Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23060 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 22/10/2020), n.23060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7808-2019 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso

lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO LEGALIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA IACOPINO;

– ricorrenti –

contro

D.M.G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato EMILIA ANTICO;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS) – in

proprio e quale mandatario della “Società di cartolarizzazione dei

crediti INPS” S.C.C.I. S.p.A.-, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato

e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO,

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 848/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il 26.11.2018, la Corte di appello di Messina ha respinto l’appello proposto da Riscossione Sicilia S.p.A avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione all’intimazione di pagamento notificata a D.M.G.S. per crediti INPS, aveva dichiarato prescritta la pretesa creditoria, in difetto di prova della notifica della cartella esattoriale, sottesa all’intimazione opposta;

in sede di appello, in discussione solo la questione relativa alla notificazione della cartella esattoriale, la Corte territoriale ne ha escluso la regolarità per mancato completamento del procedimento notificatorio;

di tale sentenza ha chiesto la cassazione la società Riscossione Sicilia S.p.A., affidando l’impugnazione ad un unico motivo;

D.M.G.S. ha resistito, con controricorso;

l’INPS, anche nella qualità di procuratore della SCCI, ha depositato procura speciale;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione o la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.; assume la regolarità della notificazione della cartella esattoriale oggetto di causa;

il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;

occorre premettere che, in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (quest’ultima disposizione interpretata alla luce della sentenza di illegittimità della Corte Costituzionale n. 258 del 2012) la notifica della cartella esattoriale a destinatario di cui è conosciuta la residenza ma temporaneamente irreperibile si effettua a norma dell’art. 140 c.p.c., che prevede, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, il deposito della copia dell’atto da notificare presso il Comune ove la notifica deve essere eseguita, l’affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione, l’invio della notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento (ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 9130 del 2018);

nella fattispecie, incontestata tra le parti l’operatività dell’art. 140 c.p.c., è, tuttavia, in discussione il rispetto di tutti gli adempimenti ivi prescritti;

a tale riguardo, la sentenza impugnata ha ritenuto assente la raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, per non essere quella in atti (id est: la raccomandata “(OMISSIS)”) riconducibile alla cartella in contestazione;

la censura con cui, a fronte dell’evidenziato percorso argomentativo, si assume che la raccomandata sia, invece, riferibile alla cartella esattoriale oggetto di giudizio non è articolata nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., n. 4, che impongono alle parti, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 n. c.p.c., di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo” ai sensi dei nn. 1, 2 e 4, della medesima norma, non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015);

la ricorrente prescinde totalmente dalla trascrizione del documento di cui discute, omette di localizzarlo negli atti processuali e di allegarlo al ricorso (cfr. Cass., n. 26174 del 2014; Cass., n. 2966 del 2011), per procedere solo ad una generica e non consentita critica dell’iter che sorregge la decisione;

sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte controricorrente, come da dispositivo, con attribuzione all’avv.to Emilia Antico, per dichiarato anticipo; non si fa luogo alla regolamentazione delle spese in relazione all’INPS, in assenza di sostanziale attività difensiva;

sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con attribuzione all’avv.to Emilia Antico.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA