Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23063 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22000-2016 proposto da:

IRPINIAMBIENTE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO DE NISCO, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, COMUNE DI QUINDICI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1676/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIROLAMI per delega dell’Avvocato

DE NISCO che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ritualmente notificato la Irpiniambiente s.p.a. impugnava la cartella esattoriale emessa dall’Equitalia Sud s.p.a. per crediti del Comune di Quindici in relazione alla Tarsu per l’anno 2012, deducendo in particolare la indeterminatezza e l’inesigibilità del credito sotteso alla cartella e la nullità della stessa per omessa notifica degli atti presupposti.

La CTP di Avellino, con sentenza in data 9.12.2013, rigettava il ricorso ritenendo che detta cartella non dovesse essere preceduta da alcun atto accertativo, in quanto tutti i dati erano riconducibili al contratto di locazione stipulato tra Irpiniambiente s.p.a. ed il Comune di Quindici e che le superfici erano state correttamente tassate.

Proposto gravame da parte della contribuente, la CTR della Campania, con sentenza in data 23.2.2016, accoglieva parzialmente l’appello riducendo le sanzioni al minimo edittale. Riteneva che quanto iscritto a ruolo e riportato nella cartella di pagamento desse sufficiente informazione al contribuente, alla luce del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, in ordine alla riscossione del tributo. Quanto alla non tassabilità delle aree scoperte, riteneva che le esclusioni riguardassero solo le aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

Avverso detta pronuncia la Irpiniambiente s.p.a. proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Le parti intimate non si costituivano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con conseguente insufficiente, omessa e controversa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72) sulla indeterminatezza, insussistenza ed inesigibilità del credito sotteso alla cartella esattoriale opposta”, parte ricorrente deduceva che i crediti sottesi alla cartella risultano assolutamente indeterminati, dato che gli stessi non sono specificati nelle singole voci e che, prima di procedere alla iscrizione a ruolo, l’ente creditore avrebbe dovuto notificare il provvedimento presupposto.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con conseguente insufficiente, omessa e controversa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72) e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 -sulla omessa valutazione della nullità della cartella opposta e dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica degli atti presupposti”, parte ricorrente deduceva l’illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, in particolare dell’avviso di accertamento, da parte dell’ente impositore.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omesso ed errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5- Indeterminatezza dell’importo della tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale e della misurazione dell’area locata dal Comune di Quindici”, parte ricorrente eccepiva l’illegittimità della cartella esattoriale per indeterminatezza dell’importo e della misurazione dell’area locata.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5- risarcimento danni derivante da atto illegittimo della P.A. e da lite temeraria”, parte ricorrente deduceva che la CTR non si era pronunciata in ordine alla richiesta di risarcimento danni da atto illegittimo della P.A. e da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Ed invero, si censura la motivazione di un atto, ovvero la cartella di pagamento, che non viene nè riportata nel ricorso, nè allegata allo stesso, nè individuata all’interno del fascicolo d’ufficio, difettando in tal modo il requisito dell’autosufficienza del ricorso.

Si è, a quest’ultimo proposito, affermato che: “in tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito” (Cass. n. 23575 del 18/11/2015).

Con particolare riguardo, poi, alla correlazione tra il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione e la doglianza sulla idoneità contenutistica e di motivazione dell’atto tributario impugnato, si è stabilito che: “in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente. (Cass. n. 16010 del 29/07/2015); e, inoltre, che: “nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante “per relationem” ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento” (Cass. n. 9536 del 19/04/2013).

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento” (Cass., Sez. 5, n. 22248/2015).

Inoltre, “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Comune può iscrivere il maggior importo richiesto in ruoli suppletivi, notificati all’interessato mediante cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento, ove non contesti le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione del contribuente, mentre è nulla la cartella di pagamento emessa senza un previo motivato avviso di accertamento quando la maggiore imposta derivi dalla rettifica delle condizioni di tassabilità denunciate, dall’accertamento d’ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessa denuncia, dal diniego della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente con apposita istanza (non surrogabile con contestazione giudiziale del provvedimento), dall’esercizio di un potere discrezionale.” (Cass., Sez. 5, n. 3657/2015).

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata – che non è incorsa in alcuna omissione di fatti decisivi – si evince che la cartella si limitava a liquidare quanto dovuto sulla base delle risultanze del contratto di locazione, senza contestazione di una pregressa dichiarazione della contribuente.

Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso.

Ed invero, la sentenza impugnata dà atto del fatto che dalla cartella fosse possibile ricostruire gli importi dovuti in ragione alle superfici tassabili, così come risultanti dal contratto di locazione, anche nella suddivisione tra area coperta ed area scoperta adibita a parcheggio.

Il quarto motivo di ricorso – sostanzialmente involgente una omessa pronuncia, pur nell’improprio richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – è parimenti infondato.

Ed invero, correttamente la CTR non si è pronunciata in ordine alla richiesta di risarcimento danni da atto illegittimo della P.A. e da lite temeraria, trattandosi di domanda incompatibile con l’affermata legittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione.

Va fatta qui applicazione del principio secondo cui per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi, in proposito, una specifica argomentazione; dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le molte: Cass. nn. 452/15, 16254/12, 20311/11).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Nulla a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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