Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2306 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2306 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 10457-2015 proposto da:
D’ANGELO LAURETTA, elettivamente domiciliata in SALERNO, VIA DELLE
ACACIE 13 C/0 il CENTRO CAF, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO
DI GENIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE AMATO;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,
CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO,
EMANUELE DE ROSE;
– resistente
avverso la sentenza n. 1083/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 13/10/2014;

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
05/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO

che, con sentenza del 13 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Salerno
in riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno in punto spese
di lite, in parziale accoglimento della domanda a riguardo formulata in

rideterminava le spese riconoscendo per l’intero quelle del giudizio di
primo grado e compensando tra le parti quelle del secondo grado;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto, in difetto di motivazione dell’eliminazione o della riduzione di
alcune voci di cui alla nota spese presentata dalla difesa della
D’Angelo, il diritto della stessa alla liquidazione delle varie voci
nell’importo esposto nella nota medesima;

per la cassazione di tale decisione ricorre la D’Angelo, affidando
l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste,
con controricorso, l’INPS

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e
falsa applicazione

dell’art. 91 cod. proc. civ., della legge n.

794/1942, dell’art. unico della legge n. 1051/1957, della tariffa
adottata con delibera del Consiglio nazionale forense del 20/2/2002 e
approvata con d.m. n. 127/2004 e violazione dei minimi previsti dalla
stessa nonché la nullità della sentenza per omessa motivazione ex
art. 132, co. 4, cod. proc. civ., imputa alla Corte territoriale di aver
erroneamente liquidato in suo favore i diritti e l’onorario di avvocato
in misura ridotta rispetto alla nota spese presentata, senza dare di
tale statuizione una (sia pur) minima motivazione;

Ric. 2015 n. 10457 sez. ML – ud. 05-12-2017

-2-

sede di gravame da Lauretta D’Angelo nei confronti dell’INPS,

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione degli artt. 92 e 132 c.p.c., lamenta il malgoverno del
regime delle spese processuali del secondo grado, compensate per
intero dal giudice del gravame senza tener conto dello sviluppo del
processo e comunque in mancanza di motivazione ovvero con
motivazione meramente apparente

risulta dagli atti ritualmente trascritti nel ricorso per cassazione che in
sede di atto di appello la ricorrente aveva riportato la nota spese
relativa all’attività svolta nel giudizio di primo grado con l’analitica
indicazione di tutte le attività di rappresentanza e di difesa poste in
essere e l’importo dei diritti di avvocato e dell’onorario minimo dovuti
per ogni singola attività, tenuto conto del valore indeterminabile della
controversia, il primo motivo merita accoglimento alla stregua
dell’orientamento accolto da questa Corte secondo cui, in presenza di
una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice non può
limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e
degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha
l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della
riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il
sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della
liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione
all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della I. n. 794 del
1942, art. 24 (Cass. 29 gennaio 2014, n. 1972; Cass. 29 maggio
2013, n. 13433; Cass. 8 agosto 2013, n. 18906; Cass. 30 marzo
2011, n. 7293; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23059; Cass. 24 febbraio
2009, n. 4404);
che parimenti merita accoglimento il secondo motivo, risultando, alla
stregua del prioritario criterio della soccombenza, del tutto
immotivata la disposta compensazione delle spese del gravame;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte

Ric. 2015 n. 10457 sez. ML – ud. 05-12-2017

-3-

che, tenuto conto della circostanza per cui nella presente controversia

d’Appello di Salerno, in diversa composizione che provvederà in
conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017
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composizione

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