamati dall’art. 1857 c.c. e non applicabili analogicamente, avuto riguardo alle differenze sostanziali intercorrenti tra il rapporto di conto corrente ordinario e quello bancario, nel quale il correntista può esigere in qualsiasi momento il saldo attivo e le operazioni di prelievo e versamento costituiscono esecuzione di un unico contratto, con la conseguenza che non è possibile configurare un credito preesistente, liquido ed esigibile, della banca, a fronte del quale il pagamento del cliente vada imputato agl’interessi. Ha ritenuto altresì nulle le clausole che prevedevano la commissione di massimo scoperto ed il rinvio agli usi per la determinazione del tasso d’interessi, reputandole insufficienti ai fini dell’osservanza del requisito della forma scritta prescritto dall’art. 1284 c.c. per la pattuizione d’interessi ultralegali, in quanto, a causa della loro genericità, non consentivano di stabilire a quale tra le diverse tipologie d’interessi le parti avessero inteso riferirsi.

La Corte ha dichiarato pertanto invalide anche le obbligazioni di garanzia, negli stessi termini dell’obbligazione principale, ritenendo tuttavia inammissibili, in quanto generiche ed inconferenti, le censure proposte da N.G. in ordine alla tardività del disconoscimento da lui effettuato della sottoscrizione apposta alla garanzia, già riconosciuta in sede di sottoscrizione dell’atto pubblico. Ha escluso che l’impugnazione del credito da parte dei garanti fosse preclusa dalla mancata contestazione degli estratti conto periodici, osservando che l’approvazione degli stessi non impediva di opporre l’invalidità dei rapporti obbligatori posti a fondamento degli addebiti e degli accrediti, nonchè eventuali errori o omissioni, trattandosi di documenti aventi efficacia meramente contabile e rappresentativa di operazioni di dare e avere. Ha ritenuto infine che la nullità dell’atto ricognitivo si estendesse anche alla concessione delle ipoteche volontarie.

2.2. – Con sentenza definitiva del 18 febbraio 2010, la Corte d’Appello ha poi determinato in Euro 171.215,42 il saldo debitore del conto corrente alla data del (OMISSIS), condannando i N. al pagamento.

Premesso che la relativa domanda non poteva considerarsi nuova, in quanto il pagamento del saldo debitore era stato chiesto fin dalla costituzione in giudizio della Banca, e rilevato che gli appellati non avevano sollevato alcuna contestazione in ordine alla precisazione della stessa, la Corte ha aderito alle conclusioni del c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dichiarando tuttavia non dovuta la capitalizzazione annuale degl’interessi, non solo per effetto delle precise indicazioni contenute nella sentenza non definitiva, ma anche per l’inammissibilità di una sostituzione legale o dell’inserzione automatica di clausole che prevedessero una diversa periodicità, in luogo di quella trimestrale prevista dalla clausola dichiarata nulla.

3. – Avverso le predette sentenze ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria, il MPSGCB, in nome e per conto della Banca MPS, resasi cessionaria dei crediti della Ulisse 2 S.p.a. con atto del (OMISSIS). I N. hanno resistito con controricorso. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Logicamente prioritario, rispetto all’esame degli altri motivi d’impugnazione, è quello del terzo motivo, con cui il MPSGCB lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1418, 1419 e 1421 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che, nel dichiarare la nullità della transazione, la Corte di merito ha fatto ricorso ad argomentazioni giuridiche completamente diverse da quelle svolte dagli attori, non avendo considerato che questi ultimi avevano ricollegato l’invalidità della transazione ad un errore di diritto ed all’inosservanza della disciplina dettata a tutela dei consumatori, ed avendo ritenuto di poter procedere autonomamente alla qualificazione della domanda.

1.1. – Il motivo è infondato.

La natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente consente di procedere all’esame diretto degli atti, dal quale si evince che la domanda proposta in primo grado era volta ad ottenere la dichiarazione di nullità o l’annullamento dello atto transattivo stipulato tra le parti, in conseguenza dell’inclusione nello stesso di interessi ultralegali ed anatocistici, ritenuti non dovuti dagli attori, in quanto computati sul saldo passivo del conto corrente intestato alla società attrice in virtù di clausole illecite e comunque tali da determinare un significativo squilibrio nel si-nallagma contrattuale. Il riferimento all’illegittimità di tali pattuizioni, quale motivo d’invalidità della transazione, accompagnato dal richiamo all’art. 1419 c.c., conferma che, indipendentemente dalla correttezza giuridica della tesi prospettata, la causa petendi dell’azione di nullità o di annullamento era costituita proprio dalla contrarietà delle predette clausole a norme imperative e dai riflessi indiretti della stessa sulla validità dell’atto ricognitivo: non può quindi ritenersi affetta da ultrapetizione la sentenza impugnata, nella parte in cui ha addotto il predetto vizio a giustificazione della decisione adottata, reputando irrilevanti l’erronea qualificazione della causa d’invalidità lamentata come errore di diritto e l’impropria invocazione dell’art. 1469-bis c.c., non applicabile al contratto in questione in quanto entrato in vigore successivamente alla sua stipulazione. Nello esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è infatti condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate in corso di causa, nonchè del provvedimento in concreto richiesto, anche in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (cfr. Cass., Sez. 6, 7 gennaio 2016, n. 118; Cass., Sez. 3, 19 ottobre 2015, n. 21087; Cass., Sez. 1, 14 novembre 2011, n. 23794). La più recente giurisprudenza di legittimità è d’altronde pervenuta al superamento dell’orientamento, in passato prevalente, che, facendo leva sul necessario coordinamento dell’art. 1419 c.c. con il principio dispositivo che informa la disciplina del processo civile, circoscriveva la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto alla sola ipotesi in cui ne fosse chiesto l’adempimento, escludendone invece l’operatività nel caso in cui, avendo la domanda ad oggetto la dichiarazione d’invalidità o una pronuncia di risoluzione, la nullità si configurasse come elemento costitutivo della pretesa azionata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 27 aprile 2011, n. 9395; 8 gennaio 2007, n. 89; Cass., Sez. 3, 28 novembre 2008, n. 28424). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno posto in risalto il ruolo che l’ordinamento assegna alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell’assetto negoziale, nonchè l’inerenza della relativa azione ad un diritto autodeterminato, riconoscendo pertanto che il giudice di merito investito della relativa domanda o di quella di risoluzione ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio ogni causa di nullità, anche diversa da quella fatta valere dall’attore, in base ai fatti allegati e provati dalle parti o comunque emergenti dagli atti, a meno che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad un’individuata ragione più liquida (cfr. Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, mi. 26242 e 26243; 4 settembre 2012, n. 14828).

2. – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell’escludere l’efficacia novativa della transazione, la sentenza non definitiva ha omesso di procedere alla verifica della comune intenzione delle parti, essendosi limitata ad affermare l’accessorietà delle obbligazioni assunte dai debitori, rispetto a quelle derivanti dal contratto di conto corrente, senza tener conto del tenore letterale dell’atto e della veste formale allo stesso conferita. Ai fini della esclusione dello animus novandi, la Corte di merito si è limitata a ad evidenziare la mancanza di esplicite dichiarazioni delle parti, accennando al contenuto di alcune clausole soltanto per porne in risalto la portata meramente integrativa, senza procedere ad un’interpretazione complessiva delle stesse. Essa non ha tenuto conto della partecipazione all’atto di una pluralità d’istituti bancari, in luogo dell’unico titolare del rapporto pregresso, della diversa natura delle obbligazioni transatte, confluite in un unico accordo, e del mutamento del titolo dell’obbligazione, scegliendo un’interpretazione che non attribuisce alcun effetto all’adozione della forma dell’atto pubblico notarile.

