Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23060 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/08/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 17/08/2021), n.23060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14701-2015 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 211,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ANDRIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO CANGEMI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 213, presso lo studio

dell’avvocato ELISABETTA ESPOSITO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ADRIANA MASARACCHIA e ANNA MARIA IMPINNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 345/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/05/2015 R.G.N. 1211/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di Catania, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato la domanda con la quale D.A., alla cui morte era succeduto nel processo il figlio D.F., aveva chiesto l’accertamento dello svolgimento ininterrotto da parte sua delle prestazioni d’opera intellettuale consistenti nell’amministrazione degli alloggi di proprietà del Comune di Palermo ceduti in locazione e ciò anche nei periodi in cui l’Assessore del settore aveva sospeso gli incarichi;

la Corte d’Appello, dando applicazione al principio formulato in sede rescindente secondo cui la nullità del contratto, pur non dedotta, poteva essere rilevata d’ufficio, riteneva che il contratto inter partes fosse invalido, in quanto mancante di termine di durata certo ed al contempo caratterizzato da oneri continuativi per l’ente, in contrasto con il R.D. n. 2240 del 1923, art. 12 e con una regola poi assunta a principio generale in forza della L. n. 537 del 1993, art. 6 che sanciva la nullità dei taciti rinnovi contrattuali dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, norme cui dovevano aggiungersi la L.R. Sicilia n. 14 del 1958, artt. 6 e 7 di divieto rispetto alle nuove assunzioni di personale “comunque denominato” e il D.P.R.S. n. 6 del 1955, art. 189 secondo cui espressamente le delibere avrebbero dovuto indicare l’ammontare delle spese previste per far ad esse stesse fronte;

la Corte riteneva altresì che meritasse conseguente accoglimento la domanda di restituzione avanzata dal Comune rispetto alle somme pagate in base alla sentenza riformata, che riteneva dovesse avvenire al lordo delle ritenute d’acconto versate all’erario;

il D. ha proposto ricorso per cassazione con un primo motivo rubricato come inerente alla violazione e falsa applicazione di legge, riferite in particolare al R.D. n. 2240 del 1923, art. 12, alla L. n. 537 del 1993, art. 6, alla L.R. Sicilia n. 14 del 1963, artt. 6 e 7, al D.P.R.S. n. 6 del 1955, art. 189, al R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e 288, agli artt. 1339 e 1419 c.c., alla L.R. Sicilia n. 44 del 1991, art. 13 ed infine alla L. n. 66 del 1955, artt. 4 e 5;

un secondo motivo è stato invece destinato alla denuncia di violazione e falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – art. 10, comma 1, lett. d bis Tuir) lamentandosi che le restituzioni di quanto percepito dal lavoratore fossero state disposte al lordo e non al netto delle ritenute applicate al momento del pagamento;

dopo la fissazione dell’udienza per la trattazione camerale della controversia, il ricorrente depositava istanza per far dichiarare l’avvenuta cessazione della materia del contendere, per essere medio tempore intervenuta sentenza di revocazione della sentenza qui impugnata, in quanto contrastante con precedente giudicato che aveva implicitamente riconosciuto la validità degli incarichi;

la revocazione in fase rescissoria aveva infine portato al rigetto dell’appello avverso la pronuncia del Tribunale di Palermo che aveva illo tempore condannato il Comune al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di lire 64.691.200 oltre accessori;

il Comune di Palermo a propria volta ha depositato nota con cui ha manifestato di non opporsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la compensazione delle spese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

la sentenza di revocazione della sentenza qui impugnata è passata in giudicato, come da attestazione in calce ad essa;

il Comune ha dichiarato a propria volta di non opporsi alla richiesta avversaria di pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, che va in effetti accolta, in quanto la revocazione della sentenza qui impugnata fa venire meno l’oggetto stesso del giudizio di legittimità;

la definizione in tal senso del giudizio di cassazione, senza che nessuna delle parti abbia espressamente avanzato ragioni di rimborso in esito all’evolversi della vicenda, giustifica di per sé la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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