Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23061 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23908/2010 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI, ora CITTA’ METROPOLITANA DI

BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARINI 2,

presso l’avvocato PASQUALE MISCIAGNA, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 37, presso l’avvocato ROBERTO

CIOCIOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCALAURA CAPRUZZI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 901/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MISCIAGNA che ha chiesto

l’estinzione per rinuncia;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato AMORUSO LUISA, con delega

avv. CAPRUZZI, che ha chiesto l’estinzione per rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Cassazione rilevato e ritenuto che:

con sentenza n. 1052 del 2003 l’adito Tribunale di Bari a) rigettava la domanda proposta dal Comune di Bari nei confronti della Provincia di Bari, volta al trasferimento in favore del municipio e con vincolo di destinazione alla USL competente, dei due compendi immobiliari denominati “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” e la accoglieva invece relativamente al chiesto trasferimento di beni mobili e attrezzature h) rigettava, inoltre, la domanda del Commissario Liquidatore della cessata USL Ba/(OMISSIS), intervenuto in giudizio;

con sentenza del 14.07-21.09.2009 la Corte di appello di Bari, in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale, dichiarava avvenuto per legge il trasferimento dall’appellata Provincia di Bari all’appellante Comune di Bari dei menzionati compendi immobiliari, il tutto così come precisato in narrativa e in motivazione. Condannava la Provincia di Bari al rilascio dei suddetti cespiti, liberi da persone e cose, nella piena disponibilità dell’amministrazione comunale di Bari. Disattendeva ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti costituite, osservando anche che nulla andava disposto quanto al commissario liquidatore della USL, evocato in appello per mera “litis denuntiatio”;

avverso questa sentenza la Provincia di Bari ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 12.10.2009 al Comune di Bari che ha resistito con controricorso;

con atto depositato il 21.09.2016 la Provincia di Bari ora Città Metropolitana di Bari ha rinunciato al ricorso ed il Comune di Bari ha aderito a tale rinuncia. Entrambe le parti hanno instato per la compensazione delle spese del presente giudizio;

ricorrono i presupposti di cui agli artt. 375, 390 e 391 c.p.c., per la declaratoria di estinzione, senza pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo di legittimità per sopravvenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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