Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2306 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. II, 01/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 01/02/2010), n.2306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.V.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Tommaso

d’Aquino n. 108, presso lo studio dell’Avv. Daniela De Bernardinis,

rappresentato e difeso dall’Avv. CORREALE Massimo per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA “GELBISON E CERVATI”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

della Giuliana n. 44, presso l’Avv. Arnaldo Miglino, rappresentata e

difesa dall’Avv. RIZZO Valerio, per procura a margine del

controricorso, previa Delib. G.E. 25 novembre 2004, n. 87;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Vallo della Lucania n.

612/03, depositata il 30 settembre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21

ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 30 settembre 2003, il Giudice di pace di Vallo della Lucania rigettava la domanda proposta dall’Avv. D.V. B. nei confronti della Comunità Montana Gelbison e Cervati, volta ad ottenere il pagamento degli onorari relativi allo svolgimento di attività difensiva in favore della detta Comunità Montana in un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato; onorari dei quali veniva chiesto il pagamento nella misura di Euro 1.032,91, o di quella minore che fosse risultata dovuta.

Il Giudice di pace rilevava che l’attore si era limitato, genericamente, a enunciare che “la giunta esecutiva della Comunità Montana Gelbison e Cervati conferiva agli avv.ti Alfonso di Filippo e D.V.B. l’incarico di difendere la Comunità (…)”, ma ometteva sia di produrre tale delibera sia di indicarne i relativi estremi. L’attore, inoltre, al fine di dimostrare lo svolgimento dell’attività professionale, aveva prodotto un fascicolo relativo ad un procedimento civile innanzi alla Pretura di Vallo della Lucania, sezione distaccata di Agropoli, non coincidente con la prestazione posta a base della domanda, e contenente comunque solo gli estremi della delibera di conferimento dell’incarico ma non anche detta delibera. Doveva quindi concludersi nel senso dell’inesistenza dell’attività processuale svolta dal procuratore, perchè privo di procura idonea a fornire giuridica certezza della riferibilità all’ente pubblico dell’attività da lui svolta, con la precisazione che si trattava di vizio era rilevabile d’ufficio dal giudice.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’Avv. D.V.B. sulla base di un unico motivo; resiste, con controricorso, la Comunità Montana Gelbison e Cervati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., falsa ed erronea applicazione dell’art. 132 (cod. proc. civ.) e art. 2697 cod. civ., nonchè vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5.

Secondo il ricorrente, il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere carente di prova la domanda sul presupposto che non sarebbe stata dimostrata l’esistenza del conferimento dell’incarico. Da un lato, infatti, la Comunità Montana non aveva mai contestato di avere conferito l’incarico o che lo stesso fosse stato svolto, essendosi limitata a contestare genericamente la corrispondenza tra la complessiva attività svolta da esso ricorrente e quella indicata in atto di citazione. Anzi, la Comunità Montana aveva dedotto l’esistenza di un patto di limitazione del compenso professionale che presuppone il conferimento dell’incarico. Dall’altro, il Giudice di pace non ha tenuto conto di una serie di atti dai quali doveva desumersi il conferimento dell’incarico, tra i quali la sentenza emessa nel giudizio per il quale si chiedeva la liquidazione degli onorari, in cui si affermava che la Comunità Montana era rappresentata e difesa dall’Avv. D.V.B. per mandato come in atti in virtù di Delib. G.E. 25 gennaio 1996, n. 11. In tale situazione, dunque, non poteva rivestire alcun rilievo il fatto che nel fascicolo di parte non fosse inserita la citata delibera di incarico, in quanto non contestata dalle parti ed espressamente richiamata nella sentenza.

Il Giudice di pace non avrebbe potuto quindi rilevare d’ufficio, in assenza di contestazioni della parte interessata, una presunta carenza di mandato nel giudizio in riferimento al quale veniva chiesto il pagamento del compenso professionale, integrando un simile operato violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Evidentemente, osserva il ricorrente, il Giudice ha confuso i poteri conferitigli dall’art. 182 c.p.c., di vagliare la validità della rappresentanza delle parti nel giudizio sottoposto alla sua cura, con quelli relativi al rapporto cliente-professionista dedotto in giudizio come presupposto della pretesa creditoria, laddove eventuali invalidità dello stesso sarebbero stati rilevabili solo su istanza di parte.

Erroneamente, poi, il Giudice di pace avrebbe rilevato la produzione di un fascicolo processuale inconferente, risultandone invece la pertinenza dal semplice esame del suo contenuto. Probabilmente il giudice non ha considerato che il procedimento, iniziato presso la Pretura, si era concluso in Tribunale.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, “presupposto essenziale ed imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull’attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità” (Cass., n. 2345 del 1999; Cass., n. 1244 del 2000).

Costituisce principio altrettanto saldo nella giurisprudenza di questa Corte, quello per cui “il contratto con il quale l’amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, onde è da escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata aliunde, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono.

Pertanto, la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio della parte che basa su di esso la propria domanda, per cui il giudice, al fine di valutarne la fondatezza, ben può rilevare la mancanza del contratto in questione, senza che tale mancanza debba essere eccepita dalla controparte” (Cass., n. 1929 del 2004; Cass., n. 24826 del 2005; v. anche Cass., n. 8023 del 2000).

A tali principi il Giudice di pace di Vallo della Lucania, pur pronunciando nei limiti della giurisdizione equitativa, si è attenuto, sicchè la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate dal ricorrente quanto ai denunciati vizi di violazione di legge ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Quanto al vizio di motivazione, escluso che, nella specie si versi in ipotesi di assoluta carenza della motivazione o di motivazione apparente, deve rilevarsi che le censure stesse non sono proponibili avverso la sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità.

Non fondata è, infine, la censura di violazione di norme processuali, e segnatamente dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Giudice di pace rilevato la mancanza della delibera di conferimento dell’incarico, giacchè, come affermato dalle richiamate decisioni, la nullità derivante dalla mancanza di detta delibera è rilevabile d’ufficio dal giudice. Nè è ipotizzabile la violazione dell’art. 182 cod. proc. civ., palesemente non rilevante nel giudizio di merito, atteso che la questione concerneva l’esistenza di una delibera di conferimento dell’incarico nel giudizio con riferimento al quale era stata richiesta la liquidazione delle spese e la condanna della Comunità Montana al pagamento delle stesse.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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