Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23060 del 11/11/2016
Cassazione civile sez. I, 11/11/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 11/11/2016), n.23060
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
T.R., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per
procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Mauro Dalla Chiesa
(C.F. DLLMRA62C16L682P) ed elett.te dom.to in Roma, Via Adolfo Ravà
n. 124, presso A.N.M.I.L. Onlus;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (P. IVA (OMISSIS)), in
persona del curatore Dott.ssa B.M., rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.
Francesco Fiocchi (C.F. (OMISSIS)) ed elett.te dom.to in Roma, Via
Val di Fassa n. 54, presso lo studio dell’avv. Franco Felli;
– controricorrente –
avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Verbania nel
procedimento n. 312/2010 V.G. e depositato l’11 giugno 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5
aprile 2016 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’estinzione del giudizio di
cassazione.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che prima dell’udienza è stato depositato rituale atto di rinunzia al ricorso da parte del ricorrente, debitamente comunicato all’avvocato di parte controricorrente;
ritenuto che pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia al ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che, posta l’applicabilità del richiamato art. 391 nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data successiva a quella dell’entrata in vigore di esso, può altresì omettersi la condanna del rinunziante alle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016