Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23061 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/10/2017),  n. 23061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27067-2012 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3942/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/08/2012 R.G.N. 2947/09.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, il ricorrente istituto previdenziale impugna la sentenza n. 3942 del 2012, con la quale la Corte d’appello di Bari ha riformato la pronuncia del giudice di prime cure che aveva rigettato la domanda avente ad oggetto la cancellazione di L.S. dall’elenco anagrafico dei braccianti agricoli;

che, la Corte territoriale riformava tale pronuncia ritenendo che l’INPS non avesse adempiuto all’onere probatorio in merito alla contestata esistenza del rapporto di lavoro subordinato in capo al L.;

che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’INPS affidandosi a quattro motivi;

che, L.S. regolarmente intimato non difende.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l’INPS non avesse assolto all’onere probatorio in merito alla natura fittizia del rapporto di lavoro intercorrente tra il L. e la ditta Cassetta Giuseppe, omettendo, peraltro, di valutare sul punto le risultanze del verbale di accertamento ispettivo, e sostenendo, invece, che tale onere fosse stato assolto dal L. sulla base del registro di impresa, documento quest’ultimo, mai prodotto nèversato agli atti di causa;

che, con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12, del D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 59, art. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608, art. 9 quinquies e dell’art. 2697 c.c., in quanto illegittimamente la Corte di secondo grado avrebbe ascritto in capo all’istituto previdenziale l’onere di dimostrare i fatti legittimanti la cancellazione del L. dagli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di (OMISSIS);

che, con il terzo motivo viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12, del D.Lgs. n. 59 del 1948, art. 4, della L. n. 608 del 1996, art. 9 quinquies e dell’art. 2697 c.c., in quanto il L. non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto legittimanti l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli;

che, con il quarto motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di valutare la mancata contestazione del L. in merito alle risultanze degli accertamenti ispettivi intervenuti nell’anno 2006 presso l’azienda agricola di C.G.;

che, i motivi di ricorso risultano strettamente connessi, in quanto aventi, tutti, ad oggetto la ripartizione dell’onere della prova in materia di iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli e le correlate valutazioni sugli atti di causa pronunciate dalla Corte di secondo grado;

che, per ragioni di ordine logico va data precedenza alla trattazione del primo e del quarto motivo;

che, con riferimento all’onere della prova in tema di iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che quando si procede alla cancellazione del lavoratore dal suddetto elenco, l’ente previdenziale, procedente, ha l’onere di comprovare l’inesistenza dell’attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, e ciò mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi (cfr. Cass. n. 10096 del 2016);

che, tali attestazioni di fatti, in quanto provenienti da organi della pubblica amministrazione, possiedono efficacia di prova fino a querela di falso, soltanto, della provenienza dell’atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti dallo stesso compiuti, ma non del contenuto di detti accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall’interessato (Cass. SS.UU. n. 1133/2000);

che, il contenuto di tali accertamenti, nell’ipotesi di elementi di fatto apprezzati direttamente dal verbalizzante possiede, pertanto, efficacia probatoria generale, e quindi, sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti del lavoratore;

che, tutti gli elementi probatori della fattispecie devono essere valutati dal giudice mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa;

che, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha proceduto all’esame dei verbali ispettivi, peraltro acquisiti agli atti (v. p.3 memoria difensiva dell’INPS in primo grado);

che, il contenuto dei verbali ispettivi ha rilevato gravi elementi di segno contrario rispetto all’esistenza di un regolare rapporto di lavoro (a fronte di un terreno di soli ettari 00.41.00 risultano denunciate 7938 giornate lavorative per l’anno 2015);

che, a questi rilievi va aggiunto che L.S. non ha nella fase di merito contestato il contenuto dei verbali ispettivi, nè sul punto specifico ha indicato concreti elementi idonei in fatto a contrastare quanto accertato dai verbalizzanti;

che, i motivi di gravame esaminati risultano fondati, con declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi,e conseguente accoglimento del ricorso, e rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese di giudizio dei vari gradi interessati.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in nuova composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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