Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23064 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato TIRONE

MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati MENSITIERI RENATO, DI

STEFANO FRANCESCO, MENSITIERI GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

SA.LU.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 22622/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 25.9.09, depositata il 26/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI

Elisabetta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite te conclusioni del P.G., dott. CESQUI Elisabetta; esaminati gli atti osserva:

il ricorso per cassazione proposto dagli avv.ti Renato Mensitieri, Giuseppe Mensitieri e Francesco Di Stefano per correzione di errore materiale, avendo l’ordinanza di questa Corte del 25/9 – 26/10/2009 n. 07290/09, nel rigettare, per manifesta infondatezza, il ricorso 20692/08, promosso da Sa.Lu. nei confronti di S. L., condannato il primo al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed in millecinquecento/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, omettendo, tuttavia, di disporne l’attribuzione ai suddetti avvocati, nonostante espressa richiesta nella memoria difensiva del 29 luglio – 3 agosto 2009 merita accoglimento.

Invero, le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito in termini definitivi ed appaganti che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. E tanto su rilievo che non può la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma e che la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. un. 7 luglio 2010, n. 16037).

Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, va disposto che al dispositivo della sentenza n. 22622/2009 di questa Corte, depositata il 26/10/2009 siano aggiunte le seguenti parole: “da distrarsi in favore degli avv.ti Renato Mensitieri, Giuseppe Mensitieri e Francesco Di Stefano, dichiaratisi antistatari”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che al dispositivo della sentenza n. 22622/2009 di questa Corte, depositata il 26/10/2009 siano aggiunte le seguenti parole: da distrarsi in favore degli avv.ti Renato Mensitieri, Giuseppe Mensitieri e Francesco Di Stefano, dichiaratisi antistatari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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