Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23062 del 22/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23062
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9441-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;
– ricorrente –
contro
R.V.E.;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositato il
18/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA
MARCHESE.
Fatto
RILEVATO
che:
il Tribunale di Alessandria, nel giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c., ha omologato l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico e dichiarato R.V.E. “(…) soggetto invalido civile al 90%, ultrasessantacinquenne, medio grave, con difficoltà persistenti a compiere gli atti quotidiani della vita (…)”; quanto alle spese, ha condannato l’INPS alla rifusione delle spese processuali, in misura di due terzi, liquidati in Euro 792,66, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e onorari di CTU;
in relazione alla statuizione sulle spese, l’INPS ha proposto ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., affidato ad un unico motivo;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
l’Istituto ha, anche, depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91,92 e 113 c.p.c., nonchè dell’art. 445 bis c.p.c., per avere il giudice condannato l’Istituto, parte totalmente vittoriosa, alla rifusione delle spese, in misura di due terzi;
l’Istituto deduce che l’odierna intimata, già riconosciuta dalla Commissione medica dell’ASL di (OMISSIS) invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età, aveva agito per il riconoscimento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento, tuttavia non accertato in sede giudiziale. Risultava quindi errata la condanna alle spese poichè l’accertamento peritale aveva confermato la originaria valutazione fatta in sede amministrativa;
il motivo è fondato;
va premesso che ” In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass. n. 12028 del 2016; Cass. n. 11781 del 2015; in motivaz., Cass., sez. VI Lav., ex plurimis, ord. nn. 408, 3328, 13704 del 2020);
nel caso di specie, il Tribunale ha omologato il requisito sanitario richiamando espressamente le risultanze della CTU e ha quindi accertato che R.V.E. è “(…) soggetto invalido civile al 90%, ultrasessantacinquenne, medio grave, con difficoltà persistenti a compiere gli atti quotidiani della vita (…)”;
la valutazione del CTU è sovrapponibile e confermativa del giudizio reso dalla Commissione medica nella fase amministrativa e, pertanto, l’accertamento tecnico preventivo sfavorevole alla originaria parte ricorrente;
di conseguenza, nessuna soccombenza è riscontrabile a carico dell’Inps, tale da giustificare la condanna alle spese;
il ricorso deve, quindi, essere accolto e il decreto di omologa impugnato cassato in ordine alla statuizione sulle spese, con rinvio al Tribunale di Alessandria, in persona di un diverso Giudice, perchè provveda nuovamente alla regolazione delle spese, conformandosi ai principi sopra esposti;
al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Alessandria, in persona di un diverso Giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020