Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23064 del 03/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.03/10/2017), n. 23064
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16903-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.M.A., R.P., RO.DI., RA.RO.,
S.M., SP.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA
RICCI, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato FRANCESCO ORECCHIONI;
– controricorrenti –
avverso la ordinanza n. 8/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 07/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto, l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza n. 468/2012 del giudice di primo grado, con la quale era stata accolta la domanda proposta da D.M.A., R.P., Ro.Di., Ra.Ro., S.M., Sp.Pa., docenti non di ruolo, incaricati di supplenze in forza di consecutivi contratti a tempo determinato, alla progressione stipendiale in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti;
che la Corte territoriale fondava la decisione sul principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 che impone la disapplicazione del diritto interno;
che per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo;
che i dipendenti non hanno svolto attività difensiva;
che dopo la comunicazione della proposta il Ministero ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
Che, pur essendo intervenuta rinuncia al ricorso, manca la prova della notifica alle controparti dell’atto di rinuncia;
che questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c., (notifica alle parti costituite o comunicazione degli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venir meno definitivo di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 2259/2013; Cass. n. 11606/2011; Cass. Sez. Un. n. 3876/2010);
che, pertanto, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza richiamata, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che la rinuncia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017