Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2306 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 31/01/2020), n.2306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13206-2018 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO PINNA PARPAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 9783/2017 del ‘TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositato il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – A.P., cittadino nigeriano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, avverso il decreto del 14 marzo 2018 con cui il Tribunale di Cagliari ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

3. – A fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360, numeri 3 e 4 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C, per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come meglio definita della sentenza della Corte di giustizia C-465/07.

II secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, per non avere il Tribunale riconosciuto in capo al ricorrente la condizione di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione cosiddetta umanitaria.

RITENUTO CHE:

5. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. – Il ricorso è inammissibile.

6.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Il tribunale, dopo aver recisamente escluso la credibilità del ricorrente, ed aver aggiunto che la vicenda da lui narrata aveva comunque una dimensione di mera controversia familiare, ha altresì affermato, per quanto qui rileva, che nell’Ed State, zona di provenienza di Abuva Philip, non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato tale da giustificare l’accoglimento della domanda di protezione internazionale, e ciò ha fatto attraverso le risultanze dei c.o.i. ivi debitamente richiamati.

A fronte di ciò la censura non soltanto sollecita la Corte di cassazione, inammissibilmente, ad un nuovo giudizio sul fatto, qual’è la sussistenza delle condizioni contemplate dalla C dell’invocarlo art. 14, ma lo richiede per di più sulla base di dati, concernenti la presenza del gruppo Boko Haram in Nigeria, che neppure risultano espressamente riferibili alla zona di provenienza del richiedente.

6.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Il Tribunale ha escluso che il richiedente, giudicato totalmente privo di credibilità, versasse in condizione tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

A fronte di ciò, la censura è inammissibile per la sua assoluta genericità, giacchè non soltanto omette del tutto di censurare l’affermazione concernente la sua non credibilità, tale da comportare la non credibilità delle stesse circostanze addotte a giustificazione della domanda, ma anche perchè non individua alcuno specifico profilo di sua individuale vulnerabilità, riferendosi soltanto ad un suo periodo trascorso in Libia, del quale peraltro nulla risulta dal decreto impugnato e ad una del tutto vaga “asselqw di idonea i punti di riferimento familiari e sociali”. Quanto infine alla circostanza secondo cui A.P. avrebbe intrapreso “un significativo percorso di integrazione sociale, avendo collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dalle associazioni di volontariato”, non è dato sapere quali, è sufficiente osservare che essa non è punto menzionata nel decreto impugnato.

Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex artis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

7. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2020

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