Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23063 del 11/11/2016
Cassazione civile sez. I, 11/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23063
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13760-2010 proposto da
DOBANK S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio De Simone,
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli corso
Umberto I, n. 22;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S., (C.F.), in persona del curatore pro
tempore;
– intimato –
il decreto del Tribunale di Nola reso il 9 marzo 2010, nel
procedimento iscritto al n.r.g. 7612/2009;
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 5 ottobre 2016 dal Presidente relatore dott. Aniello Nappi;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.
SALVATO Luigi, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Dobank s.p.a. – già Aspra Finance s.p.a. – impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Nola depositato il 9 marzo 2010, che ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. proposta dalla medesima.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo; il fallimento intimato non ha spiegato difese.
La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; detta rinuncia, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., non deve essere accettata dal fallimento intimato – che risulta peraltro già chiuso in pendenza del giudizio – e, pertanto, il giudizio può senz’altro essere dichiarato estinto.
Nulla va statuito sulle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016