Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23060 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.03/10/2017),  n. 23060

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19063-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

B.V.M., I.N.P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5135/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/08/2011 R.G.N. 3944/08.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’8.8.2011, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la pronuncia di primo grado che l’aveva condannato a pagare l’indennità di accompagnamento a B.V.M.;

che avverso tele statuizione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero in epigrafe, deducendo un unico motivo di censura con cui lamenta l’erroneità della statuizione per aver dichiarato la tardività del gravame nonostante che la notificazione della sentenza ai funzionari che avevano assunto in primo grado la difesa dell’amministrazione fosse avvenuta in data 27.3.2008 e l’appello fosse stato depositato il 28.4.2008, ossia il primo giorno utile dopo la scadenza del termine di trenta giorni, che cadeva di sabato;

che nè l’INPS nè B.V.M. hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso per cassazione risulta notificato esclusivamente a ” B.V.M. dom. c/o Avv. Vincenzo Vallefuoco Via di Vittorio 1 Mugnano di Napoli” (cfr. avviso di ricevimento in atti), che è domicilio diverso da quello risultante dall’intestazione della sentenza, dove l’odierna intimata risulta domiciliata “(OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Vallefuoco”;

che, essendo l’atto notificato ritornato al mittente per compiuta giacenza, era onere del Ministero ricorrente attivarsi nel termine previsto per la ripresa del procedimento notificatorio non andato a buon fine, vale a dire senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 14594 del 2016); che tanto, nella specie, non risulta dagli atti;

che nei confronti dell’INPS il ricorso odierno risulta inoltrato per la notifica a mezzo servizio postale in data 4.8.2012;

che, perfezionandosi la notifica a mezzo servizio postale non con la spedizione dell’atto, ma con la consegna del relativo plico al destinatario, l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, onde la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non potendosi accertare, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, e ciò ancorchè risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. tra le tante Cass. n. 8717 del 2013);

che la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione (così, ex plurimis, Cass. n. 19623 del 2015) ovvero, in caso di trattazione della causa in camera di consiglio L. n. 197 del 2016, ex art. 1-bis, recante conversione con modifiche del D.L. n. 168 del 2016 e applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, (arg. ex Cass. S.U. n. 627 del 2008);

che l’avviso di ricevimento del ricorso notificato all’INPS non è stato depositato nemmeno entro tale termine;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese per non avere gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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