Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2306 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2306 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 11787-2012 proposto da:
CONAD SICILIA SOC COOP 00082170887, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato SPADA
GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALLEMI SEBASTIANO giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
CURA I ELA DEL FALLIMENTO DELLA FB COSTRUZIONI SRL, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio
dell’avvocato PISANI FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato TAMBURINI ELENA giusta
procura a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 403/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 18/03/2011, depositata
11 24/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO.

9923

Data pubblicazione: 03/02/2014

E’ stata deposita la seguente relazione:
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 24.3.011, in parziale accoglimento
dell’appello proposto da Conad Sicilia soc. coop. contro la sentenza di primo grado,
che aveva integralmente accolto la domanda avanzata dal Fallimento nei confronti
dell’appellante, di revocatoria, ex art. 67 comma 2 I. fall., dei pagamenti per
complessivi € 57.728 eseguiti in suo favore dalla società poi fallita nel c.d. periodo
sospetto, ha escluso che vi fosse prova di pagamenti eseguiti attraverso accrediti di
somme in conto corrente e pertanto – condivisa la valutazione del primo giudice in
ordine alla ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione – ha condannato Conad
a restituire al Fallimento la minor somma di € 55.335, corrispondente ai pagamenti
da questa ricevuti a mezzo assegni bancari.
La sentenza è stata impugnata da Conad Sicilia con ricorso per cassazione affidato
a cinque motivi, cui il Fallimento della FB Costruzioni ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 67 I. fall e vizio di
motivazione, contesta che il Fallimento abbia fornito la prova che i pagamenti
oggetto di revoca fossero stati eseguiti da FB Costruzioni. Rileva a riguardo che gli
assegni dedotti in giudizio erano stati emessi dalla società poi fallita in favore del suo
legale rappresentante, sig. Sebastiano Fazzino, il quale glieli aveva poi girati e che
pertanto, dovendosi presumere sino a prova contraria la sussistenza di un rapporto
causale fra traente e prenditore, attraverso l’emissione degli assegni FB aveva
pagato il Fazzino, che aveva poi assolto spontaneamente, in qualità di terzo, con
propria provvista e senza svolgere azione di rivalsa verso la società, all’obbligazione
sulla stessa gravante nei confronti di essa ricorrente.
Il motivo appare inammissibile.
La corte territoriale, con accertamento che è di per sé sufficiente a sorreggere la
statuizione impugnata e che non è stato investito dalla censura della ricorrente, ha
infatti rilevato che la circostanza che i pagamenti in contestazione fossero stati
eseguiti con liquidità di pertinenza di FB Costruzioni e non del Fazzino era stata
ammessa dal legale rappresentante della Conad, che, in sede di interrogatorio
formale, aveva dichiarato di ver consentito alla prosecuzione dei rapporti
commerciali con FB solo a fronte della personale garanzia del legale rappresentante
della società, per ciò stesso riconoscendo l’insussistenza di un rapporto causale
sottostante all’emissione degli assegni in favore di quest’ultimo, che figurava come
primo prenditore al solo fine di consentire alla creditrice di potersi avvalere dei titoli nel caso di mancanza di provvista sul conto di traenza – anche nei suoi confronti,
quale obbligato cartolare di regresso.
Col secondo motivo la ricorrente deduce che il giudice del merito avrebbe
indebitamente tratto la prova dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno dalla scritture
contabili della fallita, in violazione dell’art. 2710 c.c., di cui il curatore non può
avvalersi allorché agisca nella sua qualità di terzo, in rappresentanza della massa
dei creditori.
Anche questo motivo appare inammissibile, siccome attinente a questione che non
risulta aver formato oggetto dei precedenti gradi di merito, nei quali Conad ha
riconosciuto di aver incassato gli assegni emessi da FB e giratile dal Fazzino,
limitandosi a contestare (con motivo che è stato accolto dal giudice d’appello) che
dalle scritture contabili della fallita potesse trarsi la prova di pagamenti asseritamente
eseguiti da FB attraverso rimessa diretta sul suo conto corrente bancario.
Con il terzo ed il quarto motivo del ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto
fra loro connessi, Conad contesta, rispettivamente sotto il profilo della violazione
degli artt. 2727 e 2729 c.c. e del vizio di motivazione, il ragionamento probatorio che
sorregge la statuizione concernente la ricorrenza del presupposto soggettivo
dell’azione. Afferma a riguardo che gli elementi sui quali il giudice del merito ha
fondato il proprio convincimento (postdatazione degli assegni, rateizzazione del
debito, dichiarazioni confessorie del suo legale rappresentante) sarebbero privi dei
requisiti della gravità, della precisione e della concordanza e sostiene che nei

Il collegio ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali, che liquida in € 3600, di cui € 100 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Roma, 10 dicembre 2013.

rapporti di affiliazione/associazione (quale quello da essa intrattenuto con FB) sia la
scopertura del debito sia la richiesta di prestazione di garanzie da parte di terzi
rientrerebbero nell’assoluta normalità e non costituirebbero dati da cui poter
desumere la scientia decoctionis dell’accipiens.
I motivi, al pari di quelli che li precedono, appaiono inammissibili, essendo basati su
considerazioni assiomatiche, inidonee ad evidenziare violazione dei principi in tema
di formazione della prova presuntiva, vizi logici della motivazione od omessa
valutazione da parte del giudice del merito di circostanze decisive ai fini di una
diversa soluzione della controversia.
Resterebbe assorbito l’ultimo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente, in base
all’unico rilievo dell’assoluta infondatezza dell’azione promossa dal Fallimento nei
suoi confronti, lamenta di essere stata condannata al pagamento dei 9/10 delle
spese del doppio grado.

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