2.1. – Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

Nell’interpretazione del contratto stipulato tra le parti, la sentenza impugnata si è infatti attenuta puntualmente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà in tal senso, il suo accertamento richiede una verifica in ordine all’intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3, 14 luglio 2011, n. 15444; Cass., Sez. 3, 23 febbraio 2006, n. 4008; Cass., Sez. 2, 19 maggio 2003, n. 7830). In quest’ottica, la Corte distrettuale ha posto opportunamente in rilievo l’espressa ricognizione della situazione debitoria degli attori, collocata nella premessa dell’atto e dichiarata parte integrante e sostanziale dello stesso, nonchè la conferma, da parte della debitrice principale e dei fideiussori, della sua corrispondenza alle scritture contabili, e l’assunzione dell’obbligo di restituire le somme dovute a ciascuno degl’istituti di credito, con gl’interessi, ravvisandovi un’esplicita manifestazione della volontà di mantenere fermi i precedenti rapporti obbligatori; rilevato che a tale riconoscimento non faceva riscontro alcuna dichiarazione indirizzata all’estinzione delle obbligazioni, ha attribuito una portata meramente accessoria alle nuove condizioni concordate tra le parti, quali la dilazione del pagamento, con l’indicazione di un nuovo tasso d’interesse e di un periodo di preammortamento, la previsione della risoluzione di diritto e della decadenza dal beneficio del termine, nonchè la concessione d’ipoteca da parte dei fideiussori, concludendo quindi per la natura meramente conservativa della transazione.

Tale accertamento non risulta in alcun modo scalfito dalle contrarie argomentazioni dei ricorrenti, i quali, nel ribadire l’avvenuta stipulazione dell’accordo con atto pubblico, insistono su un aspetto puramente formale della vicenda contrattuale, di per sè insufficiente ad evidenziare l’intento delle parti di costituire un nuovo rapporto, avuto riguardo alla strumentalità della predetta forma all’iscrizione della ipoteca contestualmente concessa dai fideiussori. Nel lamentare l’omessa valutazione del tenore complessivo dell’atto, i ricorrenti non si fanno poi carico neppure di trascriverne il contenuto nel ricorso, ma si limitano a riportare la premessa dello accordo, già presa in esame dalla sentenza impugnata, in tal modo rendendo impossibile qualsiasi riscontro in ordine alla portata delle clausole asseritamente non considerate. L’assenza di indicazioni in ordine alla disciplina dettata dall’accordo transattivo impedisce infine di valutare anche l’incidenza delle modificazioni soggettive ed oggettive dallo stesso introdotte nei rapporti preesistenti, non essendo stato precisato, in particolare, se alla sostituzione del MPS alla pluralità d’istituti creditori abbia fatto riscontro la liberazione della società attrice nei confronti di questi ultimi e quale fosse la natura delle obbligazioni contratte con gli stessi. Per cogliere l’importanza di tali precisazioni, è appena sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di novazione, secondo cui, in quanto caratterizzata dall’insorgenza di un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, la predetta vicenda richiede, oltre all’animus novandi, consistente nell’inequivoca volontà delle parti di estinguere l’originaria obbligazione e di sostituirla con una nuova, un aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto: tale requisito, necessario anche per il riconoscimento dell’efficacia novativa della transazione, postula l’introduzione d’innovazioni essenziali nella disciplina del rapporto, ai fini della quale non possono considerarsi sufficienti la mera modificazione dei soggetti o una variazione quantitativa della prestazione, nè il differimento della scadenza prevista per il suo adempimento o le altre modificazioni accessorie cui fa riferimento l’art. 1231 c.c. (cfr. Cass., Sez. 3, 9 marzo 2010, n. 5665; 16 giugno 2005, n. 12962; Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2008, n. 1218).

3. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1367, 1418, 1419, 1965 e 1972 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza non definitiva per aver ricollegato la nullità dell’atto di transazione alla nullità di singole clausole dell’originario contratto di conto corrente, limitandosi ad affermarne l’illiceità, senza accertare la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti e senza dimostrare l’essenzialità delle medesime clausole. Premesso che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di rinvio agli usi per la determinazione del relativo tasso non comporta la nullità dell’intero contratto, non avendo la prima efficacia invalidante, e trovando applicazione nel secondo caso il criterio legale di sostituzione previsto dall’art. 1284 c.c., afferma che la Corte territoriale non solo ha omesso di verificare se, nonostante l’invalidità delle predette clausole, il contratto fosse ancora idoneo a realizzare i fini perseguiti dalle parti, ma è incorso anche in contraddizione, in quanto, dopo aver definito accessorie ed integrative le pattuizioni relative agl’interessi, le ha considerate determinanti ai fini della validità del contratto. Sostiene infine che, pur avendo ritenuto nullo il contratto di conto corrente, la sentenza impugnata non ne ha tratto le dovute conseguenze, essendosi limitata a dichiarare la nullità delle singole clausole ed avendo disposto la prosecuzione dell’istruttoria per l’accertamento del saldo debitore del conto corrente, senza peraltro prevedere la conservazione delle garanzie reali e del nuovo tasso d’interesse previsti dall’atto di transazione.

3.1. – Il motivo è fondato.

Ai fini della declaratoria d’invalidità della transazione, la sentenza impugnata si è infatti limitata a dare atto del carattere non novativo dell’accordo transattivo, ritenuto inidoneo ad estinguere il rapporto di conto corrente precedentemente intercorso tra il MPS e la società attrice ed a sostituirlo con un nuovo rapporto, richiamando l’orientamento giurisprudenziale che afferma l’illiceità delle clausole del contratto di conto corrente che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e facciano rinvio agli usi per la determinazione del relativo tasso, e desumendone automaticamente la nullità della transazione, in quanto relativa ad un contratto illecito. Tale percorso argomentativo non appare conforme alla disciplina dettata dall’art. 1972 c.c., la quale distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità (comma 2). Poichè, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 2, l’illiceità del contratto consegue soltanto all’illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un’indagine, da compiersi in relazione all’intero contenuto del contratto sottostante, volta a stabilire se l’assetto d’interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo, e la correlata conservazione del precedente assetto negoziale (cfr. Cass., Sez. 1, 31 maggio 2012, n. 8776). L’invalidità di singole clausole contrattuali, a meno che non risultino idonee ad evidenziare l’illiceità della causa o del motivo comune, è invece destinata a tradursi nella nullità dello intero contratto soltanto ove se ne accerti l’essenzialità rispetto all’assetto d’interessi programmato dalle parti, e comporta non già la nullità, ma l’annullabilità della transazione (cfr. Cass., Sez. 1, 8 febbraio 2016, n. 2413). Alla stregua di tale disciplina, la dichiarazione di nullità dell’accordo transattivo stipulato tra le parti non avrebbe potuto essere ricollegata automaticamente all’affermata invalidità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degl’interessi e la commissione di massimo scoperto e rinviavano agli usi per la determinazione del relativo tasso, richiedendo invece uno specifico accertamento in ordine all’idoneità di tali clausole a rivelare l’illiceità della causa del contratto di conto corrente, nonchè, in caso di esclusione di tale idoneità, un’ulteriore verifica in ordine alla loro essenzialità, il cui riscontro non avrebbe peraltro potuto condurre alla dichiarazione di nullità, ma all’annullamento della transazione, subordinatamente all’accertamento dell’ignoranza del vizio da parte degli attori.

4. – La sentenza non definitiva va pertanto cassata, nei limiti segnati dall’accoglimento del secondo motivo, restando caducata, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, anche la sentenza definitiva, con cui la Corte distrettuale ha proceduto alla rideterminazione del saldo debitore del conto corrente, previa disapplicazione delle clausole contrattuali dichiarate nulle, ed ha condannato gli attori al pagamento del relativo importo.

La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’Appello di Bari, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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